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Dal 16 ottobre sarà possibile presentare la domanda per la nuova rottamazione delle entrate locali, una misura che può riguardare anche debiti legati a Imu, Tari e sanzioni amministrative, comprese le multe stradali. La novità riguarda la cosiddetta Rottamazione-quinquies e, per quanto riguarda i tributi degli enti territoriali, introduce una possibilità che va letta con attenzione: non tutti i debiti locali possono essere automaticamente rottamati e non tutti i Comuni, le Regioni o gli altri enti territoriali sono tenuti ad applicare la misura. Il presupposto è infatti che l’ente abbia adottato uno specifico provvedimento e lo abbia trasmesso all’Agenzia delle entrate-Riscossione entro il termine previsto dalla legge.

Rottamazione Imu, Tari: come funziona

L’agevolazione interessa i carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Per questa particolare estensione, la legge comprende i debiti tributari e non tributari degli enti territoriali, con l’esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti. Il punto di partenza, quindi, non è semplicemente chiedersi se si ha una vecchia Tari, una vecchia Imu o una multa non pagata, ma verificare se quel debito è stato affidato all’agente della riscossione, se rientra nell’intervallo temporale previsto e, soprattutto, se l’ente che lo ha originato ha aderito alla definizione agevolata.

 

Tari e Imu: cosa si può davvero rottamare

Per Tari e Imu la nuova procedura può diventare particolarmente rilevante perché si tratta di entrate direttamente collegate agli enti locali. La Tari è il tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti, mentre l’Imu è l’imposta municipale propria sugli immobili, dovuta nei casi previsti dalla normativa. Se somme non versate relative a queste entrate sono confluite in un carico affidato all’Agenzia delle entrate-Riscossione tra il 2000 e il 2023 e il Comune interessato ha adottato il provvedimento necessario, il contribuente può chiedere la definizione agevolata. Il vantaggio della rottamazione consiste nel fatto che non vengono richieste alcune componenti normalmente presenti nel debito, in particolare sanzioni, interessi di mora e aggio, mentre resta dovuta la parte prevista dalla definizione. Non significa dunque cancellare automaticamente il tributo originario: la misura interviene sulle somme accessorie secondo le regole stabilite dalla legge. È inoltre essenziale distinguere una cartella già affidata all’agente della riscossione da un semplice avviso di pagamento o da un accertamento ancora gestito direttamente dal Comune. La nuova procedura riguarda infatti i carichi affidati all’agente della riscossione e non costituisce una sanatoria generalizzata di qualsiasi posizione tributaria locale ancora aperta. Per sapere se una determinata posizione è effettivamente definibile sarà quindi necessario consultare i dati messi a disposizione nell’area riservata e verificare la presenza del relativo carico. 

 

Multe: la regola è diversa dai tributi

Il caso delle multe richiede una precisazione ulteriore, perché per le sanzioni amministrative derivanti da violazioni del Codice della strada il beneficio non opera nello stesso modo previsto per i debiti tributari. La legge stabilisce infatti che, per queste sanzioni, la rottamazione si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio. In altre parole, chi ha una multa rientrante nell’ambito della misura non può interpretare la rottamazione come una cancellazione della sanzione principale: l’importo della multa resta soggetto alle regole specifiche previste dalla legge, mentre possono essere eliminati gli interessi e l’aggio compresi nel carico definibile. Anche in questo caso il riferimento temporale è fondamentale: devono essere considerati i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e deve essere verificata l’adesione dell’ente interessato alla nuova definizione agevolata. La misura riguarda inoltre le sanzioni amministrative comprese nell’ambito previsto dalla normativa, mentre sono escluse quelle irrogate per violazioni tributarie. Per il cittadino questo significa che l’importo indicato nella vecchia cartella non può essere semplicemente ridotto in modo uniforme: bisogna distinguere capitale, interessi, aggio e altre eventuali componenti. Sarà la comunicazione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione a indicare le somme effettivamente dovute dopo l’applicazione della definizione agevolata. 

 

Come funziona la procedura

La finestra per presentare la domanda relativa alle entrate locali si aprirà il 16 ottobre e resterà disponibile fino al 15 dicembre. La procedura sarà esclusivamente telematica e le modalità operative saranno pubblicate dall’Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 15 ottobre. Nello stesso giorno saranno resi disponibili nell’area riservata i dati necessari per individuare i carichi che possono essere definiti. Il primo passaggio consiste quindi nel controllare quali debiti risultano effettivamente compresi nella misura e quali, invece, ne restano fuori. Una volta individuate le posizioni, il contribuente potrà presentare la dichiarazione di adesione indicando i carichi per i quali intende usufruire della definizione e scegliendo la modalità di pagamento. È importante non confondere questa finestra con quella prevista per la Rottamazione-quinquies ordinaria, che riguarda altre categorie di carichi e per la quale la procedura di adesione è già stata avviata. La finestra che parte il 16 ottobre è quella specificamente prevista per l’estensione della rottamazione alle entrate di Regioni ed enti locali che hanno scelto di applicarla. Per questo motivo il controllo dell’ente di provenienza del debito rappresenta il passaggio decisivo prima di presentare la richiesta. L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato l’elenco degli enti che hanno comunicato l’adozione del provvedimento, consentendo di verificare quali amministrazioni hanno deciso di applicare la definizione agevolata alle proprie entrate. 

 

Quanto si paga

Una volta presentata la domanda, il contribuente dovrà attendere la comunicazione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, che indicherà l’ammontare delle somme dovute e le scadenze dei pagamenti. Per questa rottamazione delle entrate locali è prevista la possibilità di pagare in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure di scegliere un piano fino a 54 rate bimestrali di pari importo. In caso di pagamento rateale, sugli importi dovuti si applicano interessi al tasso del 3 per cento annuo a partire dal 1° aprile 2027. La prima rata e le successive seguiranno il calendario stabilito dalla legge, con scadenze bimestrali distribuite nel corso degli anni successivi. La comunicazione con gli importi da versare sarà trasmessa entro il 28 febbraio 2027. La presentazione della domanda produce inoltre specifici effetti sui carichi inseriti nella definizione, ma non significa che il contribuente possa ignorare le successive scadenze. La rottamazione può infatti diventare inefficace in caso di mancato o insufficiente pagamento dell’unica rata oppure, nel piano rateale, di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata. In queste situazioni i versamenti eventualmente già effettuati vengono considerati come acconto sulle somme complessivamente dovute e si perdono gli effetti della definizione agevolata. La nuova rottamazione, dunque, può ridurre il peso di interessi, sanzioni e altre componenti previste dalla legge, ma richiede prima di tutto una verifica puntuale del proprio debito e, una volta presentata la domanda, il rispetto rigoroso del piano di pagamento scelto.

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