• L’iter legislativo si articola in iniziativa, esame in commissione, approvazione in aula, promulgazione e pubblicazione.
  • Il Parlamento italiano applica il bicameralismo perfetto: ogni legge deve essere approvata nello stesso testo da Camera e Senato.
  • Dopo la promulgazione del Presidente della Repubblica, la legge entra in vigore di norma dopo 15 giorni dalla pubblicazione (vacatio legis).

Iter legislativo è l’espressione tecnica che indica il percorso attraverso cui una proposta diventa legge dello Stato. Capita spesso di sentir parlare in televisione di un “disegno di legge approvato alla Camera” e chiedersi cosa succeda dopo, o perché una norma discussa da mesi non sia ancora in vigore. Il meccanismo è disciplinato dagli articoli 70-74 della Costituzione e coinvolge più passaggi obbligati, pensati per garantire ponderazione e controllo democratico. Vediamo insieme come funziona, passo dopo passo.

Chi può presentare una proposta di legge?

Il primo passaggio è l’iniziativa legislativa, disciplinata dall’articolo 71 della Costituzione. Il potere di presentare un progetto di legge spetta a:

  • il Governo, attraverso un disegno di legge (ddl) deliberato dal Consiglio dei Ministri;
  • ciascun membro del Parlamento (deputato o senatore), con una proposta di legge;
  • il popolo, tramite la sottoscrizione di almeno 50.000 elettori;
  • il CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro), nelle materie di propria competenza;
  • i singoli Consigli regionali, su materie di interesse regionale.

Il testo, una volta depositato, viene assegnato a una delle due Camere e trasmesso alla commissione competente per materia.

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Come funziona l’esame in commissione parlamentare

Ogni proposta passa prima al vaglio della commissione parlamentare competente (giustizia, bilancio, affari sociali e così via). L’articolo 72 della Costituzione prevede tre procedimenti possibili:

  1. sede referente: la commissione esamina il testo e lo trasmette all’aula con una relazione, ma la decisione finale spetta all’assemblea;
  2. sede redigente: la commissione definisce gli articoli, mentre l’aula vota solo l’approvazione finale senza modificarli;
  3. sede deliberante o legislativa: la commissione approva direttamente la legge, senza passaggio in aula (esclusa per le materie costituzionali, elettorali, di delega legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e di approvazione di bilanci e consuntivi, come stabilisce lo stesso articolo 72).

In commissione si discutono gli emendamenti, cioè le proposte di modifica al testo originario, e si acquisiscono eventuali pareri di altre commissioni.

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La discussione e il voto in aula

Terminato l’esame in commissione, il testo arriva in aula per la discussione generale. Qui si vota articolo per articolo, con la possibilità per ciascun parlamentare di presentare ulteriori emendamenti, e infine si procede alla votazione finale sull’intero provvedimento.

Se il testo viene approvato, passa all’altra Camera per lo stesso identico percorso. Il bicameralismo perfetto italiano richiede infatti che entrambe le Camere approvino un testo identico: se una Camera introduce modifiche, il testo torna all’altra (il cosiddetto meccanismo della “navetta“) fino a quando non si raggiunge un testo condiviso.

La promulgazione da parte del Presidente della Repubblica

Una volta approvata da entrambe le Camere, la legge viene trasmessa al Presidente della Repubblica per la promulgazione, che deve avvenire entro un mese dall’approvazione (articolo 73 Costituzione). Le Camere possono dichiarare, a maggioranza assoluta dei componenti, l’urgenza del provvedimento e fissare un termine più breve.

Il Capo dello Stato non è un semplice esecutore: l’articolo 74 della Costituzione gli riconosce il potere di rinviare la legge alle Camere con un messaggio motivato, prima della promulgazione, se ritiene il testo viziato o in contrasto con la Costituzione. Se il Parlamento riapprova la legge senza modifiche sostanziali, il Presidente è tenuto a promulgarla.

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Pubblicazione ed entrata in vigore

Dopo la promulgazione, la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e riceve un numero identificativo e la data. Da quel momento decorre il periodo di vacatio legis: salvo che la legge stessa preveda un termine diverso, la norma entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione, come stabilisce l’articolo 73 della Costituzione e l’articolo 10 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice civile.

In caso di urgenza, il legislatore può disporre l’entrata in vigore immediata, il giorno stesso della pubblicazione: è quanto accade spesso con i decreti-legge, che seguono però un procedimento diverso, disciplinato dall’articolo 77 della Costituzione, e devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni, pena la perdita di efficacia fin dall’inizio.

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Iter legislativo – Domande frequenti

Quanto tempo impiega una legge a entrare in vigore?

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la legge entra in vigore di norma dopo 15 giorni, salvo diversa indicazione del legislatore.

Chi può proporre una legge in Italia?

Governo, singoli parlamentari, 50.000 elettori tramite una raccolta firme, CNEL e Consigli regionali, secondo l’articolo 71 della Costituzione.

Cosa succede se il Presidente della Repubblica non è d’accordo con una legge?

Può rinviarla alle Camere con messaggio motivato prima di promulgarla; se il Parlamento la riapprova, il Presidente deve promulgarla.

Riferimenti normativi

  • articolo 70 della Costituzione – funzione legislativa collettiva delle due Camere;
  • articolo 71 della Costituzione – iniziativa legislativa;
  • articolo 72 della Costituzione – procedimento di esame e approvazione delle leggi;
  • articolo 73 della Costituzione – promulgazione e pubblicazione delle leggi;
  • articolo 74 della Costituzione – rinvio delle leggi alle Camere;
  • articolo 77 della Costituzione – decreti-legge;
  • articolo 10 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi al Codice civile) – vacatio legis.
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