La base imponibile IVA nelle permute è determinata dal valore monetario stabilito nel contratto, ma non può essere inferiore ai costi riferibili a ciascuna cessione o prestazione. Nei chiarimenti del 24 settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate ha incluso nella soglia anche costi diretti e indiretti non gravati da IVA, come lavoro dipendente e oneri finanziari, discostandosi dalla soluzione preferita da Assonime.
Come si determina la base imponibile IVA nelle permute? Per ciascun bene ceduto o servizio prestato si assume il valore monetario stabilito dal contratto, che non può essere inferiore a tutti i costi diretti e indiretti riferibili all’operazione, compresi quelli non gravati da IVA.
Sulle operazioni permutative, e sulla nuova tassazione Iva, abbiamo già avuto modo di intervenire a commentare più volte.
Prima abbiamo commentato la novità (si veda La riforma dell’IVA nelle permute: dal “valore normale” al “costo sostenuto”. Guida operativa dopo la Legge di Bilancio 2026), poi abbiamo detto di una modifica normativa (IVA nelle permute: il legislatore torna dal “costo sostenuto” al valore contrattuale), e poi abbiamo illustrato il pensiero dell’Assonime (IVA nelle permute: Assonime chiarisce base imponibile, valore percepito e criterio del costo minimo).
Base imponibile IVA nelle permute: le nuove regole
Oggi è opportuno tornare sull’argomento, in quanto nella videoconferenza Telefisco dello scorso 24 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, fra le altre cose, in tema di permuta, e relativamente al criterio del costo. L’ammontare dei costi rappresenta la soglia minima al di sotto della quale non può essere determinata la base imponibile IVA.
Il valore contrattuale e la soglia minima dei costi
La base imponibile IVA è costituita dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna operazione, come stabilito dal contratto, ma con un limite minimo, dato dall’ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano tali operazioni. Ciascuna cessione o prestazione che compone la permuta costituisce un’operazione autonoma. Il confronto tra valore contrattuale e costo minimo deve quindi essere effettuato separatamente da ciascuna parte con riferimento al bene ceduto o al servizio reso.
Quali costi devono essere considerati
Nella suddetta videoconferenza del 24 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la relazione illustrativa alla legge di bilancio 2026 nella quale è stato precisato che occorre considerare “tutti gli elementi di costo e gli oneri direttamente o indirettamente riferibili al bene o servizio oggetto di permuta, incluse, ad esempio, le spese accessorie relative alla cessione del bene (come le spese di spedizione) e il tempo impiegato dal prestatore per la realizzazione del servizio”; inoltre, nella nozione di costo rientrano sia “i costi di produzione e fabbricazione diretti sia i costi indiretti quali i costi di finanziamento, indipendentemente dal fatto che tali costi siano stati gravati o meno dall’IVA a monte”.
In sostanza, si deve fare riferimento all’ammontare complessivo di tutti i costi diretti o indiretti del bene o del servizio, a prescindere dal loro assoggettamento all’imposta.
L’impostazione non consente, tuttavia, di imputare indistintamente alla permuta tutti i costi generali sostenuti dall’impresa. Per ciascuna componente indiretta deve poter essere dimostrato un criterio ragionevole, coerente e documentato di attribuzione al bene ceduto o al servizio prestato.
⏱️ L’articolo in 10 secondi
| 🤝 Due operazioni
Nella permuta ogni cessione o prestazione conserva autonoma rilevanza IVA. |
🧾 Valore contrattuale
La base imponibile parte dal valore monetario stabilito dalle parti. |
📉 Limite minimo
Il valore imponibile non può essere inferiore ai costi riferibili all’operazione. |
| 👷 Anche il lavoro
Rileva il costo del personale anche se non è stato gravato da IVA. |
📊 Costi indiretti
Devono essere riferibili alla permuta mediante criteri coerenti e documentabili. |
📁 Prova documentale
Serve una scheda analitica da conservare nel fascicolo dell’operazione. |
Esempio di calcolo della base imponibile IVA di una permuta
Un’impresa presta un servizio al quale le parti attribuiscono un valore contrattuale di 10.000 euro. I costi direttamente riferibili ammontano a 7.000 euro, il costo del personale impiegato è pari a 2.500 euro e i costi indiretti documentatamente imputabili sono pari a 1.000 euro. Il costo complessivo è quindi pari a 10.500 euro. La base imponibile IVA non potrà essere inferiore a 10.500 euro, anche se una parte dei costi, come le retribuzioni, non è stata gravata da IVA a monte.
La diversa interpretazione proposta da Assonime
Come abbiamo premesso, avevamo anche avuto modo di illustrare il punto di vista di Assonime, nella circolare n. 16/2026, nel quale aveva individuato due tesi interpretative alternative circa l’individuazione concreta dei costi da considerare come soglia minima per il valore monetario dei beni e servizi oggetto di permuta. La prima, che consiste nel fare riferimento a tutti i costi riferibili ai beni e servizi permutati includendo, quindi, non solo gli acquisti assoggettati a IVA, ma anche i costi non rilevanti ai fini dell’imposta come, per esempio, le retribuzioni del personale dipendente impiegato nella gestione o manutenzione dei beni oggetto della permuta; nella seconda, secondo la quale occorrerebbe tenere conto solo dei costi che hanno dato luogo all’applicazione dell’IVA, considerata la funzione del criterio sussidiario del costo, la quale sembra essere quella di evitare che la determinazione, nel contratto, di un valore imponibile molto contenuto abbia l’effetto di assicurare il recupero dell’IVA assolta a monte per l’acquisto o la produzione dei beni o servizi scambiati, “senza che tale imposta possa essere compensata da quella applicabile a valle, con il risultato di detassare in tutto o in parte l’immissione in consumo”.
Questa seconda interpretazione ha ottenuto il favore di Assonime, ma il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate non depone conformemente ad essa.
Gli effetti del chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sulla base imponibile IVA nelle permute
Il rigetto, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’impostazione sostenuta da Assonime impone uno stringente cambio di marcia nella contrattualistica e nelle politiche di fatturazione delle operazioni permutative.
Se da un lato la tesi di Assonime presentava una coerenza ineccepibile, l’Amministrazione finanziaria sceglie la via di una perimetrazione “onnicomprensiva” del costo. Ne consegue che la determinazione del valore contrattuale delle prestazioni o dei beni scambiati in permuta non può più prescindere da una preventiva e rigorosa contabilità analitica dell’operazione.
La scheda analitica di determinazione dei costi
Nella gestione pratica all’interno degli studi e delle aziende, la verifica della conformità della base imponibile IVA richiederà, già in sede di stipula del contratto, la predisposizione e la conservazione nel fascicolo dell’operazione di una scheda di determinazione del costo complessivo sostenuto per l’esecuzione. Tale documento rappresenterà la prova, in caso di accesso o verifica, che la base imponibile IVA pattuita dalle parti non sia inferiore a quanto richiesto dall’Amministrazione finanziaria.
Che cosa fare se il valore contrattuale è troppo basso
Qualora il valore contrattuale originariamente ipotizzato dalle parti risulti inferiore alla somma di tutti i costi diretti e indiretti imputabili, occorrerà verificare se modificare il valore indicato nel contratto oppure assumere, ai fini della fatturazione, una base imponibile almeno pari al costo minimo previsto dalla legge. In caso contrario, l’operazione esporrà i contraenti a contestazioni di sottofatturazione con il conseguente recupero della maggiore IVA non versata e l’applicazione delle relative sanzioni.
Conclusioni: la permuta richiede una contabilità analitica
In definitiva, la posizione rigida espressa durante la videoconferenza del 24 settembre trasforma la gestione della permuta ai fini IVA da mera pattuizione negoziale a un vero e proprio esercizio di contabilità industriale, dove l’omissione anche di una sola voce di costo indiretto rischia di invalidare la congruità della base imponibile dichiarata.
Resta auspicabile che l’Agenzia delle Entrate recepisca il chiarimento in un documento ufficiale di prassi, precisando anche i criteri di imputazione dei costi indiretti e le modalità di rettifica della base imponibile quando i costi effettivi risultino superiori a quelli inizialmente stimati.
Danilo Sciuto
Mercoledì 30 settembre 2026
📌 BOX OPERATIVO – Come verificare la base imponibile IVA nelle permute
Per ciascun bene ceduto o servizio prestato occorre:
- individuare il valore monetario previsto dal contratto;
- calcolare separatamente i costi diretti riferibili all’operazione;
- includere il costo del personale effettivamente impiegato;
- individuare i costi indiretti imputabili secondo criteri documentabili;
- considerare anche gli oneri finanziari e le spese accessorie riferibili;
- confrontare il valore contrattuale con il costo complessivo;
- assumere come base imponibile almeno il maggiore tra i due valori;
- conservare una scheda analitica con documenti e criteri di imputazione.
🔎 FOCUS TECNICO – I costi senza IVA entrano nel calcolo
Secondo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, la verifica della soglia minima non è limitata ai costi sui quali è stata applicata l’IVA a monte.
Possono quindi rilevare anche il costo del personale, gli oneri finanziari e le altre componenti non assoggettate a IVA, purché direttamente o indirettamente riferibili alla cessione o alla prestazione. Non è sufficiente, però, inserire genericamente una quota dei costi generali: il criterio di imputazione deve essere ragionevole, coerente e verificabile.
✅ CONCLUSIONI OPERATIVE
La base imponibile IVA delle permute parte dal valore monetario stabilito nel contratto, ma incontra un limite minimo rappresentato dall’ammontare complessivo dei costi riferibili a ciascuna operazione.
La posizione dell’Agenzia rende indispensabile una contabilità analitica capace di ricostruire costi diretti, lavoro, oneri accessori e quote di costi indiretti. Contratti e fatture dovranno essere coordinati con questa ricostruzione, conservando nel fascicolo dell’operazione le evidenze utilizzate per il calcolo.
❓ FAQ base imponibile IVA nelle permute
Qual è la base imponibile IVA di una permuta?
È il valore monetario del bene o del servizio stabilito dal contratto, purché non inferiore all’ammontare complessivo dei costi riferibili all’operazione.
Le due prestazioni oggetto della permuta devono avere la stessa base imponibile?
No. Ogni cessione o prestazione è autonoma e ciascuna parte deve determinare separatamente la propria base imponibile.
Il costo del personale entra nella soglia minima?
Sì, se il personale è stato impiegato per produrre il bene o rendere il servizio oggetto della permuta.
Devono essere considerati soltanto i costi gravati da IVA?
No. Secondo il chiarimento dell’Agenzia rilevano anche costi non assoggettati a IVA, purché riferibili all’operazione.
Tutti i costi generali dell’impresa devono essere inclusi?
No. Devono essere considerati soltanto i costi indiretti attribuibili alla specifica operazione attraverso criteri ragionevoli e documentabili.
Quando deve essere calcolato il costo minimo?
Il costo deve essere determinato nel momento in cui la cessione o la prestazione si considera effettuata ai fini IVA.
Che cosa accade se il valore contrattuale è inferiore ai costi?
La base imponibile IVA deve essere elevata almeno all’ammontare complessivo dei costi riferibili all’operazione.
Checklist per fatturare correttamente una permuta
La base imponibile deve essere verificata autonomamente da ciascuna parte. Prima di emettere la fattura occorre ricostruire e documentare tutti i costi riferibili al bene o al servizio scambiato.
✅ Individuare distintamente le operazioni effettuate dalle due parti.
✅ Verificare la data di stipula o di rinnovo del contratto.
✅ Determinare il momento di effettuazione di ciascuna operazione.
✅ Individuare il valore monetario indicato nel contratto.
✅ Rilevare i costi diretti di produzione o acquisizione.
✅ Includere il costo del personale impiegato nell’operazione.
✅ Individuare le spese accessorie, comprese quelle di trasporto o spedizione.
✅ Verificare gli oneri finanziari riferibili.
✅ Imputare i costi indiretti secondo criteri coerenti e documentabili.
✅ Confrontare il costo complessivo con il valore contrattuale.
✅ Assumere come base imponibile almeno il maggiore dei due importi.
✅ Conservare prospetto di calcolo, documenti e criteri di ripartizione.
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