Indennizzo al concessionario balneare uscente: come si calcola e come si prova, dopo la sentenza 6539/2026
Forma Giuridica: Giurisprudenza – Consiglio di Stato
Numero 6539 del
18/08/2026
Fonte: Consiglio di Stato
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La sentenza del Consiglio di Stato n. 6539 del 18 agosto 2026 (sez. VII) è già stata al centro dell’attenzione per i suoi effetti sul calendario delle gare balneari. C’è però un secondo fronte, altrettanto concreto, che riguarda da vicino commercialisti ed esperti contabili chiamati a redigere le perizie estimative previste dalla legge:
- come si calcola in pratica l’indennizzo,
- chi lo determina,
- e, soprattutto dopo questa sentenza, che cosa serve per dimostrarlo.
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Calcola l’indennizzo e genera la perizia in pochi passaggi
Determinare correttamente l’indennizzo spettante al concessionario uscente richiede di ricostruire investimenti, ammortamenti e criteri di equa remunerazione secondo l’art. 4, comma 9, della Legge 118/2022 (come modificato dal D.L. 131/2024, conv. L. 166/2024).
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1) Il principio: un indennizzo da provare, non da presumere
Il Consiglio di Stato ribadisce che l’indennizzo previsto dall’art. 4, comma 9, della legge 118/2022 a carico del concessionario subentrante non è un diritto generalizzato e automatico del concessionario uscente.
Il suo riconoscimento presuppone l’esistenza di investimenti effettivamente non ancora ammortizzati, e l’onere di provarli, bene per bene, con documentazione contabile, fiscale e tecnica, ricade su chi li invoca.
È un principio che sposta il baricentro della materia dalla norma alla perizia: se non c’è un decreto attuativo che fissi criteri uniformi, è la qualità della relazione peritale a determinare, in concreto, quanto verrà riconosciuto.
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2) Chi redige la perizia e come ci si candida
La perizia “ufficiale”, acquisita dall’ente concedente prima della pubblicazione del bando, è affidata a un professionista o collegio di professionisti scelto tra una rosa di cinque nominativi (la cosiddetta “cinquina”) messa a disposizione dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
La procedura per candidarsi è operativa dal 4 settembre 2026 (Informativa CNDCEC n. 109/2026, che dà attuazione alla precedente n. 107/2026): si accede all’area riservata di commercialisti.it con SPID o CIE, sezione “Servizi per gli Iscritti” → “Istanze Online”.
Non è un bando a termine: la disponibilità può essere manifestata (o revocata) in qualsiasi momento, ed entra in un bacino da cui l’ente concedente estrae il collegio di volta in volta.
Accanto a questa, nulla esclude che il concessionario uscente si doti di una propria perizia di parte, conferita liberamente secondo le ordinarie regole del mandato professionale, senza vincolo di cinquina — utile per sostenere le proprie ragioni nel contraddittorio con l’ente o con il subentrante, o in eventuale sede contenziosa.
3) Il metodo di calcolo dell’indennizzo: le due componenti V e R
La norma individua due componenti, da sommare:
- V — valore residuo non ammortizzato: per ciascun bene, differenza tra costo storico e ammortamento maturato alla data di riferimento, al netto di aiuti pubblici e altri recuperi già percepiti sul medesimo bene. Il risultato di ogni singolo bene non può essere negativo, e le eccedenze non si compensano tra beni diversi.
- R — equa remunerazione: calcolata sui soli investimenti entrati in funzione nel quinquennio che precede la data di riferimento, applicando un tasso al capitale ponderato anno per anno, al netto di quanto il concessionario abbia già effettivamente conseguito nello stesso periodo.
L’indennizzo complessivo è la somma I = V + R.
Lo stato del decreto attuativo
Il decreto MIT-MEF che avrebbe dovuto fissare i criteri per il calcolo di R — dovuto entro il 31 marzo 2025 — non risulta a tutt’oggi pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Lo schema esaminato ha incontrato rilievi critici in sede consultiva, tra cui l’esclusione del valore di avviamento aziendale dal perimetro dell’indennizzo. Il Consiglio di Stato chiarisce, con la sentenza 6539/2026, che questa lacuna non giustifica il rinvio delle gare: i Comuni devono procedere comunque, e la determinazione dell’indennizzo resta affidata, nel frattempo, alla perizia.
Calcola l’indennizzo e genera la perizia in pochi passaggi
Determinare correttamente l’indennizzo spettante al concessionario uscente richiede di ricostruire investimenti, ammortamenti e criteri di equa remunerazione secondo l’art. 4, comma 9, della Legge 118/2022 (come modificato dal D.L. 131/2024, conv. L. 166/2024).
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4) Che cosa cambia in concreto per chi scrive la perizia
In assenza del decreto, tasso di remunerazione e criterio di attribuzione dei rendimenti già conseguiti restano scelte tecniche motivate del perito. Dopo la sentenza 6539/2026, questa discrezionalità va esercitata con particolare cura probatoria:
- documentare, bene per bene, la data di entrata in funzione, il costo storico e il piano di ammortamento applicato;
- escludere dal computo gli aiuti pubblici e i recuperi già percepiti sullo stesso bene;
- motivare esplicitamente il tasso di remunerazione adottato per R, in assenza di un parametro ministeriale;
- tenere distinto il tema dell’indennizzo da quello, diverso, delle opere non amovibili disciplinato dall’art. 49 del Codice della navigazione — che restano acquisite allo Stato senza compenso, salvo diversa pattuizione in concessione.
Una relazione che non documenti puntualmente questi elementi rischia oggi, più che in passato, di veder ridimensionato o negato l’indennizzo in sede di contraddittorio.
Riferimenti normativi: art. 4, comma 9, l. 5 agosto 2022, n. 118; art. 1, d.l. 16 settembre 2024, n. 131, conv. con modificazioni dalla l. 14 novembre 2024, n. 166; art. 49 r.d. 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione); Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 18 agosto 2026, n. 6539; CNDCEC, Informative n. 107/2026 e n. 109/2026.
Fonte immagine: ChatGPT
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