Il riconoscimento medico-legale favorevole non coincide con il diritto immediato alla prestazione
Nel contenzioso previdenziale e assistenziale relativo all’invalidità si incontra frequentemente un equivoco: ritenere che il riconoscimento giudiziale della condizione sanitaria determini automaticamente il diritto del cittadino a ricevere dall’INPS l’assegno, la pensione o l’indennità richiesta.
Il sistema delineato dall’articolo 445-bis del codice di procedura civile funziona invece secondo una logica più articolata.
L’accertamento tecnico preventivo obbligatorio, comunemente indicato come ATP o ATPO, è stato costruito dal legislatore per isolare e definire rapidamente la controversia relativa alle condizioni sanitarie del richiedente. Esso consente di demandare a un consulente tecnico d’ufficio, normalmente un medico specialista in medicina legale, la verifica delle infermità e della loro incidenza secondo i parametri richiesti per la prestazione domandata.
Una conclusione peritale favorevole può quindi stabilire definitivamente che il requisito sanitario esiste.
Questa statuizione, tuttavia, non implica necessariamente che esistano anche tutti gli altri presupposti richiesti dalla legge per ottenere materialmente la prestazione economica.
La Cassazione ha ribadito più volte nel 2026 che il giudice investito del procedimento ex articolo 445-bis c.p.c., anche quando il procedimento prosegue nella fase contenziosa successiva alla contestazione della consulenza tecnica, deve rimanere entro il perimetro dell’accertamento sanitario e non può trasformare quel giudizio in una generale causa diretta all’accertamento di tutti gli elementi costitutivi della prestazione e alla condanna dell’INPS al pagamento.
L’articolo 445-bis c.p.c. nasce per separare la questione medica dalle altre questioni previdenziali
La struttura del procedimento è stata introdotta con l’obiettivo di ridurre la durata del contenzioso seriale in materia di invalidità.
In moltissime cause previdenziali, infatti, il vero punto di contrasto tra cittadino e INPS riguarda esclusivamente l’entità della menomazione e la sua incidenza sulla capacità lavorativa o sull’autonomia personale.
Per questa ragione l’articolo 445-bis stabilisce che, nelle controversie riguardanti invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità, nonché pensione di inabilità e assegno di invalidità disciplinati dalla legge n. 222 del 1984, chi intende agire giudizialmente deve preliminarmente chiedere al Tribunale competente un accertamento tecnico delle condizioni sanitarie.
L’espletamento dell’ATP costituisce una condizione di procedibilità della successiva domanda giudiziale. La richiesta interrompe inoltre la prescrizione.
La ratio della norma è dunque chiaramente deflattiva: prima di instaurare un ordinario processo previdenziale si verifica ciò che, nella maggior parte delle controversie, costituisce il principale elemento di dissenso, vale a dire il requisito medico-legale.
Il giudice dell’ATP accerta la salute, non attribuisce direttamente il beneficio economico
La delimitazione dell’oggetto del procedimento emerge direttamente dalla formulazione legislativa.
L’articolo 445-bis parla di verifica preventiva delle “condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere”.
Il giudice, pertanto, non è investito nella fase speciale di una domanda generale diretta a ottenere la prestazione economica in tutti i suoi elementi.
Il suo compito è accertare se la persona presenti le condizioni mediche necessarie per la specifica prestazione richiesta.
Questa distinzione è stata espressamente riaffermata nel 2026, tra le altre, da Cass. civ., Sezione lavoro, ordinanza n. 6032 del 17 marzo 2026 e ordinanza n. 7755 del 31 marzo 2026: il giudice dell’articolo 445-bis non può emettere né una pronuncia dichiarativa definitiva del diritto alla prestazione né una condanna dell’ente previdenziale al relativo pagamento, perché gli ulteriori requisiti devono essere verificati separatamente.
L’ordinanza n. 24932 del 2 settembre 2026 si colloca dunque in un orientamento che, nel corso dello stesso anno, era già stato ripetutamente consolidato dalla Suprema Corte.
Il procedimento senza contestazioni: consulenza tecnica e decreto di omologa
La sequenza processuale prevista dall’articolo 445-bis è particolarmente rigorosa.
Una volta espletata la consulenza medico-legale, le conclusioni del CTU vengono comunicate alle parti.
Se né il cittadino né l’INPS intendono contestarle, non si instaura un ordinario giudizio di merito.
Il giudice, salvo che ritenga necessario rinnovare le indagini ai sensi dell’articolo 196 c.p.c., emette un decreto di omologa con il quale recepisce l’accertamento del requisito sanitario risultante dalla consulenza tecnica.
Ed è proprio il testo dell’articolo 445-bis a chiarire cosa debba avvenire successivamente.
Il decreto viene notificato agli enti competenti, i quali provvedono al pagamento delle prestazioni subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, entro il termine di 120 giorni.
Questa disposizione è decisiva per comprendere l’intero sistema.
Dopo l’omologa favorevole non serve necessariamente una seconda causa
È quindi eccessivamente categorica l’affermazione secondo cui, dopo il riconoscimento sanitario, il cittadino debba sempre instaurare un secondo processo per ottenere il denaro.
La legge prevede precisamente il contrario.
Se il requisito sanitario viene omologato e l’INPS, effettuati i controlli successivi, accerta che esistono anche gli altri requisiti previsti per la prestazione, l’ente deve procedere amministrativamente alla liquidazione.
Non occorre alcun nuovo giudizio.
La seconda causa diventa necessaria soltanto quando, dopo il positivo accertamento sanitario, l’INPS rifiuti il pagamento perché ritiene assente un requisito diverso da quello medico.
In questo caso la controversia cambia completamente natura.
Non si discuterà più della percentuale di invalidità o della capacità lavorativa, già accertate nel procedimento ex articolo 445-bis, ma del requisito contributivo, reddituale, amministrativo o di altra condizione richiesta dalla specifica prestazione.
Il decreto di omologa non è un titolo esecutivo per ottenere automaticamente le somme
Questa struttura spiega anche perché il cittadino non possa utilizzare semplicemente il decreto sanitario come titolo per procedere esecutivamente contro l’INPS.
Il provvedimento accerta la condizione sanitaria.
Non contiene una condanna al pagamento di una determinata somma né stabilisce necessariamente la decorrenza e l’importo della prestazione.
Per giungere alla liquidazione devono ancora essere esaminati tutti gli elementi ulteriori previsti dalla disciplina sostanziale.
La stessa Cassazione aveva già chiarito da tempo che la funzione dell’ATP consiste nel conseguire un accertamento sanitario stabile in sede giudiziaria, mentre l’attribuzione economica della prestazione rimane subordinata alla successiva verifica amministrativa degli ulteriori requisiti.
Ne consegue che il riconoscimento sanitario costituisce un passaggio essenziale, ma non sempre sufficiente.
L’“assegno di invalidità” deve essere distinto dall’assegno mensile di invalidità civile
Una precisazione terminologica è particolarmente importante.
Nel linguaggio comune vengono spesso chiamate “assegno di invalidità” prestazioni profondamente differenti.
L’assegno ordinario di invalidità, disciplinato dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, è una prestazione previdenziale fondata sulla precedente posizione assicurativa e contributiva del lavoratore.
L’assegno mensile di assistenza agli invalidi civili, invece, appartiene alla diversa area dell’assistenza sociale e presuppone condizioni sanitarie e socio-economiche differenti.
L’articolo 445-bis c.p.c. può riguardare entrambe le aree, ma gli “ulteriori requisiti” che l’INPS deve controllare dopo l’accertamento sanitario cambiano radicalmente in relazione alla prestazione concretamente domandata.
Questa distinzione è fondamentale anche per comprendere perché non sia corretto affermare genericamente che dopo l’ATP l’INPS debba sempre controllare “redditi e contributi”: dipende dalla prestazione.
L’assegno ordinario di invalidità della legge n. 222 del 1984
Nel caso dell’assegno ordinario di invalidità, il requisito sanitario è previsto dall’articolo 1 della legge n. 222 del 1984.
È considerato invalido l’assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, risulti ridotta in modo permanente, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
Non si tratta quindi della percentuale di invalidità civile.
La valutazione medico-legale deve verificare la capacità lavorativa concretamente residua rispetto alle occupazioni confacenti alle attitudini personali e professionali dell’assicurato.
Accanto al requisito sanitario, però, la legge richiede un requisito assicurativo-contributivo particolarmente preciso.
I contributi necessari per ottenere l’assegno ordinario
Per l’assegno ordinario di invalidità sono richiesti, in via generale, almeno cinque anni di assicurazione e contribuzione, equivalenti per i lavoratori soggetti al sistema settimanale a 260 contributi settimanali.
Di questi, almeno tre anni, cioè 156 settimane, devono essere collocati nel quinquennio precedente la presentazione della domanda.
Il requisito contributivo è quindi strutturale.
Una persona potrebbe risultare gravemente compromessa dal punto di vista sanitario e soddisfare pienamente la condizione prevista dall’articolo 1 della legge n. 222 del 1984, ma non avere maturato una contribuzione sufficiente.
In una situazione del genere l’accertamento sanitario favorevole resta giuridicamente valido, ma non è sufficiente a generare il diritto alla prestazione previdenziale.
Per l’assegno ordinario il reddito non è, in generale, il requisito costitutivo che è invece tipico di alcune prestazioni assistenziali
Anche su questo punto occorre correggere una semplificazione frequentemente presente nelle ricostruzioni divulgative.
L’assegno ordinario di invalidità non deve essere confuso con le prestazioni di invalidità civile sottoposte a specifici limiti reddituali.
Per conseguire l’AOI sono centrali il requisito sanitario e quello assicurativo-contributivo.
Il reddito può assumere rilievo sotto altri profili, per esempio per le riduzioni dell’assegno in presenza di redditi da lavoro o per l’eventuale integrazione al trattamento minimo, ma non deve essere genericamente rappresentato come un identico requisito costitutivo del diritto proprio come avviene per alcune prestazioni assistenziali.
L’INPS indica infatti quali requisiti fondamentali dell’AOI la capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo e la prescritta anzianità assicurativa e contributiva.
Nelle prestazioni di invalidità civile il quadro extrasanitario è differente
Nel settore dell’invalidità civile, invece, la situazione cambia.
Diverse prestazioni assistenziali presuppongono, oltre a un determinato grado di invalidità, ulteriori condizioni quali il reddito personale, l’età, la residenza stabile e abituale nel territorio italiano e gli altri requisiti previsti dalla singola disciplina.
Il principio processuale, però, resta identico.
L’ATP determina il requisito sanitario.
Gli altri presupposti vengono verificati nella fase amministrativa successiva e, quando sorga una controversia su di essi, possono formare oggetto di un distinto giudizio.
Proprio per questa ragione la Cassazione parla genericamente di requisiti “extrasanitari”: si tratta di una categoria variabile, il cui contenuto dipende dalla specifica prestazione richiesta.
L’INPS può negare il pagamento anche dopo un’omologa sanitaria favorevole
Il punto può apparire paradossale, ma deriva direttamente dalla legge.
Il cittadino ottiene una CTU favorevole.
Nessuno la contesta.
Il giudice omologa il requisito sanitario.
L’INPS, nella successiva verifica prevista dal comma 5 dell’articolo 445-bis, scopre tuttavia che l’assicurato non possiede i cinque anni di contribuzione necessari per l’assegno ordinario oppure che manca un diverso requisito extrasanitario richiesto dalla prestazione.
In questo caso l’Istituto può legittimamente non procedere al pagamento.
La Cassazione, con la sentenza n. 30828 del 2 dicembre 2024, ha chiarito in termini particolarmente significativi che l’omologa sanitaria non produce alcun giudicato sulla sussistenza degli altri requisiti della prestazione. L’INPS può quindi farne valere la carenza nella successiva fase amministrativa e, qualora venga instaurato un nuovo giudizio, può dedurre i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto.
Cosa deve fare il cittadino quando l’INPS rifiuta il pagamento
Quando il requisito sanitario è ormai definitivamente accertato ma l’Istituto rifiuta la prestazione per motivi extrasanitari, la controversia deve essere portata davanti al giudice del lavoro secondo il rito previdenziale ordinario previsto dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.
In questa nuova causa il cittadino potrà chiedere l’accertamento del diritto alla prestazione e, ricorrendone tutti i presupposti, la condanna dell’INPS al pagamento dei ratei maturati, oltre agli accessori riconoscibili secondo la disciplina previdenziale.
L’oggetto della causa sarà però diverso da quello dell’ATP.
Il requisito sanitario precedentemente accertato non deve essere nuovamente rimesso in discussione nei medesimi termini; il contrasto riguarderà la condizione extrasanitaria sulla quale l’Istituto ha fondato il diniego.
È precisamente in questo giudizio che può essere pronunciata una vera sentenza di condanna al pagamento.
Il giudizio di opposizione alla CTU non trasforma l’ATP in una causa sul pagamento
La questione diventa particolarmente delicata quando una delle parti non accetta la consulenza tecnica.
L’articolo 445-bis stabilisce che le parti, entro il termine perentorio previsto dalla legge, possono dichiarare di contestare le conclusioni del CTU.
La parte che abbia formulato il dissenso deve successivamente depositare il ricorso introduttivo della fase contenziosa, indicando specificamente i motivi della contestazione.
Si apre così un vero giudizio, destinato a concludersi con una sentenza, anziché con il semplice decreto di omologa.
La sentenza è inappellabile, pur restando esperibile il ricorso per cassazione nelle condizioni previste dall’ordinamento.
Potrebbe allora sorgere l’idea che, essendosi trasformata la procedura in un giudizio ordinario, il giudice acquisti automaticamente il potere di accertare tutti i requisiti e condannare l’INPS.
La Cassazione esclude proprio questa conclusione.
Anche nella fase contenziosa il thema decidendum resta sanitario
Con ordinanza n. 6032 del 17 marzo 2026 la Suprema Corte ha affermato in modo particolarmente netto che, anche all’esito della fase di merito prevista dal comma 6 dell’articolo 445-bis, il giudice deve limitarsi all’accertamento del requisito sanitario.
Non può pronunciare una sentenza dichiarativa del diritto alla prestazione e non può condannare l’ente erogatore al pagamento.
Gli ulteriori requisiti rimangono estranei al thema decidendum e devono, ove contestati, essere oggetto di un distinto giudizio.
Lo stesso principio è stato riaffermato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 12643 del 5 maggio 2026: il giudizio di opposizione all’ATP resta confinato al requisito sanitario, mentre questioni relative a cumulo, incompatibilità, opzione tra prestazioni o altre condizioni extrasanitarie appartengono alla fase amministrativa e, eventualmente, a un separato processo.
L’ordinanza n. 24932 del settembre 2026 rappresenta dunque la prosecuzione di un indirizzo ormai molto netto.
Le contestazioni alla CTU possono essere anche parziali, ma la cognizione resta sulle condizioni sanitarie
Nel 2026 la Cassazione ha inoltre precisato un altro aspetto della disciplina.
Quando una delle parti contesta, anche soltanto parzialmente, le conclusioni della consulenza tecnica, non è possibile procedere a una sorta di “omologa parziale” del risultato peritale.
Il giudizio successivo consente al magistrato di riesaminare complessivamente le condizioni sanitarie rilevanti per la prestazione, non soltanto lo specifico punto della consulenza indicato nella dichiarazione di dissenso.
Ciò non significa però che il processo si estenda agli aspetti contributivi o reddituali.
L’ampliamento riguarda tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa, non tutti gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione. È questa la distinzione affermata, tra le altre, da Cass. n. 17090 del 20 giugno 2026.
Gli elementi extrasanitari non sono però totalmente invisibili durante l’ATP
Il quadro presenta una significativa precisazione.
Dire che il giudice dell’ATP accerta soltanto il requisito sanitario non significa che debba sempre ignorare qualsiasi evidente problema relativo agli altri presupposti della domanda.
La Cassazione, soprattutto con la sentenza n. 30828 del 2024, ha elaborato una distinzione tra oggetto del giudizio e interesse ad agire.
L’accertamento sanitario è strumentale all’ottenimento di una determinata prestazione.
Se risulta immediatamente ed evidentemente che quella prestazione non potrà essere conseguita per l’assenza manifesta di un presupposto essenziale, può mancare l’interesse concreto a ottenere un lungo accertamento medico giudiziale destinato a rimanere privo di qualsiasi utilità.
Il giudice può quindi verificare, ai limitati fini dell’interesse ad agire, l’esistenza di una manifesta carenza di un presupposto processuale, di una condizione dell’azione o di un requisito extrasanitario.
Verificare prima facie un requisito non significa deciderlo con efficacia di giudicato
Questa distinzione è estremamente sottile.
Il giudice dell’ATP può rendersi conto, ad esempio, che la domanda appare palesemente priva di un requisito necessario e valutare se esista un interesse concreto a procedere con l’accertamento tecnico.
Non diventa però, per questo motivo, il giudice chiamato a decidere definitivamente la controversia contributiva o reddituale.
Se l’assenza dell’ulteriore requisito non può essere dimostrata dall’INPS in maniera immediata e agevole, la controversia extrasanitaria non deve essere trasformata in un incidente interno all’ATP.
L’accertamento sanitario può proseguire.
Terminata quella fase, l’Istituto conserva la possibilità di effettuare la verifica amministrativa e, se necessario, rifiutare il pagamento; la questione potrà successivamente essere sottoposta al giudice nel rito ordinario previdenziale.
L’omologa sanitaria non forma giudicato sui contributi, sul reddito o sugli altri presupposti
È questa una delle conseguenze processuali più importanti.
Il fatto che l’INPS non abbia contestato la consulenza tecnica e che il giudice abbia emanato il decreto di omologa non significa che siano stati implicitamente riconosciuti tutti gli altri requisiti della prestazione.
Il giudicato che si forma sull’accertamento sanitario resta confinato a ciò che effettivamente costituiva oggetto del procedimento.
Non può essere utilizzato il principio secondo cui “ciò che non è stato contestato è ormai definitivamente acquisito” per trasformare l’omologa medica in un riconoscimento tacito della contribuzione, del reddito o di altri elementi.
Cass. n. 30828/2024 ha chiarito proprio che la carenza dei requisiti extrasanitari può essere eccepita dall’INPS anche dopo l’omologa e nel successivo giudizio ex articolo 442 c.p.c.
Perché il giudice dell’ATP non può condannare l’INPS al pagamento
La ragione non consiste in una minor tutela del cittadino.
È una conseguenza della particolare architettura processuale scelta dal legislatore.
Per emettere una condanna al pagamento il giudice dovrebbe conoscere tutti gli elementi del rapporto previdenziale: requisito sanitario, posizione contributiva, domanda amministrativa, decorrenza, eventuali condizioni economiche, incompatibilità, cumuli e ogni altro presupposto previsto dalla disciplina applicabile.
Il procedimento ex articolo 445-bis è stato invece costruito deliberatamente per anticipare e isolare un solo segmento della controversia: quello medico.
Permettere al giudice di trasformarlo in una causa sulla prestazione economica contrasterebbe con la struttura speciale voluta dal legislatore.
Per questo la Cassazione non considera la limitazione una semplice regola formale, ma un vero confine dell’oggetto del processo.
Non si tratta propriamente di un problema di “difetto di giurisdizione”
Anche sotto questo profilo è necessaria una precisazione terminologica rispetto ad alcune ricostruzioni divulgative.
Quando un Tribunale, all’interno del giudizio ex articolo 445-bis, accerta il requisito sanitario e contemporaneamente condanna l’INPS al pagamento della prestazione, il problema non consiste propriamente nel fatto che il giudice ordinario sia privo di giurisdizione sulla controversia previdenziale.
Il giudice ordinario, nella persona del giudice del lavoro, è infatti il giudice naturale delle controversie previdenziali di questo tipo.
Il problema è differente: il magistrato ha ecceduto il perimetro di cognizione attribuitogli da quello specifico rito, pronunciandosi su una domanda che deve essere trattata secondo la diversa sequenza processuale prevista dall’ordinamento.
La distinzione tra difetto di giurisdizione e superamento dei limiti dell’oggetto del giudizio è tutt’altro che terminologica: appartiene alla corretta qualificazione processuale del vizio.
La decorrenza dell’assegno non può essere automaticamente fissata sulla sola base della CTU
Anche la determinazione degli arretrati richiede cautela.
Una consulenza tecnica può stabilire, ad esempio, che il requisito sanitario esisteva già alla data della domanda amministrativa oppure da una data successiva.
Questo accertamento è certamente importante.
La concreta decorrenza economica della prestazione dipende tuttavia anche dal momento nel quale risultano integrati tutti gli altri presupposti previsti dalla legge.
Per l’assegno ordinario di invalidità, l’INPS indica che la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda quando risultino soddisfatti i requisiti sanitari e amministrativi oppure dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si perfezionano tutti i requisiti.
Di conseguenza, il riconoscimento medico retrodatato non determina necessariamente, da solo, l’identica retrodatazione del diritto economico.
Una persona può quindi “vincere” l’ATP e non ricevere l’assegno?
Sì, ed è precisamente uno degli effetti della separazione prevista dal sistema.
Si può ottenere un accertamento medico-legale pienamente favorevole e, nello stesso tempo, non maturare il diritto alla prestazione richiesta.
Nel caso dell’AOI può mancare la contribuzione.
In una prestazione assistenziale può risultare superato il limite reddituale previsto.
In altre fattispecie può emergere un problema di residenza, incompatibilità o un diverso requisito amministrativo.
Questo non rende inutile l’ATP favorevole.
Significa soltanto che il requisito sanitario e il diritto economico rappresentano due livelli giuridicamente differenti.
L’ATP favorevole conserva comunque un valore fondamentale
L’accertamento sanitario omologato o definitivamente stabilito dalla sentenza della fase di opposizione elimina dal successivo contenzioso il principale elemento medico-legale della controversia.
Se l’INPS nega la prestazione esclusivamente per un requisito contributivo, il nuovo processo potrà concentrarsi su quella specifica questione.
Questo realizza precisamente la funzione dell’articolo 445-bis: evitare che, in una causa nella quale il problema residuo riguarda soltanto l’estratto contributivo o un requisito amministrativo, debba essere nuovamente aperta un’intera istruttoria medico-legale.
Il procedimento speciale non attribuisce direttamente il denaro, ma stabilizza il presupposto sanitario sul quale può successivamente essere costruito il diritto alla prestazione.
La strategia processuale richiede quindi una verifica preventiva degli altri requisiti
Dal punto di vista dell’assistenza legale, questa giurisprudenza impone una particolare cautela prima di introdurre l’ATP.
Non è sufficiente studiare esclusivamente la documentazione sanitaria.
Nel caso dell’assegno ordinario di invalidità è opportuno verificare preventivamente anche l’estratto conto contributivo, la data della domanda amministrativa e la collocazione temporale della contribuzione.
Una CTU favorevole conseguita dopo un lungo procedimento può avere utilità economica molto limitata se era già evidente, sin dall’inizio, che il lavoratore non possedeva il requisito dei cinque anni e, soprattutto, quello dei tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda.
La stessa logica vale nelle prestazioni assistenziali: l’esame preliminare deve riguardare anche i requisiti extrasanitari propri del beneficio concretamente richiesto.
Il principio affermato dalla Cassazione tutela anche la corretta formazione del giudicato
La separazione tra requisito sanitario e diritto economico ha infine una funzione di certezza giuridica.
Se il giudice dell’ATP potesse pronunciarsi incidentalmente e sommariamente anche su contribuzione, reddito, incompatibilità e decorrenza, diverrebbe estremamente difficile stabilire quali questioni siano state realmente decise e quali siano ancora controvertibili.
Il sistema attuale costruisce invece due piani distinti.
Il primo definisce il fatto sanitario.
Il secondo, se necessario, definisce la concreta titolarità della prestazione.
La delimitazione dell’oggetto del giudicato diventa così più chiara e impedisce che il silenzio su una questione extrasanitaria venga interpretato come un implicito riconoscimento definitivo.
Conclusioni: il giudice accerta l’invalidità, mentre il pagamento richiede il completamento dell’intera fattispecie previdenziale
L’orientamento ribadito dalla Cassazione nel 2026 consente quindi di formulare il principio in termini precisi.
L’accertamento tecnico preventivo previsto dall’articolo 445-bis c.p.c. ha ad oggetto le condizioni sanitarie necessarie per la prestazione.
Se la consulenza non viene contestata, il giudice omologa tale accertamento e l’INPS dispone di 120 giorni per verificare gli ulteriori requisiti e procedere, quando questi sussistano, alla liquidazione.
Se la consulenza viene contestata, si apre la fase contenziosa prevista dal comma 6, ma neppure in quel giudizio il magistrato può trasformare la controversia sanitaria in una generale causa di condanna al pagamento.
Qualora l’INPS, dopo un accertamento sanitario positivo, riconosca anche gli ulteriori requisiti, il pagamento deve avvenire senza necessità di una seconda causa.
Soltanto quando l’Istituto rifiuti la prestazione per una questione extrasanitaria nasce l’esigenza di promuovere un autonomo giudizio previdenziale ex articolo 442 c.p.c., nel quale potrà essere chiesto l’accertamento del diritto e la conseguente condanna dell’INPS alla corresponsione dei ratei dovuti.
Per l’assegno ordinario di invalidità disciplinato dalla legge n. 222 del 1984, questa distinzione assume particolare importanza: il riconoscimento medico della capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo rappresenta soltanto uno dei presupposti; occorrono anche almeno cinque anni di assicurazione e contribuzione, dei quali tre collocati nel quinquennio precedente la domanda.
La conclusione, pertanto, è differente dalla formula secondo cui “una perizia favorevole non serve a ottenere i soldi”. La perizia favorevole è indispensabile quando il requisito sanitario è controverso, ma non assorbe l’intera fattispecie previdenziale.
Il giudice dell’ATP stabilisce se esiste il presupposto sanitario; il diritto alla prestazione nasce soltanto quando a quel presupposto si aggiungono tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla legge. È soltanto sull’intera fattispecie così completata che può fondarsi, ove l’INPS continui a negare il beneficio, una vera pronuncia giudiziale di condanna al pagamento.
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