Il TAR Sardegna respinge la richiesta di sospendere la demolizione di un chiosco-bar stagionale con pergole e tettoie realizzati su una spiaggia vincolata, chiarendo che la DUA temporanea non costituisce un titolo permanente. Per ogni nuova stagione occorre rimuovere le opere, presentando una nuova istanza e assicurando la necessaria regolarità urbanistico-edilizia e, ove richiesta, paesaggistica.
Aggiungi Ingenio alle tue fonti preferite
Direttamente su Google, senza notifiche o iscrizioni
Aggiungi Ingenio su Google
La precarietà di un manufatto non deve essere intesa come una sorta di lasciapassare permanente, il principio deve essere chiaro, ossia se la struttura è autorizzata solo per un utilizzo stagionale, alla fine della stagione essa deve essere rimossa e per reinstallarla occorre avviare nuovamente la procedura richiesta. È questo il caso dell’ordinanza del TAR Sardegna riguardante la demolizione di un chiosco-bar con pergole e tettoie realizzati su una spiaggia, in area vincolata paesaggisticamente e ad alto rischio idrogeologico. Il giudice, in sede cautelare, respinge la richiesta di sospendere la demolizione in quanto le opere sono prive di valido titolo edilizio e della prescritta autorizzazione paesaggistica. La precedente dichiarazione autocertificativa valeva solo per un manufatto stagionale e temporaneo, da rimuovere alla cessazione delle esigenze stagionali e comunque entro un periodo di utilizzazione non superiore a 120 giorni.
Il caso: chiosco, pergola e tettoie sulla spiaggia
Una società gestiva un chiosco-bar su un tratto di spiaggia in concessione, ma il manufatto temporaneo autorizzato nel 2023 avrebbe dovuto essere stato rimosso al termine della stagione e comunque entro 120 giorni. Il Comune durante un sopralluogo ha accertato la presenza non solo del chiosco in legno, ma anche di una torretta di avvistamento, una pergola coperta con canne, una tettoia con pannelli fotovoltaici e un’ulteriore piccola tettoia aderente al chiosco. Il Comune aveva dapprima disposto la cessazione dell’attività per l’assenza della SCIA e della conformità urbanistico-edilizia e poi con il successivo provvedimento (impugnato) ha ordinato la demolizione delle opere, ritenute realizzate senza permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica. La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, chiedendone la sospensione.
Chiosco stagionale: la pratica del 2023 non vale per sempre
Uno dei punti principali dell’ordinanza riguarda proprio il carattere temporaneo della struttura in particolare viene precisato che “Ritenuto, al primo esame proprio della presente fase processuale del giudizio e impregiudicata ogni valutazione in ordine all’inammissibilità ricorso, che non sussista il fumus boni iuris, in quanto le opere da demolire, situate in area sottoposta a vincolo paesaggistico ex decreto ministeriale 30 novembre 1965 e ad elevato rischio idrogeologico (classificata Hi4 dal piano per l’assetto idrogeologico), sono prive di titolo edilizio e soggette alla sanzione ripristinatoria, prevista anche per i manufatti realizzati in difformità o in assenza di s.c.i.a contrastanti con la normativa urbanistica ed edilizia (…). In particolare, la d.u.a. presentata in data 8 giugno 2023 non può costituire titolo per le opere ivi indicate, dovendo l’interessato presentare ogni anno un’istanza all’amministrazione comunale, previa rimozione delle opere eventualmente realizzate l’anno precedente, sicché il chiosco bar, come correttamente rilevato dall’amministrazione con l’ordinanza n. -OMISSIS- del 19 agosto 2025, non può essere utilizzato per la somministrazione di bevande e alimenti, in quanto il legittimo esercizio dell’attività commerciale è, in particolare, ancorato, non solo in sede di rilascio di titoli abilitativi, ma anche per l’intera sua durata di svolgimento, alla iniziale e perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei locali in cui essa viene posta in essere, con conseguente potere-dovere dell’autorità amministrativa di inibire l’attività commerciale esercitata in locali ove venga accertata l’abusività delle opere realizzate (…)”.
Secondo i giudici, il ricorso non appare fondato perché le opere contestate sorgono in un’area sottoposta sia a vincolo paesaggistico sia a un elevato rischio idrogeologico. Inoltre, i manufatti risultano privi di un valido titolo edilizio e in queste condizioni, anche opere realizzate in difformità o comunque non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia, possono essere colpite dall’ordine di demolizione.
La DUA presentata l’8 giugno 2023 non poteva costituire un titolo permanente per mantenere le opere ma l’interessato avrebbe dovuto presentare ogni anno una nuova istanza al Comune e, prima dell’avvio della nuova stagione, rimuovere le strutture eventualmente installate nell’anno precedente. Quindi il chiosco-bar non poteva più essere utilizzato per la somministrazione di alimenti e bevande.
La decisione ribadisce, infine, che la regolarità urbanistico-edilizia dei locali è una condizione necessaria non solo per ottenere inizialmente l’autorizzazione commerciale, ma anche per proseguire tale attività nel tempo.
Scarica l'ordinanza in allegato
Keywords: chiosco stagionale, chiosco-bar sulla spiaggia, demolizione chiosco abusivo, DUA temporanea, pergole, tettoie, vincolo paesaggistico, autorizzazione paesaggistica, SCIA edilizia, opere temporanee, rischio idrogeologico.
FAQ TECNICHE: Chiosco stagionale e DUA: demolizione, 120 giorni e vincoli | Ingenio
Che cos’è la DUA utilizzata in Sardegna?
La DUA è la Dichiarazione Autocertificativa Unica utilizzata nell’ambito delle procedure SUAPE regionali. Non deve essere interpretata come un’autorizzazione generale o permanente: la sua efficacia dipende dall’intervento dichiarato, dalla disciplina applicabile e dagli eventuali atti di assenso necessari. Sardegnaturismo
Quando un chiosco può essere considerato un’opera temporanea?
La sola possibilità materiale di smontarlo non basta. In Sardegna l’art. 15, comma 2, lett. e), della L.R. 23/1985 considera precarie le opere rivolte a esigenze realmente contingenti e temporanee, immediatamente rimovibili alla cessazione della necessità e utilizzate per non oltre 120 giorni. Sardegna Territorio
La qualificazione concreta dipende comunque da caratteristiche, uso, localizzazione e disciplina urbanistica applicabile.
Il limite di 120 giorni esclude automaticamente l’autorizzazione paesaggistica?
No. Il regime edilizio e quello paesaggistico devono essere verificati separatamente. Il D.P.R. 31/2017 disciplina specifiche fattispecie escluse o assoggettate a procedura semplificata; ad esempio l’Allegato A comprende alcune installazioni leggere a corredo di attività economiche e lo smontaggio/rimontaggio di strutture stagionali già autorizzate. FiscoAI
Non è quindi corretto formulare una regola automatica basata soltanto sulla durata.
Una concessione demaniale marittima sostituisce il titolo edilizio?
No. Nel caso analizzato la disponibilità dell’area in concessione non ha impedito al TAR di considerare rilevante l’assenza dei necessari titoli urbanistico-edilizi e paesaggistici. Studio Legale Scarlino
Concessione demaniale, titolo edilizio, autorizzazione paesaggistica ed eventuali ulteriori assensi rispondono a presupposti differenti.
La DUA del 2023 poteva essere utilizzata anche nel 2025?
Non nel caso esaminato. Il TAR ha rilevato in sede cautelare che l’interessato avrebbe dovuto presentare annualmente una nuova istanza, previa rimozione delle opere dell’anno precedente; la DUA dell’8 giugno 2023 non costituiva quindi titolo per la permanenza successiva del chiosco. Studio Legale Scarlino
La conclusione va riferita alla specifica fattispecie e alla relativa disciplina amministrativa.
Quali verifiche dovrebbe svolgere il tecnico prima di reinstallare un chiosco stagionale?
Occorre verificare almeno lo stato legittimo dell’intervento, disciplina urbanistica comunale, titolo SUAPE, durata autorizzata, vincoli paesaggistici, eventuale autorizzazione già efficace, concessione demaniale e prescrizioni del PAI.
Per le strutture soggette a vento, ancoraggi o carichi strutturali devono inoltre essere eseguite le verifiche tecniche applicabili.
Quali errori devono essere evitati nella gestione di opere stagionali?
I principali sono mantenere il manufatto oltre il periodo assentito, confondere amovibilità con libertà edilizia, ritenere la concessione demaniale sufficiente, riutilizzare automaticamente una vecchia pratica SUAPE e ignorare il regime paesaggistico. Va evitata anche l’equazione “pergola” o “tettoia” uguale a uno specifico titolo: la qualificazione dipende dalle caratteristiche concrete dell’opera e dal quadro normativo vigente.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link



