#Finsubito news dalla rete – Pensioni scuola 2027, domande entro il 21 ottobre: tutte le date da tenere a mente e i requisiti. DECRETO e TABELLA REQUSITI


Per il personale della scuola che intende lasciare il servizio dal 1° settembre 2027, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fissato al 21 ottobre 2026 il termine per presentare le domande di cessazione. La scadenza riguarda docenti, personale educativo e ATA a tempo indeterminato; per i dirigenti scolastici il termine è invece il 1° marzo 2027. Le indicazioni sono contenute nel decreto ministeriale del 15 settembre 2026 e nella circolare operativa predisposta dal MIM d’intesa con l’INPS.

Le istanze potranno essere inoltrate a partire dal 25 settembre. Entro la stessa scadenza del 21 ottobre sarà possibile anche revocare una domanda già presentata. La procedura riguarda le cessazioni con decorrenza dal 1° settembre 2027 e, secondo la circolare ministeriale, il rispetto dei termini è necessario per poter procedere al collocamento a riposo.

Pensione di vecchiaia: nel 2027 servono 67 anni e un mese

La principale novità da tenere presente è l’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita previsto per il biennio 2027-2028.

Per la pensione di vecchiaia, nel sistema misto il requisito ordinario nel 2027 è fissato a 67 anni e 1 mese, insieme ad almeno 20 anni di contribuzione. La tabella allegata alla circolare distingue però tra cessazione d’ufficio e cessazione a domanda:

  • per il collocamento a riposo d’ufficio, i 67 anni e 1 mese devono essere compiuti entro il 31 agosto 2027;
  • per la cessazione a domanda, il requisito anagrafico può essere raggiunto entro il 31 dicembre 2027.

La differenza è rilevante per il personale scolastico. Chi raggiunge i 67 anni e un mese entro agosto 2027 ed è in possesso del requisito contributivo viene collocato a riposo dall’amministrazione. Chi raggiunge la stessa età tra settembre e dicembre 2027 può invece cessare solo presentando domanda.

Per chi ha il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, la circolare richiama anche le specifiche condizioni previste per il sistema contributivo, compreso il requisito relativo all’importo della pensione.

Pensione anticipata: aumentano di un mese i requisiti contributivi

Per la pensione anticipata ordinaria non è richiesto un requisito anagrafico, ma conta l’anzianità contributiva maturata.

Per le cessazioni dal 1° settembre 2027 occorrono:

  • 41 anni e 11 mesi di contributi per le donne;
  • 42 anni e 11 mesi per gli uomini.

Il requisito deve essere maturato entro il 31 dicembre 2027. È questo uno dei punti centrali della tabella riepilogativa allegata alla circolare ministeriale.

La stessa soglia contributiva viene richiamata anche per chi, senza avere ancora raggiunto 67 anni e un mese, intenda chiedere la trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time con contestuale trattamento pensionistico. Anche in questo caso la domanda deve essere presentata entro il 21 ottobre 2026, purché siano rispettate le condizioni previste dalla normativa sul part-time pensionistico.

Attività gravose: requisiti diversi per vecchiaia e pensione anticipata

Per alcune categorie di lavoratori addetti ad attività gravose o particolarmente faticose e pesanti è prevista una disciplina differenziata.

La tabella ministeriale indica, per la pensione di vecchiaia a domanda:

  • 66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2027, con almeno 30 anni di contributi entro il 31 agosto 2027, per chi ha svolto attività gravose per almeno sette anni negli ultimi dieci oppure attività faticose e pesanti per almeno sette anni negli ultimi dieci o per almeno metà della vita lavorativa;
  • 67 anni entro il 31 dicembre 2027, sempre con almeno 30 anni di contributi entro il 31 agosto 2027, per chi ha svolto attività gravose per almeno sei anni negli ultimi sette.

Per la pensione anticipata degli stessi lavoratori, i requisiti contributivi restano invece a 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, da maturare entro il 31 dicembre 2027.

La circolare precisa che per queste categorie non si applica l’incremento dei requisiti legato alla speranza di vita previsto per il biennio 2027-2028, ferme restando le maggiorazioni già intervenute negli anni precedenti.

Opzione donna: restano utilizzabili i requisiti già maturati negli anni precedenti

La documentazione ministeriale non introduce una nuova edizione di Opzione donna per requisiti maturati nel 2025 o nel 2026. Restano però utilizzabili le finestre previste dalla normativa precedente per chi aveva già perfezionato i requisiti entro le date stabilite.

La tabella riepilogativa richiama, tra le altre, la disciplina con requisiti maturati al 31 dicembre 2024: servono 35 anni di contributi e 61 anni di età, con riduzione di un anno per ogni figlio fino a un massimo di due anni.

Non basta però il requisito anagrafico-contributivo. La lavoratrice deve rientrare anche in una delle condizioni soggettive previste dalla norma: assistenza, da almeno sei mesi, a un familiare con disabilità grave nei casi indicati dalla legge oppure riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%. Tali condizioni devono sussistere al momento della presentazione della domanda di pensione.

Restano inoltre richiamate le precedenti versioni di Opzione donna con requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021, 2022 e 2023.

Quota 100, Quota 102 e pensione anticipata flessibile

Le procedure POLIS continueranno a prevedere istanze specifiche anche per chi ha già maturato in passato i requisiti per forme di pensionamento non più aperte a nuovi maturandi.

La tabella ministeriale ricorda:

  • Quota 100: almeno 62 anni e 38 anni di contributi, requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021;
  • Quota 102: almeno 64 anni e 38 anni di contributi, requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022;
  • pensione anticipata flessibile con requisiti 2023: almeno 62 anni e 41 anni di contributi;
  • pensione anticipata flessibile con requisiti maturati nel 2024 e nel 2025: ancora 62 anni di età e 41 anni di contribuzione, secondo le regole previste per ciascun anno.

Queste possibilità riguardano quindi chi aveva già cristallizzato il diritto entro l’anno previsto dalla relativa norma. La circolare dispone istanze POLIS separate per le diverse fattispecie.

Domande dal 25 settembre al 21 ottobre

Per docenti, educatori e personale ATA, il calendario operativo è concentrato in meno di un mese: le istanze saranno disponibili dal 25 settembre 2026 e dovranno essere inviate entro il 21 ottobre 2026.

La domanda deve essere presentata attraverso POLIS – Istanze online. La stessa procedura è utilizzata per la revoca. Fanno eccezione alcune categorie, tra cui il personale in servizio all’estero, mentre per Trento, Bolzano e Valle d’Aosta sono previste modalità territoriali specifiche.

Il decreto precisa che entro il 21 ottobre devono essere presentate anche le domande di trattenimento in servizio finalizzate al raggiungimento del minimo contributivo e quelle di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time con contestuale pensione.

Dirigenti scolastici, domanda entro il 1° marzo 2027

Per i dirigenti scolastici il calendario è diverso. Le domande potranno essere presentate dal 25 settembre 2026, ma il termine finale è fissato al 1° marzo 2027.

La data ordinaria sarebbe il 28 febbraio, ma nel 2027 cade in un giorno festivo; il decreto ha quindi spostato la scadenza al primo giorno lavorativo successivo.

La circolare avverte che il dirigente che comunichi il recesso oltre tale termine non potrà beneficiare delle particolari regole previste per le cessazioni del personale della scuola.

L’INPS verificherà i requisiti entro il 21 aprile 2027

Dopo l’invio della domanda non è la scuola a certificare definitivamente il diritto a pensione. L’accertamento spetta all’INPS, sulla base dei dati presenti nel conto assicurativo individuale e con riferimento alla specifica tipologia di pensione richiesta.

La circolare stabilisce come termine ultimo per la verifica il 21 aprile 2027. Solo dopo l’accertamento positivo dell’INPS le cessazioni potranno essere convalidate al SIDI.

Per rispettare questa scadenza, scuole e uffici territoriali devono completare la sistemazione delle posizioni assicurative entro l’11 gennaio 2027, compresa la ricognizione di ricongiunzioni, riscatti e computi ancora pendenti per pratiche risalenti al periodo precedente al 31 agosto 2000.

La domanda di cessazione non sostituisce quella di pensione

Il procedimento si articola su due piani distinti. Il personale presenta al Ministero la domanda di cessazione dal servizio, ma deve inoltrare separatamente all’INPS la domanda per ottenere materialmente la pensione.

La richiesta all’INPS può essere presentata online con SPID, CIE o CNS, attraverso il Contact Center oppure tramite patronato. La circolare chiarisce che le modalità telematiche indicate sono quelle riconosciute ai fini dell’accesso alla prestazione.

Nella domanda di cessazione il dipendente deve anche specificare che cosa intende fare se l’INPS accerta il mancato possesso dei requisiti: cessare comunque dal servizio oppure rimanere in attività.

APE sociale e lavoratori precoci: scadenze specifiche

La circolare affronta separatamente APE sociale e pensione anticipata per i lavoratori precoci.

Per chi ottiene dall’INPS il riconoscimento del diritto all’APE sociale o alla pensione anticipata per precoci, la domanda di cessazione dal servizio può essere presentata, dopo il riconoscimento, entro il 31 agosto 2027.

Per l’APE sociale la documentazione ricorda che la sperimentazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2026, con requisito anagrafico minimo di 63 anni e 5 mesi. Tra le professioni gravose richiamate figurano anche i professori della scuola primaria e pre-primaria e professioni assimilate.

Per i lavoratori precoci, nel 2027 il requisito contributivo è fissato a 41 anni e 1 mese per alcune categorie previste dalla legge, mentre rimane a 41 anni per i precoci appartenenti alle categorie di attività gravose individuate dalla normativa.

Le date da tenere a mente

Per chi valuta il pensionamento dal 1° settembre 2027, il calendario delineato dai documenti ministeriali ruota quindi attorno a quattro scadenze: 25 settembre 2026, apertura delle istanze; 21 ottobre 2026, termine per docenti, educatori e ATA; 11 gennaio 2027, chiusura della sistemazione delle posizioni assicurative da parte degli uffici; 21 aprile 2027, termine previsto per l’accertamento INPS del diritto a pensione. Per i dirigenti scolastici la domanda può invece essere presentata fino al 1° marzo 2027.


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