il MIT nomina un Commissario Straordinario. Ê il Dott. Carlo Mearelli – Italiavola & Travel


Così recita il decreto ministeriale del MIT emesso dal Ministro Matteo Salvini.

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante “Istituzione dell’Ente nazionale per l’aviazione civile”;
VISTO lo Statuto dell’Ente nazionale per l’aviazione civile, approvato con decreto interministeriale del 19 gennaio 2015;

VISTO, in particolare, l’articolo 5, comma 4, dello Statuto, ai sensi del quale le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti;
VISTI i provvedimenti di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell’ENAC;

VISTA la nota prot. n. 14881 del 5 maggio 2026 con la quale il Ministro ha proposto al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina dei due nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione dell’ENAC e che il procedimento non risulta ancora concluso;
PRESO ATTO che, ad oggi, risultano in carica soltanto due componenti del Consiglio di amministrazione dell’Ente;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 2021, con il quale l’avv. Luigi Di Palma è stato nominato per un quinquennio Presidente dell’ENAC;
PRESO ATTO che il 1° luglio 2026 è scaduto il mandato dell’organo presidenziale e che il giorno il 14 agosto 2026 avranno termine gli ulteriori quarantacinque giorni di proroga – stabiliti dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 e che non risulta concluso il procedimento di nomina del nuovo Presidente:

VISTA l’informativa resa al Consiglio dei ministri nella seduta del 4 agosto 2026, concernente la proposta di nomina del nuovo Presidente dell’ENAC, nella persona del dott. Carlo Mearelli, nonché l’attuale quadro ordinamentale e gestionale dell’Ente, caratterizzato da profili di particolare complessità;

CONSIDERATO che la composizione attuale del Consiglio di amministrazione non consente il raggiungimento del quorum costitutivo previsto dall’articolo 5, comma 4, dello Statuto; CONSIDERATO che, per effetto della situazione sopra descritta, il Consiglio di amministrazione non è in grado di riunirsi e deliberare validamente;

CONSIDERATO che tale situazione determina l’impossibilità di funzionamento dell’organo di amministrazione dell’Ente e compromette il regolare esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all’ENAC;
CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 27 del 20 gennaio 2004, ha statuito che “Il potere di nomina del Commissario straordinario costituisce attuazione del principio generale, applicabile a tutti gli enti pubblici, del superiore interesse pubblico al sopperimento, con tale rimedio, degli organi di ordinaria amministrazione, i cui titolari siano scaduti o mancanti”;

CONSIDERATO, altresì, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 21 del 2006, nel confermare i principi già affermati con la sentenza n. 27 del 2004, ha riconosciuto la sussistenza del potere del Ministro competente di nominare un commissario straordinario nell’esercizio della funzione di vigilanza sull’ente, precisando che tale potere trova

fondamento nel superiore interesse pubblico ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa e a sopperire alla temporanea mancanza degli organi ordinari subordinando tale potere all’avvio delle procedure per la ricostituzione degli organi, condizione sussistente nel caso dell’ENAC;

RITENUTO necessario assicurare la continuità dell’azione amministrativa e il pieno svolgimento delle funzioni di regolazione, certificazione, vigilanza e controllo attribuite all’Ente nazionale per l’aviazione civile;
RITENUTO necessario, nelle more della ricostituzione degli organi ordinari dell’Ente, procedere alla nomina di un Commissario straordinario cui attribuire i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione;

VISTO il curriculum vitae del dott. Carlo Mearelli;
VISTE le dichiarazioni rese dal dott. Carlo Mearelli in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la nota prot. n. 27017 del 5 agosto 2026 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina del dott. Carlo Mearelli quale Presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC);
VISTA la nota prot. n. 27018 del 5 agosto 2026 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha altresì proposto al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina del dott. Carlo Mearelli quale commissario straordinario dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC);
VISTA la nota prot. n. USG 9966 P-4.2.1.SG del 6 agosto 2026 con la quale Presidenza del Consiglio dei ministri, riscontrando la suddetta nota prot. n. 27018 e in coerenza col quadro giuridico qui sopra evocato, ha indicato per quest’ultima nomina la forma del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
RITENUTO, pertanto, di procedere, a decorrere dalla data del presente decreto, alla nomina del dott. Carlo Mearelli quale Commissario straordinario dell’ENAC, con i poteri di ordinaria amministrazione e con il compito di assicurare il necessario presidio dell’ente, fino all’insediamento del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio di Amministrazione e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del presente decreto;(Nomina del Commissario straordinario)
Il dott. Carlo Mearelli, nato a Roma, il giorno 8 febbraio 1960, è nominato Commissario straordinario dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC).

Articolo 1
(Nomina del Commissario straordinario)
Il dott. Carlo Mearelli, nato a Roma, il giorno 8 febbraio 1960, è nominato Commissario straordinario dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC).

Articolo 2
(Poteri)
Il Commissario straordinario esercita, in sostituzione del Presidente e del Consiglio di amministrazione dell’Ente, i poteri di amministrazione ordinaria, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Restano ferme le attribuzioni del Direttore generale e del Collegio dei revisori dei conti previste dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, dallo Statuto e dalla disciplina interna dell’Ente.

Articolo 3
(Durata dell’incarico)
L’incarico di Commissario straordinario ha durata di sei mesi dalla data di adozione del presente decreto e cessa comunque alla data di insediamento del Presidente e del Consiglio diamministrazione ricostituiti.
L’incarico può essere prorogato, ove necessario, con successivo provvedimento.

Articolo 4

(Compiti)
Il Commissario straordinario assicura la continuità dell’azione amministrativa dell’Ente, adotta gli atti necessari all’ordinaria amministrazione e provvede agli adempimenti funzionali alla ricostituzione degli organi ordinari.

Articolo 5
(Trattamento economico)
Al Commissario straordinario è riconosciuto il compenso spettante al Presidente dell’Ente, fermo restando il limite di cui all’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Gli oneri derivanti dal presente decreto sono a carico del bilancio dell’Ente, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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