Il Tribunale di Genova ha ordinato la rimozione di un condizionatore installato sotto una finestra vicina: pur non compromettendo veduta e immissioni di calore, con l’impianto acceso, il livello sonoro rilevato a finestra aperta passava da 38 a 47 dB. Un incremento di 9 dB, superiore alla soglia indicativa di 3 dB rispetto al rumore di fondo è stato ritenuto un’immissione acustica intollerabile ai sensi dell’art. 844 c.c.
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Le unità esterne dei climatizzatori sono sempre più frequenti su balconi, facciate e parti comuni degli edifici. Tuttavia non sempre, però, la loro installazione è priva di conseguenze per gli appartamenti vicini in quanto rumore, vibrazioni, flussi di aria calda e possibili ostacoli visivi alle finestre possono alimentare contenziosi. Proprio tale problematica viene affrontata in un ordinanza del Tribunale di Genova dove viene chiarito un punto molto interessante: anche se un condizionatore non compromette la veduta e non produce calore eccessivo, può dover essere rimosso se il rumore impedisce il normale utilizzo dell’abitazione.
Il caso del motore del condizionatore sotto la finestra
Un condizionatore viene installato sotto le finestre di un appartamento confinante. I ricorrenti, genitori di un minore, ne avevano chiesto la rimozione, sostenendo che l’unità esterna, reinstallata nel gennaio 2026, violasse le distanze legali, limitasse la visuale appiombo, immettesse aria calda nei locali e producesse un rumore particolarmente fastidioso, soprattutto d’estate. Il proprietario dell’impianto ha però sostenuto che il motore fosse collocato nello stesso punto da circa vent’anni e che non arrecasse alcun pregiudizio concreto. Il Tribunale ha quindi disposto una consulenza tecnica per verificare la situazione e dagli accertamenti è emerso che il condizionatore si trovava lateralmente rispetto alle finestre dei ricorrenti e non impediva loro di affacciarsi o di guardare verso il basso. Anche le emissioni di aria calda sono risultate entro i limiti di tollerabilità.
Ed allora perché viene ordinata la rimozione del condizionatore?
Rumore del condizionatore cause della rimozione
Il punto della questione verte intorno alla problematica del rumore, in particolare il giudice precisa che “Con riferimento alle immissioni di rumore deve essere evidenziato che accanto all’art. 844 c.c., la giurisprudenza ha progressivamente valorizzato anche la normativa speciale in materia di inquinamento acustico, pur chiarendo che essa non sostituisce il criterio civilistico della normale tollerabilità. Il riferimento normativo principale è la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (“Legge quadro sull’inquinamento acustico”), il cui art. 1 stabilisce che essa è finalizzata a tutelare l’ambiente esterno e l’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi dell’art. 177 Cost. A questa si affianca il D.P.C.M. 14 novembre 1997, recante “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, che fissa:
– i limiti assoluti di emissione e di immissione, in base alla classificazione acustica del territorio comunale,
– e i limiti differenziali, cioè la differenza massima consentita tra rumore di fondo e rumore prodotto dalla sorgente disturbante, distinti tra periodo diurno e notturno. Proprio sulla base di tali parametri, una parte significativa della giurisprudenza di merito – … – ha individuato nella soglia dei 3 decibel il discrimine presuntivo tra rumore tollerabile e rumore intollerabile: “Il limite della normale tollerabilità deve ritenersi superato per quelle immissioni che comportino un incremento di rumorosità che diviene apprezzabile e significativo, almeno in via presuntiva, allorquando superi di 3 dB il rumore di fondo, indipendentemente dalla intensità del rumore ambientale.” Nel caso concreto il rumore provocato dalla macchina accesa a finestra aperta pari a 47db supera di oltre 3db il rumore di fondo a finestra aperta quando la macchina è spenta pari a 38db (…) pur esistendo picchi di rumore ambientale a finestre chiuse da 54db a 58 db: ne consegue che sussiste un notevole incremento della rumorosità a macchina accesa soprattutto nel periodo estivo che rende intollerabile l’immissione perché non permette di poter aprire la finestra dell’ appartamento nella zona cucina/pranzo ed areare i locali senza sottostare a tale forte rumore con conseguente molestia di fatto nell’ uso dell’ appartamento.”
Per stabilire se il rumore del condizionatore sia illecito non basta verificare il rispetto di limiti tecnici generali ma occorre capire se quel rumore disturba in modo eccessivo chi abita nell’appartamento vicino. L’art. 844 del Codice civile vieta infatti le immissioni che superano la “normale tollerabilità”. A tal proposito la legge sull’inquinamento acustico e il DPCM del 1997 aiutano a valutare il problema, perché fissano anche i cosiddetti limiti differenziali. Secondo l’orientamento giurisprudenziale, richiamato dal Tribunale, un aumento superiore a 3 decibel rispetto al rumore di fondo è un indice presuntivo di rumore non tollerabile.
Nel caso concreto:
- con condizionatore spento e finestra aperta il rumore era di 38 dB;
- con condizionatore acceso e finestra aperta saliva a 47 dB;
- l’aumento era quindi di 9 dB, molto oltre la soglia indicativa dei 3 dB.
Con il condizionatore acceso, il rumore passava da 38 a 47 Db, quindi il motore rendeva difficile aprire la finestra della cucina-pranzo e arieggiare i locali senza subire un rumore forte e questa concreta limitazione dell’uso dell’abitazione rende l’emissione rumorosa intollerabile. A causa della problematica acustica è stata ordinata quindi l’immediata rimozione del motore del condizionatore e delle relative canalizzazioni, a cura e spese del proprietario dell’impianto.
L’installazione di un condizionatore deve essere valutata non solo sotto il profilo edilizio ma anche nei rapporti di vicinato, poichè pur senza ostacolare la veduta o produrre calore intollerabile, il rumore può compromettere la vivibilità dei locali vicini e costringe quindi alla rimozione dell’impianto.
Scarica l'ordinanza in allegato
Keywords: rumore condizionatore, condizionatore, art. 844 c.c., motore condizionatore sotto finestra, veduta, distanze.
FAQ Tecniche: Rumore condizionatore: 9 dB in più e rimozione ex art. 844 c.c. | Ingenio
Quando il rumore di un condizionatore diventa un’immissione intollerabile?
L’art. 844 c.c. richiede una valutazione concreta della normale tollerabilità, rapportata al contesto e all’effettivo uso dei locali.
Non è sufficiente un dato astratto: contano posizione della sorgente, durata, fasce orarie e possibilità di aprire le finestre.
Nel caso esaminato, l’aumento da 38 a 47 dB a finestra aperta è stato ritenuto rilevante.
Il limite di 3 dB vale sempre per i condizionatori?
No. I 3 dB richiamati nell’ordinanza operano come indice presuntivo elaborato in sede civile per valutare la tollerabilità.
Il DPCM 14 novembre 1997 prevede invece, per gli ambienti abitativi, limiti differenziali di 5 dB nel periodo diurno e 3 dB in quello notturno, con specifiche esclusioni.
Le due verifiche non sono automaticamente sovrapponibili.
Quali norme regolano il rumore dell’unità esterna?
Il riferimento civilistico è l’art. 844 c.c.; la disciplina quadro dell’inquinamento acustico è contenuta nella legge n. 447/1995.
Per i valori limite rileva il DPCM 14 novembre 1997, oltre alla classificazione acustica comunale applicabile.
Va corretto nel testo il riferimento costituzionale: l’art. 1 della legge n. 447/1995 richiama l’art. 32 Cost.
Dove eseguire le misurazioni fonometriche?
La scelta dei punti di misura deve essere coerente con il pregiudizio denunciato: nel caso, il dato decisivo è stato rilevato a finestra aperta nell’ambiente interessato.
Devono essere documentati condizioni di esercizio dell’impianto, rumore residuo, rumore ambientale, orario, durata e strumentazione utilizzata.
Quali accorgimenti progettuali riducono il rischio di contenzioso?
In fase di posa occorre valutare distanza da finestre, orientamento del ventilatore, trasmissione vibrazionale e possibilità di manutenzione.
Sono utili supporti antivibranti adeguati, corretta scelta della macchina e verifica della potenza sonora dichiarata dal produttore.
La posizione non va definita solo in base allo spazio disponibile sul prospetto.
Come controllare nel tempo rumore e vibrazioni dell’impianto?
Occorrono manutenzione periodica di ventole, fissaggi, carter e componenti soggetti a usura, oltre alla pulizia degli scambiatori.
Rumori anomali possono dipendere da disallineamenti, staffaggi rigidi, vibrazioni o malfunzionamenti.
In presenza di esposti, è opportuno incaricare un tecnico competente in acustica prima che il conflitto evolva in giudizio.
Qual è l’errore più frequente nella gestione del problema?
Confondere il rispetto dei limiti amministrativi con l’assenza di responsabilità civile.
Un impianto può non ostacolare la veduta e tuttavia compromettere la vivibilità di un locale per rumore.
Altro errore è invocare una preesistente installazione senza dimostrarne collocazione, continuità e caratteristiche tecniche identiche.
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