Share deal e successione d’impresa: requisiti Pex e trasferimento partecipazioni


Share deal e successione d’impresa: i controlli sostanziali sull’esenzione delle plusvalenze e sul trasferimento generazionale delle partecipazioni

La recente giurisprudenza di legittimità, la prassi dell’Agenzia delle Entrate e il D.Lgs. 148/2026 ridisegnano il perimetro delle verifiche che il professionista deve condurre prima di ogni operazione di realizzo o di pianificazione successoria

La dismissione delle partecipazioni societarie attraverso lo share deal e la pianificazione del ricambio generazionale sollecitano verifiche di natura sostanziale che la giurisprudenza e la prassi più recenti hanno reso significativamente più rigorose. Sul versante delle imposte dirette, la participation exemption (art. 87 del TUIR) richiede accertamenti che travalicano il dato formale della classificazione contabile e investono la reale finalità dell’investimento, la commercialità effettiva della partecipata e, per le holding, la scomposizione del patrimonio a valori correnti. Sul versante delle imposte indirette, la riforma dell’imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 139/2024) ha ridisegnato i presupposti dell’esenzione, ma ha lasciato irrisolto il problema della sua applicabilità alle società prive di attività imprenditoriale. Il contributo esamina i più recenti orientamenti alla luce del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148.

La scelta tra asset deal e share deal: il ruolo decisivo della Pex

Quando l’obiettivo è il realizzo – ingresso di un investitore, vendita dell’impresa o liquidazione di una posizione societaria – il professionista si trova a scegliere tra due architetture negoziali con effetti fiscali profondamente diversi.

Nella cessione dell’azienda, la plusvalenza concorre integralmente al reddito d’impresa ai fini IRES (non ai fini IRAP), con possibilità di rateizzazione in cinque quote costanti se il possesso supera i trentasei mesi. Il cessionario ottiene il riconoscimento fiscale dei valori corrisposti e sconta l’imposta di registro proporzionale. Nella cessione delle partecipazioni, la fiscalità del cedente dipende dalla sussistenza dei requisiti dell’art. 87 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR): quando tutti sono soddisfatti, il novantacinque per cento della plusvalenza è esente da IRES e l’imposta di registro è in misura fissa. L’acquirente, d’altro canto, subentra nella titolarità senza rivalutazione dei valori fiscali dei beni sottostanti.

La rilevanza del beneficio rende indispensabile una verifica anticipata dei quattro requisiti cumulativi del comma 1 dell’art. 87: 

  • il possesso ininterrotto per almeno dodici mesi (lett. a, cosiddetto holding period); 
  • l’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso (lett. b); 
  • la residenza della partecipata in uno Stato non a fiscalità privilegiata ai sensi dell’art. 47-bis del TUIR (lett. c); 
  • l’esercizio di un’effettiva attività commerciale ex art. 55 del TUIR (lett. d). 

I primi due requisiti attengono alla posizione del cedente, gli ultimi due alla società partecipata. Gli interventi normativi, giurisprudenziali e di prassi del biennio 2025-2026 impongono oggi verifiche di natura sostanziale e non meramente documentale.

I due meccanismi a confronto

Profilo

Asset deal (cessione d’azienda)

Share deal con Pex

Oggetto

Azienda o ramo d’azienda

Partecipazioni societarie

Plusvalenza ai fini IRES

Interamente imponibile

Esente al 95%

IRAP

Non rilevante

Non rilevante

Rateizzazione plusvalenza

Fino a 5 quote costanti (possesso > 36 mesi)

Non applicabile

Imposta di registro

Proporzionale

Misura fissa

Valori fiscali acquirente

Riconoscimento dei nuovi valori

Nessuna rivalutazione degli asset sottostanti

Imposta transazioni finanziarie

Non applicabile

Applicabile in talune ipotesi

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1) La classificazione di bilancio tra dato contabile e indagine di scopo

Il requisito dell’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie è stato tradizionalmente letto come condizione di carattere formale, ancorata alla classificazione operata in sede di redazione del bilancio. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 11695 del 2026, ha impresso una curvatura diversa: non rileva soltanto la classificazione contabile, ma la destinazione strategica dell’investimento quale emerge dalle deliberazioni degli organi amministrativi e dalla effettiva capacità del soggetto di mantenere la partecipazione nel medio-lungo periodo.

Una partecipazione acquistata nell’ambito di un progetto che ne contempla sin dall’origine la successiva dismissione potrebbe pertanto non soddisfare il requisito, pur a fronte di una corretta imputazione alla voce B.III dell’attivo patrimoniale. Il principio acquista rilievo operativo per tutte le operazioni nelle quali acquisizione e rivendita sono concepite come segmenti di un medesimo disegno: il professionista non può limitarsi al dato di bilancio, ma deve esaminare la documentazione deliberativa e le evidenze relative alla strategia effettiva del socio cedente.

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2) Le newco conferitarie e il nodo della retrodatazione del possesso

Un’architettura frequente nelle riorganizzazioni propedeutiche a un evento di liquidità prevede la costituzione di una società di nuova formazione, il conferimento in neutralità dell’azienda ai sensi dell’art. 176 del TUIR e la successiva cessione delle partecipazioni nella conferitaria. L’art. 176 del TUIR riconosce alle partecipazioni ricevute dalla conferitaria l’anzianità di possesso e la classificazione dell’azienda conferita, qualificando al contempo l’intera operazione come non elusiva per espressa previsione di legge.

Secondo una posizione dell’Agenzia delle Entrate (interpello non pubblicato), tuttavia, tale retrodatazione non si estenderebbe alle partecipazioni sottoscritte in sede di costituzione della newco, per le quali holding period e classificazione devono essere verificati autonomamente.

L’esenzione potrebbe dunque operare soltanto in modo proporzionale, limitatamente alla quota di plusvalenza riferibile alle partecipazioni ricevute a fronte del conferimento.

La Norma di comportamento n. 238 del 2026 dell’Associazione italiana dei dottori commercialisti (AIDC) ha affrontato il profilo, ritenendo – in un’ottica condivisibile – che l’equiparazione debba valere tanto per la conferitaria in forma di S.p.A. quanto per quella in forma di S.r.l., colmando una lacuna che avrebbe potuto generare incertezze nelle operazioni che coinvolgono imprese di dimensioni medio-piccole.

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3) Il possesso qualificato nelle operazioni straordinarie: le due ipotesi di holding period allungato

Il legislatore ha introdotto due fattispecie di ampliamento della soglia temporale ordinaria, animate da rationes profondamente diverse.

La prima riguarda i conferimenti in realizzo controllato ex art. 177, comma 2-bis, del TUIR. Il comma 2-quater del medesimo articolo estende l’holding period a sessanta mesi in capo alla conferitaria.

L’allungamento non opera per il conferente né per i conferimenti regolati dal comma 2 dell’art. 177. Il possesso decorre dalla data di efficacia dell’operazione, senza retrodatazione. La finalità è antielusiva: in assenza del vincolo quinquennale, la conferitaria avrebbe potuto cedere in esenzione dopo soli dodici mesi, neutralizzando la funzione del differimento connesso al realizzo controllato.

La seconda riguarda gli scorpori mediante scissione ai sensi dell’art. 2506.1 del codice civile, quando la beneficiaria è preesistente e il patrimonio trasferito non include aziende né partecipazioni con requisiti oggettivi Pex. Il secondo periodo del comma 15-ter.1 dell’art. 173 del TUIR impone che il possesso delle partecipazioni ricevute dalla scissa sussista almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo. La formulazione, ancorata ai periodi d’imposta anziché a mesi fissi, produce una variabilità legata al momento dello scorporo: l’attesa oscilla tra poco più di tre anni e quasi quattro. La ratio non è sanzionatoria, bensì di uniformazione dei tempi tra scorporo a favore di beneficiaria preesistente e scorporo con costituzione di nuova società, come chiarito dalla Relazione illustrativa al D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192.

Attenzione

L’estensione dell’holding period a sessanta mesi (art. 177, comma 2-quater, del TUIR) opera esclusivamente in capo alla conferitaria nelle operazioni di realizzo controllato ex comma 2-bis. Non si applica al conferente relativamente alla partecipazione nella conferitaria, né ai conferimenti regolati dal comma 2 del medesimo art. 177.

Confronto tra le due ipotesi di holding period allungato

Profilo

Conferimenti ex art. 177, co. 2-bis

Scorpori ex art. 173, co. 15-ter.1

Soggetto interessato

Conferitaria

Società scissa

Durata del possesso

60 mesi fissi

Dal 1° giorno del 3° periodo d’imposta anteriore al realizzo

Durata effettiva

5 anni esatti

Variabile: da circa 3 a circa 4 anni

Decorrenza

Data di efficacia del conferimento

Data di efficacia della scissione

Retrodatazione

Non ammessa

Non ammessa

Ratio

Antielusiva (prevenzione uso strumentale del realizzo controllato)

Uniformazione dei tempi (equiparazione newco/preesistente)

Base normativa

Art. 177, comma 2-quater, TUIR

Art. 173, comma 15-ter.1, secondo periodo, TUIR

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4) Fiscalità non privilegiata e commercialità: due verifiche sostanziali

Il requisito della residenza in uno Stato non a fiscalità privilegiata (art. 87, comma 1, lett. c) impone un esame che va oltre l’aliquota nominale. La risposta a interpello n. 135 del 2026 ne fornisce un’applicazione paradigmatica: l’Agenzia delle Entrate ha negato la Pex per una partecipata residente in Serbia che beneficiava di una detassazione decennale legata a investimenti e livelli occupazionali, qualificandola come regime speciale ai sensi dell’art. 47-bis del TUIR. Il professionista deve pertanto estendere la verifica alle concrete condizioni di tassazione della partecipata estera.

Quanto alla commercialità (art. 87, comma 1, lett. d), la Corte di cassazione (ordinanza n. 6732 del 2026) ha affermato che le attività meramente preparatorie non integrano il presupposto: la partecipata deve aver raggiunto lo stadio dell’effettivo esercizio dell’impresa. Il principio rileva soprattutto nelle operazioni immobiliari, dove autorizzazioni, lavori preparatori o progetti di valorizzazione rischiano di non qualificare la partecipata come impresa commerciale. In senso opposto, la risposta a interpello n. 93 del 2026 ha riconosciuto l’esenzione anche per una società agricola a reddito catastale, in quanto il reddito conserva la qualificazione di reddito d’impresa, purché gli asset siano effettivamente impiegati nell’attività agricola. La compresenza di orientamenti non univoci impone un esame caso per caso, nel quale il professionista deve valutare lo stadio di avanzamento dell’attività, la natura dei beni e la loro strumentalità rispetto all’oggetto sociale.

5) Il meccanismo di trasparenza per le holding e le novità del D.Lgs. 148/2026

Quando la partecipazione ceduta ha per oggetto un soggetto la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, il comma 5 dell’art. 87 del TUIR impone di verificare residenza e commercialità con riferimento alle partecipate indirette. Per le holding miste, la verifica esige la scomposizione del patrimonio a valori correnti, incluse le componenti non prevalenti. Il presupposto applicativo del comma 5 configura una verifica di fatto che non coincide con la qualificazione ex art. 162-bis del TUIR: un soggetto qualificato come holding industriale potrebbe non rientrare nell’ambito del comma 5, e viceversa, rendendo necessaria un’analisi separata.

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, quarto decreto correttivo della riforma fiscale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 11 agosto 2026, introduce due novità con riflessi sistematici

L’art. 5, comma 1, lettera g), inserisce nell’art. 162-bis del TUIR il nuovo comma 3-bis, che fissa un income test quantitativo: la prevalenza delle attività finanziarie non rivolte al pubblico sussiste quando i relativi ricavi superano il cinquanta per cento del totale, secondo l’ultimo bilancio approvato. 

L’art. 9 del medesimo decreto riscrive gli artt. 175, comma 1-bis, e 177, comma 2, per i conferimenti minusvalenti: il valore di realizzo è pari al minore tra costo fiscale e valore normale. La disposizione rileva per l’holding period allungato, poiché la corretta determinazione del valore di carico incide sulla plusvalenza eventualmente esente allo spirare dei sessanta mesi. Entrambe le misure operano dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025.

L’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni: le tre fattispecie dopo la riforma

Il secondo profilo che le operazioni di riorganizzazione familiare sollecitano riguarda l’imposizione indiretta. L’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, come riformulato dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, prevede l’esenzione a favore del coniuge e dei discendenti articolata in tre fattispecie: 

  • per le aziende, è richiesta la prosecuzione dell’attività per cinque anni; 
  • per le quote di società di capitali, il beneficiario deve acquisire o integrare il controllo di diritto ex art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile e mantenerlo per un quinquennio; 
  • per le altre quote, la condizione è il mantenimento della titolarità per cinque anni.

Merita segnalazione la novità introdotta dalla riforma: il testo prevede espressamente la fattispecie dell’«integrazione di un controllo già esistente», superando la precedente incertezza circa l’applicabilità del beneficio ai trasferimenti che incrementano un controllo già detenuto dal beneficiario.

Il nodo irrisolto: holding statiche e società di mero godimento

L’asimmetria tra le tre fattispecie ha alimentato un dibattito di notevole intensità. Per le partecipazioni in società di capitali, la norma richiede soltanto il controllo e il suo mantenimento, senza menzionare l’esercizio dell’impresa.

Nel precedente assetto normativo, tanto l’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 552 del 2021) quanto la Cassazione (sentenza n. 6082 del 2023) avevano adottato una lettura restrittiva, negando il beneficio in assenza di attività imprenditoriale. 

La riforma ha indotto autorevoli voci istituzionali a rivedere questa conclusione. L’Associazione italiana delle società holding (circolare n. 1 del 2025) e il Consiglio nazionale del Notariato (studio n. 100-2024/T) ritengono superato il precedente orientamento: avendo il legislatore distinto le condizioni per ciascuna fattispecie, il requisito dell’impresa non potrebbe essere reintrodotto in via interpretativa per le partecipazioni.

L’Agenzia delle Entrate non ha tuttavia assunto una posizione espressa. Nella risposta n. 271 del 2025, relativa a una holding industriale, ha richiamato il nuovo testo senza trarre conclusioni generali. Ancor più significativa è la risposta n. 109 del 2026, nella quale il contribuente poneva espressamente il problema delle holding e delle società di mero godimento: l’Agenzia ha concentrato l’analisi sul diverso profilo del controllo, eludendo la questione. Questo silenzio impedisce di ritenere consolidata la lettura favorevole e impone al professionista di segnalare il rischio al cliente.

La casistica applicativa recente sull’esenzione successoria

La prassi del biennio 2025-2026 ha affrontato numerosi profili operativi dell’esenzione, fornendo un quadro di riferimento articolato.

La risposta a interpello n. 11 del 2026 ha chiarito che scissioni e conferimenti nel quinquennio non determinano automaticamente la decadenza: rileva la continuità sostanziale del controllo. Le risposte nn. 115 e 143 del 2026 hanno precisato che l’attribuzione formale della maggioranza dei voti non basta se clausole statutarie o patti parasociali ne svuotano il contenuto; la risposta n. 115 ha inoltre escluso il beneficio per trasferimenti in comunione che non consentano l’esercizio individuale del controllo.

Per le società di persone, la risposta n. 116 del 2026 ha chiarito che il nudo proprietario deve poter subentrare nella gestione, mentre la Cassazione (sentenza n. 7619 del 2026) ha ammesso l’esenzione per la nuda proprietà, purché il nudo proprietario prosegua l’attività per cinque anni. L’ordinanza n. 7965 del 2026 ha affermato che la dichiarazione contestuale dell’impegno quinquennale è presupposto indefettibile: la sua mancanza preclude l’esenzione senza possibilità di regolarizzazione successiva.

La risposta n. 152 del 2026 ha precisato che il beneficiario può disporre nel quinquennio di una quota delle partecipazioni ricevute, purché conservi il controllo di diritto. La medesima risposta ha confermato che il conferimento in una holding personale di quote ricevute per donazione e la successiva cessione di una partecipazione di minoranza non determinano decadenza, a condizione che il possesso del controllo, computato sommando la fase ante e post conferimento, copra il quinquennio. Resta tuttavia rilevante la norma antielusiva dell’art. 16, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che può far emergere una plusvalenza imponibile in capo al conferente.

I chiarimenti sull’esenzione dall’imposta di successione e donazione

Fonte

Tema

Principio affermato

Risp. 11/2026

Operazioni straordinarie nel quinquennio

Scissioni e conferimenti non determinano automaticamente decadenza: rileva la continuità del controllo

Risp. 115 e 143/2026

Controllo effettivo

Non basta la maggioranza formale se clausole o patti ne svuotano il contenuto decisionale

Risp. 116/2026

Società di persone e nuda proprietà

Il nudo proprietario deve poter subentrare effettivamente nella gestione

Cass. 7619/2026

Nuda proprietà in società di persone

Esenzione ammessa se il nudo proprietario prosegue l’attività per cinque anni

Cass. ord. 7965/2026

Impegno quinquennale

La dichiarazione contestuale è presupposto indefettibile

Risp. 152/2026

Mantenimento del controllo

Possibile cedere una quota purché si conservi il controllo di diritto

Risp. 152/2026

Quote donate e conferimento in holding

Nessuna decadenza se il controllo complessivo copre il quinquennio

 

Cosa fare

Nella pianificazione del passaggio generazionale occorre verificare: (i) che il beneficiario acquisisca o integri il controllo di diritto in modo effettivo, non meramente formale; (ii) che la dichiarazione dell’impegno quinquennale sia resa contestualmente; (iii) che le operazioni straordinarie programmate nel quinquennio non incidano sulla continuità del controllo; (iv) che, per trasferimenti di partecipazioni in holding statiche o società di mero godimento, il rischio di inapplicabilità dell’esenzione sia espressamente segnalato al cliente.

Considerazioni conclusive

Le operazioni di share deal e di pianificazione successoria delle partecipazioni richiedono al professionista un livello di approfondimento oggi significativamente superiore rispetto al passato.

La giurisprudenza ha impresso una curvatura sostanzialista alla verifica dei requisiti Pex: dalla classificazione di bilancio, che non può più prescindere dall’indagine sulla finalità dell’investimento, al requisito della commercialità, che esige la verifica dell’effettivo esercizio dell’impresa e non tollera la mera attività preparatoria. Le newco conferitarie, l’holding period allungato e le nuove regole del D.Lgs. 148/2026 in materia di income test e di conferimenti minusvalenti impongono un’analisi personalizzata e tempestiva, da condurre con largo anticipo rispetto all’operazione programmata.

Sul versante dell’esenzione successoria, la mancata presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate sull’applicabilità del beneficio alle società prive di attività d’impresa resta un elemento di incertezza che il professionista non può sottovalutare. 

La tensione tra il dato letterale della disposizione riformata – che circoscrive il requisito dell’attività imprenditoriale al solo trasferimento di aziende – e la ratio storica dell’agevolazione, orientata alla continuità dell’impresa familiare, non è stata sciolta. Il dovere di informazione nei confronti del cliente assume pertanto un rilievo primario per ogni operazione di trasferimento generazionale che coinvolga soggetti privi di attività imprenditoriale


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