In sintesi. Chi si vede respingere una domanda di invalidità civile, o riconoscere una percentuale più bassa di quella che si aspettava, scopre presto che la causa non comincia con la causa. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità della legge 12 giugno 1984 n. 222, l’art. 445-bis del codice di procedura civile impone un passaggio preliminare: un’istanza al tribunale per ottenere un accertamento tecnico che verifichi in anticipo le sole condizioni sanitarie poste a fondamento della pretesa. Il secondo comma stabilisce che l’espletamento di questo accertamento è condizione di procedibilità della domanda; il quarto comma fa decorrere dalla comunicazione del deposito della consulenza un termine perentorio di trenta giorni per dichiarare di volerne contestare le conclusioni. Se nessuno contesta, il giudice omologa l’accertamento con un decreto non impugnabile né modificabile e gli enti competenti provvedono al pagamento entro centoventi giorni, verificati gli altri requisiti; se invece c’è dissenso, il ricorso introduttivo va depositato entro trenta giorni specificando i motivi, a pena di inammissibilità, e la sentenza che chiude quel giudizio è inappellabile. Il d.l. 8 agosto 2025 n. 117 ha riscritto alcuni snodi del meccanismo, rendendo automatica la decorrenza del termine per il dissenso e prevedendo una sospensione del procedimento che parte con il conferimento dell’incarico al consulente.
Che cos’è l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio
Risposta diretta. È un procedimento autonomo che si svolge davanti al tribunale prima della causa e ha un oggetto ristretto: le condizioni sanitarie che legittimano la prestazione richiesta. Non decide se la prestazione spetta, non esamina i requisiti di reddito o quelli contributivi, non condanna nessuno a pagare. Accerta soltanto lo stato di salute, e lo fa attraverso un consulente nominato dal giudice.
Il primo comma dell’art. 445-bis c.p.c. lo descrive con precisione: nelle controversie indicate, «chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 442, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l’attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere».
La formula «verifica preventiva delle condizioni sanitarie» è la chiave di lettura dell’intero istituto. Tutto quello che non è condizione sanitaria resta fuori: se la domanda è stata respinta perché il reddito supera la soglia prevista per l’assegno mensile, o perché manca un requisito di residenza, o perché l’Istituto ritiene che la prestazione sia già stata riconosciuta ad altro titolo, il terreno della controversia non è quello della perizia.
Una perizia prima del processo, non dentro il processo
La differenza rispetto alla consulenza tecnica ordinaria è sostanziale e conviene metterla a fuoco subito, perché governa tutto il resto. In una causa comune la consulenza è un mezzo di istruzione: il giudice la dispone quando il processo è già iniziato, e la relazione del consulente diventa uno degli elementi che il giudice valuta insieme agli altri prima di decidere. Qui accade l’opposto: la perizia viene prima, e in moltissimi casi il processo non si apre affatto, perché le conclusioni del consulente vengono accettate da entrambe le parti e la vicenda si chiude con un decreto.
Il primo comma prosegue stabilendo che «il giudice procede a norma dell’articolo 696 bis, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all’accertamento peritale di cui all’articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all’articolo 195». Il rinvio all’art. 696-bis c.p.c., cioè alla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, dice molto sulla funzione dell’istituto: non serve a preparare una battaglia, serve a evitarla.
Perché il legislatore lo ha introdotto
L’accertamento tecnico preventivo obbligatorio è stato inserito nel codice dall’art. 38 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, con applicazione dai procedimenti instaurati a partire dal 1° gennaio 2012, ed è stato ritoccato pochi mesi dopo dalla legge 12 novembre 2011 n. 183. La ragione è facile da ricostruire guardando i numeri di quel contenzioso: le cause in materia di invalidità erano allora, e restano oggi, una delle voci più consistenti del carico dei tribunali in funzione di giudice del lavoro, e nella stragrande maggioranza dei casi la controversia ruotava attorno a un punto solo, cioè quanto valeva in termini percentuali una certa condizione clinica.
Un processo intero per decidere un punto tecnico è un processo sproporzionato. Da qui l’idea di isolare quel punto, affidarlo a un consulente prima che la causa cominci e dare alle parti la possibilità di accettarne l’esito. Se lo accettano, la prestazione viene riconosciuta senza che si celebri un giudizio; se non lo accettano, il giudizio si apre già circoscritto ai motivi di dissenso.
Che cosa è stato modificato nel 2024 e nel 2025
Il testo attualmente in vigore non è quello del 2011. Il quarto comma è stato inciso prima dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, il decreto correttivo della riforma del processo civile, e poi dal d.l. 8 agosto 2025 n. 117, in vigore dal 9 agosto 2025 e convertito dalla legge 3 ottobre 2025 n. 148, che ha toccato anche il primo comma.
Le due modifiche che contano nella pratica sono queste. La prima riguarda il momento da cui decorre il termine per contestare la consulenza: nella versione originaria era il giudice a fissarlo con un decreto comunicato alle parti, mentre oggi il quarto comma prevede che «il deposito della consulenza tecnica di ufficio è comunicato dalla cancelleria alle parti» e che «queste ultime, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio, devono depositare la relativa dichiarazione». Non si attende più un provvedimento: l’orologio parte da solo. La seconda riguarda la sospensione del procedimento, che il nuovo testo collega automaticamente al conferimento dell’incarico al consulente o, se successivo, al suo giuramento, e fa durare fino alla scadenza del termine per il dissenso, precisando che «la sospensione non impedisce l’espletamento della consulenza».
Il passaggio merita un avvertimento, perché è la trappola più insidiosa del nuovo assetto: chi attende un decreto del giudice che non arriverà più rischia di lasciare scadere trenta giorni perentori. È un errore che non si ripara.
In quali controversie l’accertamento è obbligatorio
Risposta diretta. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, e in quelle relative alla pensione di inabilità e all’assegno di invalidità disciplinati dalla legge 12 giugno 1984 n. 222. L’elenco del primo comma è tassativo, ma ciò che lo rende operativo è il presupposto sostanziale: che sia in discussione il requisito sanitario.
Le prestazioni assistenziali e quelle previdenziali
Il primo comma mette insieme due mondi che nella vita quotidiana restano ben distinti. Da un lato ci sono le prestazioni assistenziali, che non presuppongono contributi versati e sono legate a una condizione di bisogno e a una compromissione della salute: l’invalidità civile e la relativa pensione o assegno, l’indennità di accompagnamento, la cecità e la sordità civili, il riconoscimento dell’handicap ai sensi della legge 104/1992 e lo stato di disabilità rilevante per il collocamento mirato. Dall’altro ci sono due prestazioni previdenziali vere e proprie, l’assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità della legge 222/1984, che presuppongono un’anzianità contributiva e un certo grado di riduzione o di perdita della capacità lavorativa.
Il denominatore comune è la presenza di un giudizio medico che condiziona il diritto. Ed è su quel giudizio, e solo su quello, che si concentra l’accertamento preventivo.
Quando il requisito sanitario non è in discussione
Risposta diretta. Se la controversia non riguarda le condizioni di salute, l’accertamento tecnico preventivo non ha oggetto e la domanda si propone direttamente con ricorso al giudice del lavoro.
È un’ipotesi più frequente di quanto sembri. Capita quando l’invalidità è stata riconosciuta nella percentuale richiesta ma la prestazione economica viene negata per superamento dei limiti di reddito; quando si discute della decorrenza, cioè della data dalla quale la prestazione spetta; quando l’Istituto contesta la residenza o la cittadinanza; quando si controverte sui requisiti contributivi dell’assegno di invalidità; quando l’oggetto del giudizio è la ripetizione di somme già erogate. In tutte queste situazioni chiedere un accertamento sanitario significherebbe far svolgere una perizia su un punto che nessuno mette in dubbio.
Il criterio di orientamento è sempre lo stesso: si guarda al motivo del diniego e alla ragione della contestazione. Se la ragione è medica, l’accertamento è obbligatorio; se la ragione è amministrativa o reddituale, non lo è. Dove il provvedimento contiene entrambe le ragioni, la prudenza consiglia di muoversi sul terreno più impegnativo, perché l’omissione di un passaggio obbligatorio costa un rinvio, mentre il suo svolgimento superfluo costa al massimo del tempo.
Il ricorso amministrativo, in questa materia, non si propone
Un chiarimento che evita un errore comune. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità non si applica la disciplina generale dei ricorsi amministrativi all’INPS: l’art. 42, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 326/2003, esclude espressamente quelle disposizioni e prevede che la domanda giudiziale vada proposta, a pena di decadenza, entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.
Non c’è dunque alcun comitato provinciale da attendere, né alcun silenzio da lasciar maturare. C’è invece un termine breve, il più breve di tutto il contenzioso previdenziale, e un passaggio obbligato che ne assorbe una parte.
Condizione di procedibilità: che cosa significa davvero
Risposta diretta. Significa che, in mancanza dell’accertamento, la domanda non può essere esaminata nel merito, ma non significa che il diritto sia perduto. Il secondo comma dell’art. 445-bis c.p.c. costruisce un ostacolo sanabile, non una barriera definitiva.
La formulazione è netta: «L’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l’accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
Procedibilità e proponibilità non sono la stessa cosa
La distinzione ha conseguenze pratiche rilevanti. Una condizione di proponibilità impedisce che la domanda venga proposta: se manca, la domanda è come non fatta, e con essa non si producono gli effetti sostanziali e processuali che la legge collega alla sua proposizione. Una condizione di procedibilità, invece, non tocca la validità della domanda ma solo la possibilità di proseguire: la domanda esiste, produce i suoi effetti, e il processo semplicemente si ferma fino a quando la condizione non viene soddisfatta.
Per chi si trova nel mezzo di una decadenza semestrale la differenza è decisiva: l’atto presentato conserva la propria idoneità a impedire il decorso del termine anche se il percorso processuale deve essere completato in un secondo momento.
Il rilievo entro la prima udienza e i quindici giorni
Il secondo periodo del secondo comma fissa uno sbarramento temporale che vale per entrambe le parti. L’ente convenuto deve eccepire l’improcedibilità a pena di decadenza non oltre la prima udienza; oltre quel momento l’eccezione è preclusa. Lo stesso limite vale per il rilievo d’ufficio del giudice.
Se il rilievo avviene tempestivamente, il giudice non dichiara l’improcedibilità e non chiude il processo: assegna quindici giorni per presentare l’istanza o per completare l’accertamento già avviato. È un termine stretto, che presuppone di avere pronta la documentazione sanitaria, ma la sua esistenza conferma la logica dell’istituto, che è quella di recuperare il passaggio mancato, non di sanzionare chi lo ha trascurato.
I termini: decadenza, prescrizione e i due termini di trenta giorni
Risposta diretta. In questa materia convivono termini di natura diversa e chi li confonde perde il diritto o l’azione. Il termine per rivolgersi al giudice è di sei mesi a pena di decadenza; il termine per contestare la consulenza è di trenta giorni perentori dalla comunicazione del deposito; il termine per depositare il ricorso dopo il dissenso è di trenta giorni perentori dalla dichiarazione.
I sei mesi dell’art. 42 del d.l. 269/2003
È il primo orologio e il più spietato. Sei mesi dalla comunicazione del provvedimento amministrativo, a pena di decadenza: scaduti, la domanda giudiziale relativa a quel provvedimento non è più proponibile e occorre ripartire da una nuova domanda amministrativa, con una nuova visita e con una decorrenza che si sposta in avanti.
Il punto delicato è il rapporto fra questo termine e l’accertamento preventivo. Il terzo comma dell’art. 445-bis c.p.c. si occupa espressamente della sola prescrizione, stabilendo che «la richiesta di espletamento dell’accertamento tecnico interrompe la prescrizione», e nulla dice della decadenza. La giurisprudenza di legittimità ha però affermato che il ricorso per accertamento tecnico preventivo costituisce domanda idonea a impedire la decadenza semestrale prevista dall’art. 42 del d.l. 269/2003: sarebbe del resto contraddittorio imporre un passaggio obbligatorio e poi non riconoscergli l’effetto conservativo che gli è proprio.
Prescrizione e decadenza, due cose diverse
Vale la pena tenerle separate, perché operano su piani distinti. La decadenza riguarda l’esercizio dell’azione: è un termine fisso, non si interrompe con atti stragiudiziali, e la sua funzione è quella di consolidare rapidamente la situazione amministrativa. La prescrizione riguarda il diritto ai singoli ratei già maturati: è soggetta a interruzione, ed è proprio su questo terreno che opera la previsione del terzo comma.
In concreto, una prestazione riconosciuta in esito al procedimento produce arretrati che possono risalire indietro nel tempo, e l’interruzione della prescrizione collegata alla richiesta di accertamento tecnico serve a preservarli.
I trenta giorni per il dissenso e i trenta giorni per il ricorso
Sono due termini perentori che si susseguono e che rappresentano, oggi, il vero banco di prova della difesa tecnica. Il primo decorre dalla comunicazione di cancelleria del deposito della relazione e serve a depositare la dichiarazione con cui si contestano le conclusioni del consulente. Il secondo decorre dalla formulazione della dichiarazione di dissenso e serve a depositare il ricorso introduttivo del giudizio.
Nessuno dei due ammette proroghe, e il secondo è presidiato da una sanzione ulteriore: il ricorso deve specificare i motivi della contestazione a pena di inammissibilità. Non basta dire di non essere d’accordo; occorre dire perché, e dirlo in termini tecnici.
Come si svolge il procedimento, passo per passo
Risposta diretta. Si deposita un ricorso al tribunale del luogo di residenza, il giudice nomina un consulente e fissa le operazioni peritali, il consulente visita l’interessato alla presenza del medico dell’Istituto, deposita la relazione, la cancelleria ne comunica il deposito e da lì decorrono i trenta giorni per il dissenso.
Il ricorso e il giudice competente
Il primo comma individua il giudice competente «ai sensi dell’articolo 442, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l’attore». La competenza territoriale segue dunque la residenza di chi agisce, il che evita a persone in condizioni di salute precarie spostamenti lunghi.
Il ricorso contiene la ricostruzione della vicenda amministrativa, l’indicazione della prestazione richiesta e la documentazione sanitaria. Quest’ultima è l’elemento che pesa di più: certificazioni specialistiche, esami strumentali, cartelle cliniche, verbali di ricovero, piani terapeutici. Una documentazione ordinata cronologicamente e completa vale più di qualunque argomentazione, perché il consulente lavora su ciò che gli viene messo a disposizione e su ciò che rileva alla visita.
La nomina del consulente e la presenza del medico dell’Istituto
Il giudice nomina un consulente tecnico d’ufficio, di regola uno specialista in medicina legale, gli conferisce l’incarico e formula i quesiti. Qui interviene una previsione che il primo comma richiama espressamente e che è bene conoscere: l’art. 10, comma 6-bis, del d.l. 30 settembre 2005 n. 203, convertito dalla legge 248/2005, disciplina la partecipazione del medico legale dell’ente alle operazioni peritali, prevedendo che il consulente ne dia avviso al direttore della sede provinciale dell’Istituto con un anticipo di almeno quindici giorni rispetto all’inizio delle operazioni e che la prova dell’avvenuta ricezione dell’avviso sia allegata alla relazione, a pena di nullità rilevabile d’ufficio.
È un adempimento formale con un effetto sostanziale pesante: la sua omissione vizia la consulenza. Merita quindi attenzione anche da parte di chi agisce, perché una perizia nulla significa un procedimento da rifare e mesi persi.
Le operazioni peritali
La visita è il momento centrale. Il consulente esamina la documentazione, effettua l’esame obiettivo, può disporre accertamenti integrativi e conclude esprimendo un giudizio sulla sussistenza e sul grado della compromissione, riferito ai parametri normativi della prestazione richiesta. Alle operazioni possono partecipare il medico dell’Istituto e il consulente di parte eventualmente nominato dal ricorrente: la presenza di un consulente di parte non è obbligatoria, ma consente un contraddittorio tecnico nel momento in cui il giudizio si forma, che è assai più utile di una contestazione successiva.
Un aspetto spesso sottovalutato riguarda l’attualità della valutazione. Il consulente è chiamato a stabilire non solo se la condizione esiste oggi, ma anche da quando esiste nei termini rilevanti: è da questo accertamento che discende la decorrenza della prestazione, e quindi l’ammontare degli arretrati.
La sospensione del procedimento
Nel testo vigente, «il conferimento dell’incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest’ultimo, determina la sospensione del procedimento fino alla scadenza del termine previsto dal quarto periodo», e «la sospensione non impedisce l’espletamento della consulenza». La precisazione finale è tutt’altro che superflua: la sospensione è una vicenda che riguarda il procedimento, non l’attività peritale, che prosegue regolarmente.
Che cosa accade dopo il deposito della relazione
Risposta diretta. Si aprono due strade alternative. Nessuna contestazione porta al decreto di omologazione e al pagamento entro centoventi giorni; la contestazione porta al giudizio di merito, che si chiude con una sentenza inappellabile.
Il decreto di omologazione
Il quinto comma dispone che «in assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell’articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell’ufficio provvedendo sulle spese».
Tre elementi vanno messi in evidenza. Il primo è il richiamo all’art. 196 c.p.c., che consente al giudice di disporre la rinnovazione delle indagini o la sostituzione del consulente: l’omologazione non è un passaggio automatico, e se la relazione presenta lacune evidenti il giudice conserva un potere di controllo. Il secondo è che il decreto provvede anche sulle spese del procedimento. Il terzo è la sua stabilità: il decreto è «non impugnabile né modificabile».
I centoventi giorni per il pagamento
Prosegue il quinto comma: il decreto «è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni».
L’inciso sulla verifica degli ulteriori requisiti è il punto che genera più fraintendimenti. L’omologazione accerta il requisito sanitario, e solo quello: l’ente conserva il potere e il dovere di verificare i requisiti reddituali, quelli di residenza, l’eventuale incompatibilità con altre prestazioni. Può dunque accadere che a un’omologazione favorevole non segua il pagamento, non perché l’ente disattenda il provvedimento, ma perché manca un presupposto diverso da quello accertato. In quel caso la controversia si sposta su un terreno nuovo, che è quello ordinario del giudizio previdenziale.
Il giudizio di merito dopo il dissenso
Se una delle parti contesta, il sesto comma prevede che «la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Il giudizio che si apre è un ordinario processo previdenziale, ma circoscritto: i motivi della contestazione delimitano il perimetro della discussione. In quella sede il giudice può disporre una nuova consulenza o chiedere chiarimenti al consulente già nominato, e valuta liberamente la relazione dell’accertamento preventivo, che entra nel processo come elemento di prova.
L’inappellabilità della sentenza
Il settimo comma chiude il cerchio: «la sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile». Contro quella decisione resta soltanto il ricorso per cassazione, che com’è noto non consente un riesame del fatto ma solo il controllo di legittimità, ed è riservato agli avvocati iscritti nell’albo speciale per le giurisdizioni superiori.
È una scelta di economia processuale che ha una conseguenza pratica precisa: in questa materia il grado di merito è uno solo, e l’accuratezza con cui si affronta la fase peritale non ha una seconda occasione per essere recuperata. Chi trascura la documentazione sanitaria, chi non nomina un consulente di parte dove sarebbe utile, chi lascia passare il termine per il dissenso, non trova un appello pronto a correggere.
Gli errori che si pagano più cari
Risposta diretta. Quasi tutti gli errori in questa materia sono errori di calendario o di documentazione, e quasi tutti sono irreversibili.
Il primo è l’attesa. Dopo un verbale sfavorevole si tende a interpellare più medici, a chiedere una nuova visita, a presentare una nuova domanda amministrativa sperando in un esito diverso: e nel frattempo i sei mesi dell’art. 42 del d.l. 269/2003 scorrono. Una nuova domanda non riapre il termine sul vecchio provvedimento, e gli arretrati collegati alla prima decorrenza si perdono.
Il secondo è l’attesa di un provvedimento che non arriva più. Nel testo vigente il termine per la dichiarazione di dissenso decorre dalla comunicazione di cancelleria del deposito della consulenza, non da un decreto del giudice. Chi ragiona sullo schema previgente rischia di scoprire la scadenza quando è già maturata.
Il terzo è la documentazione incompleta o disordinata. L’accertamento è preventivo e ristretto alle condizioni sanitarie: non c’è una fase istruttoria successiva in cui recuperare un esame dimenticato o una cartella clinica mai richiesta. Ciò che non viene messo a disposizione del consulente, semplicemente, non entra nella valutazione.
Il quarto è la dichiarazione di dissenso generica seguita da un ricorso altrettanto generico. La specificazione dei motivi è prevista a pena di inammissibilità: un ricorso che si limiti a manifestare disaccordo con la percentuale riconosciuta, senza indicare quali voci siano state trascurate o male valutate e in riferimento a quali parametri, è esposto a una pronuncia in rito.
Le spese del procedimento
Risposta diretta. Il decreto di omologazione provvede sulle spese, e nelle cause previdenziali opera un regime di favore per chi ha redditi contenuti, disciplinato dall’art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
Il primo comma di quella norma prevede che nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo quanto previsto dall’art. 96, primo comma, c.p.c. in tema di responsabilità aggravata, non possa essere condannata al pagamento delle spese, competenze e onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, commi da 1 a 3, e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
L’esenzione non opera però da sola. Il secondo comma richiede che l’interessato formuli «apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo» e si impegni a comunicare, fino alla definizione del processo, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito. È un adempimento formale che va curato nell’atto, non dopo.
Il terzo comma aggiunge un tetto: le spese liquidate dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio, e a tale fine la parte ricorrente formula apposita dichiarazione del valore della prestazione, quantificandone l’importo nelle conclusioni dell’atto introduttivo. La norma sanzionava l’omissione di quella dichiarazione con l’inammissibilità del ricorso, ma su questo punto e’ intervenuta una declaratoria di illegittimità costituzionale: il tetto alle spese resta, l’inammissibilità no. La dichiarazione va comunque inserita nelle conclusioni, perché è su di essa che si misura il limite delle spese liquidabili.
Resta poi la possibilità, per chi si trovi al di sotto delle soglie previste, di accedere al patrocinio a spese dello Stato secondo le regole generali del d.P.R. 115/2002.
La riforma della disabilità e che cosa cambia a monte
Risposta diretta. Il d.lgs. 3 maggio 2024 n. 62 sta ridisegnando la fase amministrativa dell’accertamento, non quella giudiziale. L’art. 445-bis c.p.c. resta il canale di tutela, ma cambia progressivamente il provvedimento che ci si trova a contestare.
Il decreto, attuativo della legge delega 22 dicembre 2021 n. 227, sostituisce il vecchio accertamento dell’invalidità con una «valutazione di base», affidata in via esclusiva all’INPS e condotta secondo le classificazioni internazionali dell’Organizzazione mondiale della sanità, e vi affianca una valutazione multidimensionale finalizzata al progetto di vita. L’entrata a regime è stata scaglionata: una fase di applicazione sperimentale in un numero limitato di territori, progressivamente estesa, prima dell’applicazione sull’intero territorio nazionale.
Per chi legge questa guida la conseguenza pratica è duplice. Da un lato, il provvedimento da impugnare può avere una forma e un lessico diversi a seconda del territorio e del momento in cui è stato adottato. Dall’altro, i termini e il percorso processuale non cambiano: la decadenza semestrale, l’obbligatorietà dell’accertamento tecnico preventivo, i trenta giorni per il dissenso e l’inappellabilità della sentenza restano quelli descritti. Data la gradualità dell’attuazione, è opportuno verificare caso per caso quale disciplina si applichi al provvedimento ricevuto.
Domande frequenti
L’accertamento tecnico preventivo si può evitare?
Solo quando la controversia non riguarda le condizioni sanitarie. Se il diniego si fonda su ragioni reddituali, amministrative o contributive, l’accertamento non ha oggetto e la domanda si propone direttamente. Se invece il punto in discussione è il giudizio medico, il passaggio è obbligatorio e la sua mancanza determina l’improcedibilità, rilevabile non oltre la prima udienza.
Quanto dura il procedimento?
La legge scandisce alcuni termini interni – trenta giorni per il dissenso, trenta giorni per il decreto di omologazione, centoventi giorni per il pagamento – ma non fissa una durata complessiva, che dipende dai tempi di nomina del consulente e di fissazione delle operazioni peritali. La sospensione automatica collegata al conferimento dell’incarico, introdotta nel 2025, incide sulla gestione processuale del procedimento, non sui tempi materiali della perizia.
Serve un consulente di parte?
Non è obbligatorio, ma è spesso decisivo. Il contraddittorio tecnico si svolge durante le operazioni peritali, cioè nel momento in cui il giudizio si forma; contestare dopo, sulla base della sola relazione depositata, è molto più difficile. La scelta va valutata in concreto, in rapporto alla complessità del quadro clinico e a quanto emerge dal verbale amministrativo.
Il decreto di omologazione garantisce il pagamento?
No, lo condiziona. Il quinto comma dell’art. 445-bis c.p.c. è esplicito nel subordinare il pagamento «alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente». L’omologazione accerta il requisito sanitario; i requisiti di reddito, di residenza e di compatibilità con altre prestazioni restano oggetto di una verifica separata dell’ente.
Che cosa accade se il consulente conferma la valutazione dell’Istituto?
Si apre la scelta fra accettare le conclusioni, con conseguente omologazione, e contestarle depositando la dichiarazione nei trenta giorni e poi il ricorso nei successivi trenta. È una valutazione che va fatta sul merito della relazione e non sull’aspettativa iniziale: il giudizio che segue si chiude con una sentenza inappellabile, e va affrontato con elementi tecnici nuovi o con vizi argomentati della consulenza.
La sentenza si può impugnare?
Non in appello. Il settimo comma dell’art. 445-bis c.p.c. stabilisce l’inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio. Resta il ricorso per cassazione nei limiti dei motivi di legittimità, che non consente di rimettere in discussione la valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
Letture consigliate
Guida aggiornata a settembre 2026.
Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituisce parere legale e non sostituisce l’esame del caso concreto, che richiede la valutazione della documentazione sanitaria e amministrativa specifica. Per una valutazione della propria posizione è possibile richiedere un appuntamento.
Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di un sistema di intelligenza artificiale. Segnalazioni: info@studiolegalemondello.it
Richiedi assistenza allo Studio
Ogni caso è diverso. Se la questione ti riguarda da vicino, lo Studio può esaminare la tua situazione e indicarti come muoverti.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link










