#Finsubito news dalla rete – Verificatore nel processo amministrativo: compensi e rimedi


La verificazione è uno strumento istruttorio tipico del processo amministrativo, diverso dalla CTU e particolarmente rilevante nelle controversie che richiedono accertamenti contabili, economici e finanziari. Per il commercialista, però, occorre distinguere con attenzione tra competenza professionale, possibilità di assumere direttamente l’incarico e disciplina del compenso. L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2024 e la più recente giurisprudenza del 2025-2026 hanno inoltre chiarito chi deve liquidare il compenso e davanti a quale giudice può essere contestato.

Verificatore nel processo amministrativo: perché interessa il commercialista

La figura del verificatore è meno conosciuta di quella del consulente tecnico d’ufficio, ma assume un’importanza crescente nel processo amministrativo, soprattutto quando il giudice deve ricostruire dati economici, contabili, tariffari o finanziari che non possono essere accertati sulla sola base della documentazione prodotta dalle parti.

La materia interessa direttamente i commercialisti. Il D.Lgs. n. 139/2005 include infatti tra le attività caratteristiche della professione le perizie, le consulenze tecniche, le ispezioni e revisioni amministrative e, espressamente, la “verificazione” in merito all’attendibilità di bilanci, conti, scritture e altri documenti contabili. Agli iscritti nella Sezione A è inoltre riconosciuta la competenza tecnica per assumere l’incarico di ausiliario del giudice. Il riconoscimento della competenza professionale individua le attività che il commercialista è qualificato a svolgere, ma non modifica i requisiti soggettivi previsti dal Codice del processo amministrativo per l’affidamento della verificazione.

Attenzione, però: la “verificazione” prevista dall’ordinamento professionale non coincide necessariamente con la verificazione processuale disciplinata dagli artt. 19 e 66 del Codice del processo amministrativo.

Questa distinzione, apparentemente terminologica, produce conseguenze concrete sulla nomina, sulle modalità di svolgimento dell’incarico e sulla liquidazione dei compensi.

Verificatore e CTU: incarichi e funzioni differenti

L’art. 19 c.p.a. consente al giudice amministrativo di farsi assistere da uno o più verificatori oppure, quando sia indispensabile, da uno o più consulenti tecnici.

La scelta non è neutra. Per espressa previsione dell’art. 19, comma 2, la verificazione è affidata a un organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio e munito di specifiche competenze tecniche. La consulenza tecnica, invece, può essere affidata anche a professionisti iscritti negli albi professionali o ad altri soggetti dotati di particolare competenza tecnica.

 Il commercialista può essere nominato direttamente verificatore?

Per un commercialista questa differenza è essenziale. Il libero professionista può essere nominato direttamente CTU nel processo amministrativo quando siano necessarie competenze economico-aziendali o contabili. In senso tecnico, invece, il verificatore ex art. 66 è normalmente l’organismo pubblico individuato dal giudice. Delle operazioni è responsabile il capo dell’organismo verificatore, che può delegare gli adempimenti a un proprio funzionario qualora il giudice lo abbia autorizzato. La delega interna all’organismo pubblico non equivale alla nomina diretta di un libero professionista esterno.

Il D.Lgs. n. 139/2005 resta comunque molto importante: conferma che l’accertamento dell’attendibilità dei bilanci, dei conti e delle scritture, così come le consulenze tecniche e l’attività di ausilio al giudice, rientrano pienamente nell’area delle competenze professionali del commercialista.

Profilo

Verificazione

CTU

Norma principale artt. 19 e 66 c.p.a. artt. 19 e 67 c.p.a.
Soggetto incaricato organismo pubblico estraneo alle parti anche professionista privato
Presupposto accertamento tecnico/fattuale ritenuto utile valutazione tecnica ritenuta indispensabile
Funzione prevalente ricognitiva e accertativa valutativa
Contraddittorio tecnico meno strutturato specificamente disciplinato dall’art. 67
Commercialista libero professionista non è, di regola, nominato direttamente quale organismo verificatore può essere nominato direttamente
Disciplina del compenso art. 66, comma 4, c.p.a. rinvio dell’art. 67, comma 5, all’art. 66

La giurisprudenza ha più volte sottolineato questa diversità funzionale. La verificazione serve principalmente a completare la conoscenza di circostanze di fatto, mentre la CTU implica una vera valutazione tecnica necessaria per la decisione.

Quando l’accertamento contabile diventa decisivo

Il campo di applicazione è molto ampio. Si pensi a controversie in materia di tariffe pubbliche, affidamenti, concessioni, contributi, rendicontazione di risorse pubbliche, equilibrio economico-finanziario, costi ammissibili, piani economico-finanziari o determinazione di importi dovuti da un’amministrazione.

In questi casi il giudice può trovarsi davanti a migliaia di dati, serie contabili, registri, bilanci o metodologie di calcolo. L’ausiliario non deve decidere la causa, ma deve consentire al collegio di disporre di una base tecnica attendibile.

L’ausiliario non può sostituirsi al giudice

Il confine è importante: l’ausiliario non può sostituirsi al giudice nella valutazione giuridica, né all’amministrazione nell’esercizio di una discrezionalità amministrativa ancora riservata a quest’ultima. Deve rispondere ai quesiti formulati nell’ordinanza istruttoria e restare all’interno del mandato ricevuto.

È proprio in questa dimensione che la formazione del commercialista può assumere un rilievo particolare: ricostruzione dei flussi, analisi dei bilanci, verifica della documentazione contabile, determinazione dei costi, analisi finanziaria, ricostruzioni patrimoniali e applicazione di criteri economico-aziendali.

Nomina, quesiti e svolgimento della verificazione

L’art. 66 c.p.a. stabilisce che il collegio dispone la verificazione con ordinanza. Nel provvedimento vengono individuati l’organismo incaricato, i quesiti, il termine entro il quale devono essere completate le operazioni e quello per il deposito della relazione.

Il capo dell’organismo, o il delegato autorizzato dal giudice, assume la responsabilità delle operazioni.

L’ordinanza può anche stabilire un anticipo sul compenso, ponendone provvisoriamente il pagamento a carico di una parte. Al termine delle operazioni, l’organismo o il delegato deve presentare un’apposita istanza per ottenere la liquidazione definitiva del compenso.

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