La disciplina degli interpelli fiscali è interessata da un processo di riforma che ne ridefinisce i presupposti di accesso. Il D.Lgs. 219/2023, riscrivendo l’art. 11 della L. 212/2000, ha previsto un contributo per la presentazione delle istanze. Il successivo D.Lgs. 192/2025 ha circoscritto tale obbligo alle sole fattispecie di particolare complessità – segnatamente interpelli antiabuso, disapplicativi, probatori e per i neo-residenti – escludendo quelli interpretativi e qualificatori. Lo schema di regolamento ministeriale attuativo, fondato su tre parametri (tipologia soggettiva, dimensione economica, categoria di istanza), è stato oggetto di rilievi da parte del Consiglio di Stato nel parere n. 1204/2026 del 10 luglio 2026. Il presente contributo offre al professionista un quadro sistematico della nuova disciplina e una guida agli adempimenti operativi connessi.
1) Aspetti introduttivi
Il contribuente che si trova di fronte a un dubbio interpretativo in materia fiscale dispone di uno strumento fondamentale: l’interpello. Rivolgendosi all’Agenzia delle Entrate con un quesito su una fattispecie concreta e personale, può ottenere una risposta che orienta le scelte dichiarative e, al tempo stesso, limita il potere di rettifica dell’ufficio. L’istituto è una delle espressioni più concrete del principio di collaborazione e buona fede sancito dallo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000).
La materia ha conosciuto un’evoluzione significativa nell’arco dell’ultimo triennio. Il D.Lgs. 219/2023, emanato in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023), ha operato un riordino complessivo dell’art. 11 della L. 212/2000, razionalizzando le diverse tipologie e introducendo, quale elemento di novità assoluta, l’obbligo per l’istante di corrispondere un contributo economico. Nella formulazione originaria, il versamento era concepito come presupposto generalizzato di ammissibilità, applicabile a tutte le categorie di istanza, sollevando interrogativi sull’impatto dello strumento. Ma quali istanze richiedono effettivamente il versamento? A quanto ammonta il contributo? E quali sono i nodi ancora aperti?
Il D.Lgs. 192/2025 – il c.d. Correttivo IRPEF-IRES – ha ridisegnato il perimetro della misura, intervenendo con l’art. 13 sulla disposizione statutaria. L’obbligo di pagamento è stato circoscritto alle sole istanze riferite a fattispecie di particolare complessità, mentre le categorie a minore intensità istruttoria tornano gratuite. Le risorse derivanti dai versamenti sono vincolate al potenziamento della formazione e della specializzazione del personale delle Agenzie fiscali, come espressamente indicato nello schema di regolamento.
La concreta definizione dell’impianto tariffario è affidata a un decreto regolamentare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il cui schema è stato esaminato dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato. Il parere n. 1204/2026, reso nell’adunanza del 7 luglio 2026, ha accolto l’opzione di fondo ma ha segnalato la necessità di correzioni mirate, che investono sia la graduazione delle tariffe sia la procedura di formazione del provvedimento.
Quali istanze richiedono il versamento
Il criterio adottato dal legislatore delegato per individuare le istanze soggette a contributo è di natura tipologica: non rileva la complessità effettiva del singolo caso sottoposto all’Amministrazione, bensì la categoria formale in cui l’interpello si colloca.
Restano ad accesso gratuito l’interpello ordinario interpretativo (art. 11, co. 1, lett. a, della L. 212/2000), con cui il contribuente sottopone all’Amministrazione un dubbio sull’applicazione di disposizioni tributarie in condizioni di obiettiva incertezza, e l’interpello qualificatorio (lett. b), che ha per oggetto la corretta qualificazione giuridico-fiscale di una determinata fattispecie. La scelta di preservare la gratuità per queste due categorie riposa sulla loro minore onerosità sotto il profilo istruttorio.
Sono invece assoggettate a contributo le istanze che, per loro natura, comportano un esame più approfondito e la ponderazione di profili probatori specifici: l’interpello antiabuso (lett. c), volto a verificare se un’operazione integri gli estremi di una condotta elusiva ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000; l’interpello disapplicativo (lett. d), con cui il contribuente dimostra l’insussistenza degli effetti elusivi presupposti da norme limitative; l’interpello probatorio (lett. e e co. 2), in cui l’istante fornisce elementi di prova per accedere a regimi fiscali specifici, ivi comprese le istanze sui nuovi investimenti. A queste tre categorie si aggiunge l’interpello per i neo-residenti (lett. f), con il quale il contribuente che intende avvalersi del regime di imposizione sostitutiva di cui all’art. 24-bis del D.P.R. 917/1986 (TUIR) sottopone all’Agenzia la verifica dei presupposti di accesso.
Attenzione Il discrimine tra istanze gratuite e istanze a pagamento si basa esclusivamente sulla qualificazione tipologica dell’interpello, non sulla complessità concreta del caso. Un’istanza interpretativa che sollevi questioni articolate su più annualità non richiede versamento; un interpello disapplicativo o per i neo-residenti, ancorché riferito a una fattispecie lineare, impone comunque il contributo.
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2) Soggetti tenuti al versamento e casi di esonero
Sotto il profilo soggettivo, l’obbligo grava sulla generalità degli istanti – persone fisiche, società, enti, imprenditori e lavoratori autonomi – ogniqualvolta l’istanza rientri in una delle tipologie a pagamento.
Lo schema di regolamento individua due categorie di soggetti esonerati. Sono esentati, in primo luogo, i contribuenti ammessi al regime dell’adempimento collaborativo introdotto dal D.Lgs. 128/2015, in ragione del contesto di trasparenza rafforzata che già caratterizza il loro rapporto con l’Amministrazione. In secondo luogo, l’esonero opera a favore delle pubbliche amministrazioni, per la natura pubblicistica che le contraddistingue.
Il Consiglio di Stato, nel parere n. 1204/2026, ha sollecitato una riflessione sull’opportunità di estendere l’esonero anche ai contribuenti privi di reddito o titolari di un reddito particolarmente contenuto, al fine di evitare che il contributo produca un effetto regressivo a danno dei soggetti economicamente più fragili nell’accesso al dialogo con il Fisco.
I criteri di determinazione dell’importo
L’ammontare del contributo non è predeterminato in misura fissa, bensì viene modulato attraverso l’incrocio di tre variabili, ciascuna delle quali concorre a definire la tariffa applicabile. I parametri sono codificati nella tabella A allegata allo schema di regolamento.
La prima variabile è di carattere soggettivo e distingue gli istanti in base alla loro natura giuridica e all’esercizio o meno di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo. I soggetti che non svolgono attività economica, ovvero che presentano istanze non riferite alla propria sfera imprenditoriale o professionale, sono tenuti alla misura minima stabilita per la corrispondente tipologia di interpello.
La seconda variabile attiene alla dimensione economica dell’istante. Per le imprese e i lavoratori autonomi, l’importo cresce in ragione del dato più elevato tra ricavi o compensi dichiarati e volume d’affari, desunti dall’ultima dichiarazione trasmessa. Per i contribuenti di recente costituzione, che non abbiano ancora presentato alcuna dichiarazione, si applica la tariffa di fascia inferiore; a coloro che abbiano omesso o ritardato la trasmissione della dichiarazione viene attribuita, in via automatica, la tariffa di fascia più elevata. I soggetti non residenti devono allegare all’istanza le dichiarazioni presentate nello Stato estero, non disponibili per l’Amministrazione italiana.
La terza variabile concerne la tipologia dell’interpello presentato. Per le istanze relative ai nuovi investimenti e al trattamento fiscale riservato ai neo-residenti è prevista una misura fissa, in luogo della tariffa variabile collegata ai parametri dimensionali.
Lo schema contempla, nella versione finora nota, soltanto due fasce dimensionali per imprese e professionisti: una prima fascia per contribuenti con ricavi, compensi o volume d’affari fino a 100 milioni di euro, e una seconda fascia per i soggetti che superano tale soglia. In caso di istanze cumulative – che raccolgono quesiti riconducibili a diverse tipologie – il contributo è pari alla somma degli importi corrispondenti a ciascuna categoria. Per le istanze congiunte, proposte da più contribuenti in relazione a un’unica fattispecie, si applica la tariffa più elevata tra quelle individualmente dovute.
3) Le osservazioni del Consiglio di Stato
La Sezione consultiva per gli atti normativi, esaminando lo schema di regolamento nell’adunanza del 7 luglio 2026, ha espresso un giudizio complessivamente favorevole sull’impianto – fondato su parametri oggettivi e predeterminati, che assicurano al contribuente la possibilità di conoscere in anticipo l’entità dell’esborso. Tre profili, tuttavia, sono stati oggetto di osservazioni incisive.
Graduazione delle tariffe
La bipartizione dimensionale attorno all’unico limite di 100 milioni è stata ritenuta insufficiente sotto il profilo della progressività. La forbice tra contribuenti con dimensioni ridottissime e soggetti che si attestano appena al di sotto del limite rende, secondo il Consiglio di Stato, irragionevole l’applicazione di un’identica tariffa. La Sezione ha pertanto richiesto la modifica della tabella A, con l’inserimento di una articolazione più granulare delle fasce, parametrata a reddito, ricavi, compensi e volume d’affari.
Funzione del contributo
Il secondo rilievo investe una delle finalità attribuite alla misura nell’analisi di impatto della regolamentazione. Il Ministero aveva indicato, tra gli obiettivi del contributo, anche quello di scoraggiare la presentazione di quesiti su materie già chiarite dalla prassi. La Sezione ha respinto questa impostazione, giudicandola incompatibile con la natura virtuosa dell’interpello, strumento che ha contribuito a rendere effettivi i principi di cooperazione tra Fisco e contribuente. Le istanze carenti o riferite a questioni già definite possono essere dichiarate inammissibili ai sensi della disciplina vigente, senza ricorrere a un filtro di natura economica.
Consultazione pubblica
Il Consiglio di Stato ha constatato l’assenza di una fase di confronto con operatori, intermediari e organizzazioni di categoria, osservando che il richiamo a contributi dottrinali reperiti nella stampa specializzata non soddisfa le prescrizioni in materia di analisi di impatto normativo. La Sezione ha prospettato, in alternativa, l’introduzione nel corpo del regolamento di una clausola valutativa, che impegni l’Amministrazione a monitorare gli effetti della disciplina sui destinatari.
Modalità di pagamento e procedura di regolarizzazione
Il versamento del contributo è configurato come presupposto di ammissibilità dell’istanza: senza la previa corresponsione dell’importo, l’interpello non può essere validamente presentato.
Le concrete modalità operative – strumenti di pagamento, codici tributo, tempistiche – saranno stabilite con appositi provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali. Lo schema di regolamento fissa un termine di centoventi giorni dall’entrata in vigore per l’adozione di tali atti; il Consiglio di Stato ha segnalato l’opportunità di ridurlo a trenta giorni, ovvero di disciplinare le modalità direttamente nel corpo del regolamento.
Due caratteristiche qualificano il contributo sotto il profilo finanziario: esso non è suscettibile di compensazione con crediti tributari e non dà luogo a rimborso, quale che sia l’esito dell’istanza. Se il versamento risulta assente o insufficiente, oppure l’istanza presenti lacune documentali, l’ufficio competente trasmette un invito a regolarizzare entro il termine di trenta giorni. I termini per la risposta dell’Amministrazione restano sospesi fino all’integrazione. Qualora il contribuente non ottemperi, l’istanza è dichiarata inammissibile dall’ufficio.
Cosa fare Il professionista che assiste il contribuente nella presentazione di un interpello soggetto a contributo deve preliminarmente: (i) accertare la tipologia dell’istanza e la sua riconducibilità alle categorie a pagamento (antiabuso, disapplicativo, probatorio, neo-residenti); (ii) escludere la spettanza di un esonero soggettivo; (iii) quantificare l’importo dovuto sulla base della tabella regolamentare; (iv) predisporre la documentazione e verificarne la completezza; (v) effettuare il versamento e acquisire prova dell’avvenuto pagamento. Soltanto dopo il perfezionamento di tali passaggi l’istanza potrà essere validamente trasmessa.
La consultazione semplificata: uno strumento complementare
Accanto alla revisione dell’interpello, il D.Lgs. 219/2023 ha introdotto nell’art. 10-nonies della L. 212/2000 un servizio di consultazione semplificata: una banca dati fiscale per risposte standardizzate a quesiti su casi specifici, riservata alle persone fisiche e ai soggetti in contabilità semplificata. Quando il sistema entrerà a regime, la previa consultazione del database costituirà condizione di ammissibilità dell’interpello formale: l’istante dovrà dimostrare l’assenza di una risposta pertinente prima di attivare la procedura ordinaria.
Alla data odierna, il servizio non è ancora operativo, in attesa del decreto attuativo che ne definirà contenuti e modalità di funzionamento.
4) Questioni aperte e prospettive per il professionista
L’introduzione del contributo per gli interpelli complessi è un intervento di sistema che incide sul rapporto tra contribuente e Fisco al di là della dimensione procedurale. Il profilo di maggiore criticità attiene all’impatto della misura sui contribuenti di minori dimensioni: per le piccole e medie imprese e per i professionisti con volumi contenuti, l’onere economico potrebbe tradursi in una barriera sostanziale all’accesso al dialogo preventivo, in contraddizione con la ratio collaborativa che ispira l’istituto dell’interpello.
Sul piano attuativo, il quadro presenta significativi margini di incertezza. Lo schema di regolamento ministeriale non è stato adottato nella versione definitiva successiva al parere del Consiglio di Stato; i provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali sulle modalità di versamento non risultano emanati. Resta inoltre da verificare se il Ministero riaprirà la fase istruttoria per una consultazione pubblica, come sollecitato dalla Sezione consultiva, ovvero se opterà per la clausola valutativa suggerita quale strumento di monitoraggio successivo all’entrata in vigore.
Per il professionista, il messaggio è chiaro: occorre monitorare con attenzione l’evoluzione del quadro regolamentare, verificare tempestivamente l’emanazione dei provvedimenti attuativi e predisporre fin d’ora le procedure di studio per gestire al meglio il nuovo adempimento quando entrerà a regime.
5) Guida operativa per la gestione dell’interpello a pagamento
Si riporta di seguito uno schema riepilogativo delle attività che il professionista è chiamato a svolgere in vista della presentazione di un’istanza di interpello soggetta a contributo.
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Guida operativa Interpelli soggetti a contributo |
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ATTIVITÀ |
AZIONE RICHIESTA |
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Qualificazione dell’istanza |
Accertare la tipologia: se ordinario o qualificatorio, nessun contributo. Se antiabuso, disapplicativo, probatorio o per neo-residenti (lett. f), procedere con i passaggi seguenti. |
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Verifica esonero soggettivo |
Controllare se il contribuente è in adempimento collaborativo o P.A. Monitorare le eventuali estensioni dell’esenzione per redditi bassi. |
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Quantificazione importo |
Incrociare i tre parametri della tabella regolamentare: natura giuridica dell’istante, dato dimensionale dall’ultima dichiarazione, tipologia specifica dell’interpello. |
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Predisposizione istanza |
Redigere l’istanza con tutti gli elementi prescritti: dati identificativi, tipologia, descrizione della fattispecie, soluzione interpretativa, documentazione probatoria, domicilio. |
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Versamento preventivo |
Pagare il contributo PRIMA della trasmissione dell’istanza. Conservare la quietanza. L’importo non è compensabile né rimborsabile. |
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Monitoraggio termini |
Verificare il decorso del termine di legge per la risposta (90 o 120 giorni a seconda della tipologia). In caso di invito a regolarizzare, rispettare i 30 giorni. Controllare la sospensione dei termini. |
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