Pubblichiamo le risposte dell’agenzia delle Entrate a Speciale Telefisco del 24 settembre 2026 e pubblicate sul Sole 24 Ore del 25 settembre in tema di controlli, accertamento e riscossione.
1. Rottamazione quinquies e dilazione ordinaria
Con il servizio ContiTu il debitore che ha presentato istanza di rottamazione quinquies può revocare parzialmente l’istanza stessa, comunicando lo stralcio di talune partite indicate nella domanda e chiedendo la riliquidazione delle somme da versare. Si chiede conferma del fatto che per le partite affidate così stralciate è ammessa la presentazione di una istanza di dilazione ordinaria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19, Dpr 602/1973.
Diversamente che nella “rottamazione-quater” e nella procedura di riammissione alla “rottamazione-quater” e come nella “rottamazione-ter” (articolo 13, comma 3, lettera a), del Dl 119/2018), nella “rottamazione-quinquies” è preclusa, per espressa previsione dell’articolo 1, comma 94, lettera a), della legge 199/2025, la possibilità di accordare nuove dilazioni «per i debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione» di adesione alla definizione, e, quindi, anche per i carichi definibili ricompresi in tale dichiarazione che il debitore abbia poi escluso, attraverso il servizio ContiTu, dalla prosecuzione dell’iter della stessa definizione.
2. È impugnabile solo il fermo amministrativo
Ai sensi dell’articolo 86, Dpr 602/1973, il fermo amministrativo dei veicoli è preceduto dall’invio di un preavviso di fermo. Ai sensi dell’articolo 19, Dlgs 546/1992, tra gli atti impugnabili è menzionato solo il fermo amministrativo e non anche il preavviso di fermo. Si chiede pertanto se l’agenzia delle Entrate – Riscossione sia obbligata a notificare sia il preavviso di fermo che il successivo provvedimento di fermo, vero e proprio, ai fini della eventuale impugnazione di quest’ultimo.
L’articolo 86, comma 2, del Dpr 602/1973, prevede testualmente che «la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione».
Ciò posto, nel rispetto di tale disposizione, agenzia delle Entrate-Riscossione procede alla notifica della comunicazione preventiva di cui al citato articolo 86, comma 2, ai sensi del quale, in caso di mancato pagamento entro 30 giorni delle somme dovute, il fermo viene successivamente eseguito «senza necessità di ulteriore comunicazione».
3. Adesione allo schema d’atto senza pausa estiva
Per la domanda di adesione a uno schema di atto, è applicabile la pausa estiva prevista per gli adempimenti?
L’articolo 6, comma 2-bis), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, stabilisce che nel caso di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto. Inoltre, viene previsto che il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto.
In merito al quesito in esame, in via preliminare si rappresenta che la sospensione feriale di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, opera, in linea generale, con riferimento ai termini processuali o ai termini ad essi espressamente assimilati dal legislatore.
Di conseguenza, avendo riguardo alla natura procedimentale del termine di 30 giorni per la presentazione dell’istanza di adesione e in assenza di una disposizione che lo preveda espressamente, si ritiene che tale termine non rientri nell’ambito applicativo della sospensione feriale predetta.
Allo stesso modo, non si ritiene applicabile la sospensione prevista dall’articolo 37, comma 11-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, concernente la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’agenzia delle Entrate. Il citato comma 11-bis prevede che «I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto».
Nell’ambito applicativo della predetta sospensione prevista dal Dl 223 del 2006 rientra il termine assegnato al contribuente per formulare osservazioni e controdeduzioni in quanto strettamente funzionali, nell’ambito del contraddittorio preventivo, all’esercizio delle prerogative partecipative e difensive riconosciute dall’articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente.
Diversamente, l’istanza di accertamento con adesione, prevista dall’articolo 6, comma 2-bis, del Dlgs 218 del 1997, non costituisce trasmissione di documenti o informazioni richiesti o sollecitati dall’Ufficio, bensì è esercizio di una facoltà rimessa all’iniziativa autonoma del contribuente che si colloca nell’ambito di una fase amministrativa del procedimento di accertamento, precedente all’emissione dell’atto impositivo definitivo e finalizzata all’eventuale instaurazione del procedimento di adesione.
Pertanto, deve ritenersi che il termine di 30 giorni per la presentazione dell’istanza di adesione non beneficia della sospensione prevista dall’articolo 37, comma 11-bis, del Dl 223 del 2006.
4. Accertamento ed oneri pluriennali
L’articolo 22 del decreto correttivo attua la delega dell’articolo 17, lettera h), n. 1 della legge delega 111/2023, in merito alla necessità di accertare la correttezza di un onere pluriennale (come l’ammortamento) nel periodo di imposta in cui il fatto generatore si è verificato e non anche nei successivi periodi in cui i componenti negativi periodici concorreranno al reddito con segno meno. La norma deve intendersi interpretativa, anche se non qualificata come tale, in quanto manca una disposizione sulla decorrenza?
L’articolo 22 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 ha inserito il comma 1-bis) all’articolo 43 (rubricato «Termine per l’accertamento») del Dpr 600 del 1973 disciplinando il termine per l’accertamento dei componenti a efficacia pluriennale.
Il predetto comma 1-bis) prevede, tra l’altro, che «Per i componenti negativi del reddito d’impresa a efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli relativi a operazioni inesistenti, il termine di cui al comma 1 decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale, per la prima volta, una quota di detti componenti è stata dedotta. […]».
La decorrenza di tale disposizione è stabilita dallo stesso articolo 22 che, al comma 3, prevede che «Il presente articolo si applica ai beni e servizi acquistati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027».
Pertanto, in assenza di una espressa qualificazione da parte del legislatore della natura interpretativa della disposizione e tenuto conto che il comma 3 ne stabilisce specificamente la decorrenza, si ritiene che il richiamato articolo 22 del decreto legislativo 148 del 2026 introduca una regola nuova in materia di termini per l’esercizio dell’attività di accertamento relativamente ai componenti negativi a efficacia pluriennale, applicabile ai beni e servizi acquistati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027.
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