#Finsubito news dalla rete – cosa cambia se si rompono. La riparazione allunga la garanzia di un anno. Le nuove regole


Una lavatrice che smette di funzionare dopo un anno e mezzo, un frigorifero che si guasta poco dopo l’acquisto o uno smartphone che presenta un difetto quando la garanzia è ormai scaduta. In tutti questi casi le regole stanno cambiando.

È poco noto il fatto che dal 31 luglio 2026 è applicabile la direttiva europea sul «diritto alla riparazione», che introduce nuovi obblighi per i produttori e rafforza i diritti dei consumatori.


La direttiva Ue sul «diritto alla riparazione»

Ma attenzione: non significa che qualsiasi prodotto debba essere riparato gratuitamente per sempre. E soprattutto non significa che la garanzia legale diventi automaticamente di tre anni.

La novità più immediata riguarda chi acquista un prodotto e, mentre è ancora coperto dalla garanzia legale, sceglie la riparazione invece della sostituzione. In questo caso il periodo di responsabilità del venditore viene prolungato una volta di 12 mesi. È una modifica prevista direttamente dalla direttiva europea 2024/1799.

Se la lavatrice si rompe dopo un anno e mezzo

La garanzia legale per i beni nuovi continua a essere, in linea generale, di due anni dalla consegna. Durante questo periodo, se si manifesta un difetto di conformità, il consumatore può chiedere al venditore la riparazione o la sostituzione del prodotto, senza spese, secondo le condizioni previste dal Codice del consumo.

Con le nuove regole, però, c’è una differenza importante. Se il consumatore sceglie la riparazione come rimedio per eliminare il difetto, il periodo di responsabilità viene allungato di 12 mesi.

In pratica, per un acquisto rientrante nelle nuove regole: due anni di responsabilità, più un anno dopo una riparazione effettuata in garanzia si traduce in fino a tre anni complessivi di responsabilità. Ma il meccanismo non va letto come una trasformazione generale della garanzia da due a tre anni. L’anno aggiuntivo è collegato alla scelta della riparazione ed è previsto una sola volta. La direttiva consente agli Stati membri di introdurre termini ancora più lunghi, ma l’Italia, nello schema di recepimento esaminato dal Parlamento, ha ripreso la regola europea dei 12 mesi.

Alcuni esempi

Vediamo un esempio concreto. Una famiglia compra una lavatrice il 1° ottobre 2026. Il 1° aprile 2028, quindi dopo un anno e mezzo, la lavatrice presenta un difetto di conformità. Il consumatore chiede al venditore di ripararla. La riparazione, se è il rimedio dovuto, deve essere effettuata gratuitamente e in un periodo di tempo ragionevole. Con la nuova disciplina, il periodo di responsabilità viene esteso una volta di altri 12 mesi.

Se invece il prodotto è già fuori garanzia entra in gioco il vero «diritto alla riparazione». La direttiva europea stabilisce che, per determinati prodotti, il consumatore possa chiedere al fabbricante di effettuare la riparazione anche quando il difetto si manifesta al di fuori della responsabilità del venditore. L’obbligo vale però soltanto per i prodotti per i quali la normativa europea prevede specifici requisiti di riparabilità.

È una distinzione fondamentale. Garanzia legale: il riferimento è il venditore e il difetto di conformità deve rientrare nel periodo di responsabilità. Diritto alla riparazione fuori garanzia: il riferimento diventa il fabbricante e riguarda soltanto determinate categorie di prodotti soggette ai requisiti europei di riparabilità.

Quindi, se una lavatrice si rompe dopo quattro anni, non significa automaticamente che il produttore debba sostituirla gratis. Significa che, se il prodotto rientra nell’elenco previsto dalle norme europee e la riparazione è possibile, il fabbricante deve offrire la possibilità di ripararlo alle condizioni stabilite dalla disciplina.

La riparazione fuori garanzia può essere gratuita oppure a un prezzo ragionevole, deve essere effettuata entro un periodo ragionevole e il produttore deve mettere a disposizione le informazioni sui propri servizi di riparazione.

Quali prodotti sono coinvolti

L’elenco europeo comprende, tra gli altri:

  • lavatrici e lavasciuga;
  • lavastoviglie;
  • frigoriferi e apparecchi di refrigerazione;
  • display elettronici, compresi televisori;
  • aspirapolvere;
  • smartphone;
  • telefoni cordless;
  • tablet;
  • asciugatrici;
  • alcune apparecchiature di saldatura;
  • server e prodotti per l’archiviazione dei dati;
  • alcuni beni che incorporano batterie per mezzi di trasporto leggeri.

L’elenco è collegato agli atti europei che stabiliscono specifiche di riparabilità e può quindi essere aggiornato nel tempo.

Smartphone: cosa succede se si rompe dopo la garanzia?

Per uno smartphone fuori dalla garanzia legale, il nuovo sistema non significa che il produttore debba necessariamente ripararlo gratis. Significa che, essendo il telefono tra le categorie interessate dalle regole europee sulla riparabilità, il produttore è sottoposto a un obbligo di riparazione nei casi previsti dalla direttiva.

La normativa europea stabilisce inoltre che il produttore non possa rifiutare una riparazione soltanto perché il dispositivo è già stato precedentemente riparato da un altro soggetto. Il consumatore, inoltre, può rivolgersi a un riparatore di sua scelta, fatti salvi gli specifici obblighi del produttore. La direttiva interviene anche sulle parti di ricambio: i fabbricanti non devono impedire, nei limiti previsti dalla normativa, l’utilizzo da parte dei riparatori indipendenti di determinate parti originali, usate, compatibili o ottenute tramite stampa 3D.

Il produttore non potrà più dire semplicemente «non si ripara». Per i prodotti interessati dalla normativa, il fabbricante deve mettere a disposizione un servizio di riparazione, salvo che la riparazione sia impossibile.

Deve inoltre fornire informazioni sui propri servizi di riparazione in maniera gratuita, facilmente accessibile, chiara e comprensibile. Questo non elimina, però, il problema dei costi. Fuori dalla garanzia legale il consumatore può essere chiamato a pagare l’intervento. La direttiva parla di prezzo «ragionevole» e non introduce una riparazione gratuita universale.

Una piattaforma per trovare chi ripara, la disciplina italiana

La direttiva prevede anche una piattaforma europea online destinata a mettere in contatto i consumatori con riparatori, venditori di prodotti ricondizionati e altri operatori del settore.

L’Italia, nel proprio schema di recepimento, ha previsto una sezione nazionale della piattaforma e ha individuato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy come punto di contatto nazionale con la Commissione europea.

È quindi un altro punto in cui si vede la differenza tra la direttiva e il recepimento italiano: l’Europa stabilisce l’obiettivo e il quadro comune; il decreto nazionale stabilisce come quel sistema viene inserito nell’ordinamento italiano.

L’Italia deve trasformare le regole europee in norme concretamente applicabili attraverso il Codice del consumo. Lo schema di decreto legislativo Atto del Governo n. 426, presentato nel luglio 2026, introduce un nuovo Titolo II-bis del Codice del consumo, intitolato «Della riparazione dei beni», con gli articoli dal 127-bis al 127-undecies.

La direttiva europea fissava al 31 luglio 2026 il termine per il recepimento. L’Italia ha predisposto lo schema di decreto legislativo e il Parlamento ha espresso i propri pareri; la Commissione Industria del Senato, il 28 luglio, aveva dato parere favorevole con un’osservazione relativa alla possibilità di prevedere un periodo transitorio per consentire soprattutto alle piccole imprese e agli artigiani di adeguarsi.

Il Governo ha poi approvato definitivamente il provvedimento il 16 settembre 2026. Il testo di recepimento italiano sarà ufficiale con la pubblicazione decreto legislativo definitivo in Gazzetta Ufficiale.




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