L’Agenzia delle Entrate ha avviato una serie di controlli su alcuni tennisti residenti in Italia. Il commercialista Del Federico: “Il prize money è legato ai risultati, per questo non deve essere applicata l’Iva”
È l’età dell’oro del tennis italiano. Con Jannik Sinner numero uno al mondo e una generazione di top player – da Flavio Cobolli a Lorenzo Musetti, fino a Jasmine Paolini – il movimento non è mai stato così forte. E insieme ai successi in campo cresce anche l’attenzione del Fisco. L’Agenzia delle Entrate ha infatti avviato una nuova stagione di controlli nei confronti di alcuni tennisti residenti in Italia e titolari di partita Iva, contestando, tra le altre cose, la mancata applicazione dell’Iva sui prize money incassati dai tornei in Italia e la conseguente omissione della fatturazione. Le verifiche non si focalizzano sui big azzurri, che sono quasi tutti residenti all’estero. Per capirne di più ci siamo rivolti a Luca Del Federico, commercialista e revisore contabile con una vasta esperienza nel tennis. “In Italia – dice – il quadro degli accertamenti fiscali è in profonda evoluzione, guidato da recenti circolari applicative dell’Agenzia delle Entrate e dall’approvazione del nuovo Testo Unico su adempimenti e accertamento e dal Decreto Omnibus”.
il nodo
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La questione non è marginale. Il premio conquistato in un torneo, infatti, è già sottoposto a una ritenuta fiscale del 20%, con regole diverse a seconda dell’inquadramento dello sportivo. “In Italia il tennis è formalmente inquadrato come sport dilettantistico. Di fatto, però, chi aderisce alla membership Atp o Wta assume la natura di giocatore professionista, con le conseguenze fiscali del caso”. Ma il vero nodo, in questo caso, è un altro: il prize money rappresenta il compenso per un servizio reso dal tennista all’organizzatore del torneo oppure è semplicemente un premio legato al risultato sportivo? La risposta è decisiva perché, nel primo caso, entrerebbe in gioco l’Iva. “Ai fini Iva devono ricorrere tre presupposti: soggettivo, oggettivo e territoriale. Nel caso di un tennista professionista con partita Iva che gioca un torneo in Italia, i primi due elementi sono facilmente individuabili: il presupposto soggettivo è rappresentato dall’attività professionale e quello territoriale dal fatto che la competizione si svolge in Italia. Il punto da verificare è il presupposto oggettivo: esiste cioè una prestazione di servizi resa dal giocatore all’organizzatore del torneo?”.
la corte ue
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È qui che entra in gioco il concetto di “corrispettività”, cioè l’esistenza di un rapporto diretto tra una prestazione e il compenso ricevuto. “La disciplina dell’Iva – osserva Del Federico – ruota attorno a questo principio. Perché un’operazione sia soggetta all’imposta deve esserci un nesso diretto tra il servizio fornito e il compenso percepito. Nel caso dei premi sportivi bisogna quindi capire se il prize money sia il corrispettivo di una prestazione oppure una somma in denaro che viene riconosciuta esclusivamente in funzione del risultato”. Su questo punto, secondo Del Federico, è importante distinguere il tennis da altri sport. In particolare, il riferimento utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per i controlli nasce da un’errata interpretazione di una circolare del 2024 rilasciata alla Federazione Italiana Sport Equestri. “La Corte di giustizia dell’Unione europea si era già occupata della questione dei premi nelle competizioni equestri, nel 2016. Ma quella fattispecie presenta caratteristiche differenti rispetto ai tornei Atp e Wta”. La sentenza europea, ricorda Del Federico, aveva individuato la presenza di un rapporto rilevante ai fini Iva quando il proprietario del cavallo riceveva una remunerazione per la semplice partecipazione alla gara, indipendentemente dal risultato ottenuto. “In quel caso esisteva una prestazione di servizi a titolo oneroso: il proprietario metteva il cavallo a disposizione dell’organizzatore e riceveva un compenso per la partecipazione, anche se il cavallo non avesse ottenuto un determinato piazzamento”. Nel tennis professionistico il meccanismo è diverso. Dice Del Federico: “Nei tornei Atp e Wta il prize money è legato al risultato. Il giocatore non riceve un compenso garantito per il semplice fatto di scendere in campo: l’importo dipende dal percorso compiuto e dal piazzamento finale nel torneo. È proprio questo elemento di alea, cioè di incertezza, che interrompe il nesso diretto necessario per parlare di corrispettivo ai fini Iva”.
la conclusione
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Il principio, sottolinea il commercialista, è stato affermato dalla Corte di giustizia in relazione alle prestazioni sportive e trova riscontro anche nella giurisprudenza italiana. “Occorre tenere distinti i concetti di onerosità e corrispettività, che non sono sinonimi. Perché ci sia un’operazione soggetta a Iva deve esserci un nesso sinallagmatico tra le prestazioni, cioè uno scambio diretto tra ciò che viene fornito e ciò che viene ricevuto”. E proprio il carattere incerto del premio sarebbe, secondo questa interpretazione, l’elemento decisivo. “La Corte di giustizia ha chiarito che il carattere incerto del compenso può spezzare il nesso diretto necessario per l’assoggettamento all’Iva. Lo stesso principio è stato ribadito dalla Cassazione, secondo cui non può essere considerata prestazione di servizi soggetta a Iva l’obbligazione di pagare un premio in denaro subordinata al verificarsi di eventi futuri e incerti, quando al beneficiario non corrisponde alcun obbligo specifico”. Da qui la conclusione di Del Federico, che riguarda i giocatori professionisti residenti in Italia e titolari di partita Iva. “I prize money erogati dall’Atp o dalla Wta in conseguenza del risultato ottenuto al termine di un torneo non possono essere assoggettati a Iva. Il premio legato al risultato sportivo non costituisce mai il corrispettivo di un servizio autonomo reso dal tennista all’organizzatore del torneo e, quindi, il prize money risulta essere fuori campo Iva”. Diverso, invece, è il caso del corrispettivo che remunera una prestazione specifica. “Se il tennista percepisce sponsorizzazioni, svolge attività promozionali legate al torneo oppure riceve una cosiddetta appearance fee, cioè un compenso garantito per la partecipazione, siamo di fronte a una fattispecie diversa. In questo caso esiste un rapporto diretto tra la prestazione richiesta al giocatore e il compenso ricevuto e, quindi, ricorre il presupposto per l’applicazione dell’Iva e per l’emissione della relativa fattura in caso di titolarità della partita Iva”.
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