La pensione di reversibilità non può mai essere trasferita ai superstiti di chi già la riceveva da Inps. Se — dopo la morte del titolare della pensione diretta — una persona è beneficiaria di questo trattamento ma successivamente muore anch’essa, i suoi familiari non possono chiedere a loro volta la reversibilità di quella stessa prestazione. Non c’è alcun “doppio passaggio”.
A chiarirlo è la Cassazione con la sentenza 14287/2024, vero e proprio pilastro giurisprudenziale in tema di previdenza e pensioni. Vale la pena parlarne perché la relativa vicenda giudiziaria consente di capire la differenza tra alcuni concetti previdenziali di grande importanza pratica e, soprattutto, è stata occasione per chiarire perché non sia possibile una sorta di seconda reversibilità.
Che cos’è la pensione di reversibilità in breve
Inps lo dice chiaramente nel suo sito web: la pensione ai superstiti è una prestazione previdenziale riconosciuta ai familiari aventi diritto in conseguenza della morte di un assicurato o di un pensionato. Propriamente si parla di pensione di reversibilità quando il defunto era già titolare di una pensione diretta, cioè di una prestazione maturata sulla base della propria posizione assicurativa e contributiva, come una pensione di vecchiaia.
Si parla invece di pensione indiretta quando il lavoratore deceduto non era ancora pensionato, ma aveva maturato i requisiti assicurativi e contributivi necessari per consentire ai superstiti di ottenere la prestazione.
Sono quindi trattamenti distinti dalla pensione diretta eventualmente percepita dal defunto, come quella di vecchiaia o anticipata, e riconosciuti dalla legge a determinati superstiti del titolare originario in presenza di specifici requisiti.
Il caso concreto giunto all’esame della Cassazione
La controversia nasce dalla richiesta di una donna che aveva domandato all’ente previdenziale il versamento della reversibilità dopo la morte della madre, dalla quale sosteneva di essere economicamente a carico perché inabile al lavoro. La madre, però, non percepiva una pensione maturata sulla propria posizione contributiva: riceveva una pensione di reversibilità dopo la morte del marito.
La Corte d’appello di Napoli aveva inizialmente accolto la domanda della figlia, ritenendo provate sia l’inabilità al lavoro sia la sua vivenza a carico della madre.
L’Inps ha però contestato la decisione con ricorso in Cassazione, sostenendo che mancasse il presupposto previdenziale fondamentale per riconoscere la prestazione. La madre era titolare, appunto, di pensione di reversibilità e non di pensione diretta.
La reversibilità non può essere trasferita una seconda volta
I giudici di piazza Cavour hanno risolto il contenzioso dando ragione all’Inps. Ribadendo un costante orientamento giurisprudenziale sull’art. 22 della legge 903/1965, la Corte rimarca chiaramente che questo trattamento:
opera a favore dei superstiti del titolare di pensione, mentre deve escludersi che, alla morte del titolare di
pensione di reversibilità, detta pensione venga ulteriormente attribuita ai superstiti di questo. Non spetta perciò un diritto alla pensione di reversibilità derivante dal decesso di chi già beneficiasse di pensione di reversibilità, anziché di pensione diretta.
In breve: la reversibilità può passare dal titolare originario ai suoi superstiti aventi diritto, ma non può mai compiere un ulteriore passaggio generazionale. È un significativo vincolo ai familiari, ma è pur vero che — in una diversa vicenda — la Cassazione ha spiegato quando è invece limitato il potere di Inps di chiedere indietro i soldi della reversibilità.
Perché inabilità e vivenza a carico non erano sufficienti
La sentenza 14287/2024 della Cassazione mostra anche un aspetto importante: il possesso dei requisiti personali previsti per determinate categorie di superstiti non è sufficiente se, alla base, manca il presupposto previdenziale della prestazione.
La donna aveva affermato di essere gravata da un’inabilità al lavoro che l’aveva costretta a restare a carico della madre. Sono certamente fattori che possono assumere rilievo ai fini della pensione ai superstiti quando ricorrono le condizioni previste dalla legge, ad esempio per i figli maggiorenni inabili e a carico del genitore deceduto oppure per i figli maggiorenni che studiano.
Ma questi requisiti devono riferirsi sempre al corretto rapporto previdenziale.
La Suprema Corte ha così rilevato che la Corte d’appello aveva sbagliato nell’applicare il citato art. 22 senza verificare adeguatamente la natura della pensione percepita dalla madre. Dagli atti risultava, infatti, che si trattava di una pensione della categoria SO, cioè di reversibilità, e non di una pensione diretta della categoria VO (vecchiaia ordinaria).
Senza il basilare presupposto previdenziale, per riconoscere alla figlia una nuova pensione ai superstiti non bastano né inabilità né vivenza a carico.
La reversibilità non è un’eredità
Ma la pronuncia è interessante anche da un altro punto di vista. La pensione di reversibilità (che si divide tra coniuge divorziato e superstite) non si eredita al pari di un immobile o dei risparmi in banca. Giuridicamente non c’è alcun “effetto domino”.
Il familiare non subentra semplicemente nella pensione del defunto come potrebbe accadere, secondo regole diverse, con un bene appartenente all’asse ereditario. Come accennato, la prestazione nasce direttamente dalla legge in favore di determinate categorie di superstiti e sulla base di requisiti specifici.
Il principio già applicato dalla Cassazione
La decisione si inserisce in un più ampio orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte sui requisiti necessari per accedere alla pensione ai superstiti.
Ad esempio, con la sentenza 33580/2023, la Cassazione aveva già ribadito — in un diverso contenzioso — l’importanza dell’effettiva condizione di vivenza a carico del figlio inabile al lavoro, rispetto al genitore deceduto.
Anche in quella vicenda era stato inizialmente riconosciuto il beneficio al figlio, ma la Corte ha ritenuto necessario un accertamento preciso della condizione economica richiesta dalla legge.
Era sì una questione diversa rispetto alla “doppia reversibilità”, ma a ben vedere conferma lo stesso principio di fondo: il diritto alla pensione ai superstiti dipende sempre dalla puntuale verifica di tutti i requisiti stabiliti dalla legge e dal rapporto previdenziale dal quale deriva la prestazione.
Che cosa cambia
Le pronunce in materia previdenziale sono sempre molto interessanti per i loro risvolti generali. Basti pensare a quella sul riscatto della laurea senza scadenze. Nel caso deciso con la sentenza 14287/2024, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Inps, annullato la sentenza d’appello e — non essendo necessari ulteriori accertamenti — ha respinto la domanda originaria della donna, con condanna alle spese del giudizio.
Tirando le somme, per tutti i cittadini il principio da tenere presente è che la morte di chi percepisce una pensione di reversibilità non fa nascere automaticamente un nuovo diritto alla reversibilità in favore dei suoi familiari. Anche quando questi ultimi siano inabili e vivano a carico del beneficiario, occorre sempre verificare da quale pensione originaria deriva il trattamento. È preferibile tenerlo ben presente per evitare lunghi strascichi giudiziari con Inps e il pagamento delle spese di una eventuale e infruttuosa causa.
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