Il welfare aziendale è un tema sempre più frequente per Agenzie Viaggi e Tour Operator. Viaggi, soggiorni e pacchetti turistici possono infatti essere acquistati utilizzando crediti messi a disposizione dalle aziende attraverso piattaforme di welfare. Lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti, specializzato nella gestione fiscale e contabile di Agenzie Viaggi, Tour Operator e imprese del turismo, segue con particolare attenzione queste operazioni. Un errore nell’individuazione del soggetto da fatturare o del regime IVA può infatti comportare IVA non dovuta, documenti errati e successive rettifiche.
La materia richiede di coordinare due discipline: quella dei voucher o buoni-corrispettivo e quella speciale prevista per le Agenzie Viaggi dall’art. 74-ter del D.P.R. 633/1972.
Welfare aziendale e voucher: cosa dice l’Agenzia delle Entrate
Il principale documento di riferimento è la Risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 10 del 23 gennaio 2020.
Il documento esamina il funzionamento di una piattaforma di welfare aziendale alla luce della Direttiva UE 2016/1065 e degli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del D.P.R. 633/1972.
Per prima cosa occorre capire se il documento utilizzato dal dipendente sia un vero buono-corrispettivo.
È tale quando esiste l’obbligo per il fornitore di accettarlo come corrispettivo, totale o parziale, per determinati beni o servizi. Occorre inoltre che nel voucher o nella documentazione collegata siano individuati i beni, i servizi o i potenziali fornitori.
Non tutti i documenti utilizzabili nell’ambito del welfare rientrano però in questa disciplina. Sono esclusi, tra gli altri:
- titoli di trasporto;
- biglietti di ingresso a cinema e musei;
- francobolli e titoli analoghi;
- buoni sconto.
La qualificazione deve quindi essere effettuata caso per caso.
Quando il voucher welfare è monouso
Il buono-corrispettivo monouso è disciplinato dall’art. 6-ter del D.P.R. 633/1972.
Un voucher è monouso quando, già al momento della sua emissione, sono conosciuti il luogo dell’operazione e il trattamento IVA applicabile. Nella fattispecie esaminata dalla Risposta n. 10/2020 erano già determinati natura, qualità e quantità dei servizi, luogo dell’operazione e disciplina IVA. L’Agenzia ha pertanto qualificato quei voucher come monouso.
La conseguenza, nel regime IVA ordinario, è importante: l’operazione assume rilevanza già al momento dell’emissione del voucher.
Il fornitore fattura quindi alla società che gestisce il welfare. Il successivo utilizzo del servizio da parte del dipendente non genera un secondo obbligo IVA in capo allo stesso fornitore.
Ma per le Agenzie Viaggi occorre fare un passo ulteriore.
Welfare aziendale 74-ter: prevalgono le regole delle Agenzie Viaggi
La stessa Risposta n. 10/2020 affronta espressamente il caso nel quale il fornitore sia una Agenzia Viaggi che applica il regime speciale IVA 74-ter.
Qui la conclusione cambia.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce infatti che il sistema dei voucher non può modificare il particolare meccanismo IVA previsto per i pacchetti turistici. Il regime speciale continua quindi ad applicarsi secondo le proprie regole.
Questo passaggio è fondamentale.
La presenza di un voucher welfare non trasforma una pratica 74-ter in una normale operazione IVA.
Se il servizio acquistato possiede i requisiti per essere trattato con il regime speciale, l’Agenzia Viaggi o il Tour Operator continua ad applicare il 74-ter.
La fattura deve quindi essere emessa senza separata indicazione dell’IVA, che resta incorporata nel corrispettivo. Anche l’art. 21, comma 6, lett. e), del D.P.R. 633/1972 prevede per queste operazioni l’annotazione relativa al «regime del margine – agenzie di viaggio».
Quando deve essere emessa la fattura 74-ter
Su questo punto è necessaria una precisazione pratica.
Non è corretto affermare, in termini generali, che qualsiasi pagamento o acconto ricevuto faccia scattare la fatturazione 74-ter.
L’art. 74-ter, comma 7, del D.P.R. 633/1972 individua infatti come momento impositivo:
il pagamento integrale del corrispettivo oppure l’inizio del viaggio o del soggiorno, se precedente.
Di conseguenza, un semplice acconto non determina, da solo, il momento impositivo secondo le regole proprie del 74-ter.
Anche quando il pagamento deriva da una piattaforma di welfare è quindi necessario coordinare il funzionamento concreto del portale con questa regola.
A chi deve essere intestata la fattura: dipendente o piattaforma welfare?
È uno dei dubbi più frequenti.
Nello schema esaminato dall’Agenzia delle Entrate, la società che gestisce il piano welfare opera come mandatario senza rappresentanza del datore di lavoro.
Il contratto prevedeva quindi che la società acquistasse in nome proprio, ma per conto dell’impresa cliente, i beni e servizi scelti dal dipendente.
In questo modello:
Agenzia Viaggi / Tour Operator → piattaforma welfare → datore di lavoro → dipendente
L’Agenzia Viaggi emette pertanto la fattura 74-ter alla società che gestisce il welfare, e non direttamente al dipendente.
La società di welfare dovrà poi trasferire al datore di lavoro gli effetti dell’acquisto, mantenendo il medesimo regime speciale. L’Agenzia delle Entrate afferma espressamente che l’operazione deve essere ribaltata al datore di lavoro rispettando il regime speciale dell’art. 74-ter.
Attenzione: non basta sapere chi effettua il pagamento
Questo principio non può però essere applicato automaticamente a tutte le piattaforme presenti sul mercato.
Occorre leggere il contratto.
La Risposta n. 10/2020 riguarda una precisa struttura contrattuale basata sul mandato senza rappresentanza. Una piattaforma potrebbe invece svolgere un ruolo diverso.
È quindi sbagliato impostare la fatturazione semplicemente sulla base del soggetto che esegue il bonifico.
Prima di emettere una fattura occorre verificare:
- chi acquista giuridicamente il servizio;
- quale ruolo ricopre la piattaforma;
- chi è il mandatario e chi è il mandante;
- quale quota viene pagata con il welfare;
- quale documento viene rilasciato al dipendente;
- se l’operazione rientra realmente nel 74-ter.
È proprio su questi passaggi che, nella pratica quotidiana, si concentrano molti degli errori nelle Agenzie Viaggi e nei Tour Operator.
Il ribaltamento dalla piattaforma al datore di lavoro
L’art. 3, comma 3, del D.P.R. 633/1972 stabilisce che le prestazioni ricevute o rese da un mandatario senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandatario e mandante.
Da qui nasce il cosiddetto ribaltamento del costo.
La piattaforma welfare acquista il servizio e successivamente trasferisce gli effetti dell’operazione al datore di lavoro.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che deve essere mantenuta, sotto il profilo oggettivo, la natura fiscale della prestazione. Lo stesso principio vale, ad esempio, per una prestazione esente: l’esenzione deve essere conservata nel rapporto tra mandatario e mandante.
Per il turismo organizzato significa che un’operazione acquisita in regime 74-ter viene ribaltata mantenendo il 74-ter.
Un esempio pratico
Un dipendente dispone di un credito welfare e sceglie sulla piattaforma un pacchetto turistico organizzato da un Tour Operator.
La piattaforma opera, secondo il proprio contratto, come mandatario senza rappresentanza del datore di lavoro.
Il Tour Operator dovrà verificare innanzitutto se il viaggio rientra effettivamente nel regime speciale IVA 74-ter.
Se la risposta è positiva:
- il regime dei voucher non sostituisce il 74-ter;
- il Tour Operator applica le normali regole del regime speciale;
- al verificarsi del momento impositivo emette fattura alla società welfare prevista dallo schema contrattuale;
- la fattura non espone separatamente l’IVA;
- la piattaforma ribalta l’operazione al datore di lavoro mantenendo il regime 74-ter;
- il successivo trasferimento del beneficio al dipendente è, nelle ipotesi considerate dall’Agenzia, normalmente fuori campo IVA.
Una procedura apparentemente semplice. Ma solo dopo avere correttamente qualificato tutti i rapporti.
Dal 2027 cambia il riferimento normativo
Un’ultima precisazione è utile per gli operatori.
Dal 1° gennaio 2027 il nuovo Testo unico IVA, approvato con D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, sostituirà numerosi riferimenti del D.P.R. 633/1972.
La disciplina oggi contenuta nell’art. 74-ter confluirà nell’art. 141 del Testo unico IVA. La regola relativa al momento impositivo — pagamento integrale oppure inizio del viaggio o soggiorno se precedente — è sostanzialmente riprodotta nel nuovo testo.
Per le operazioni effettuate nel 2026 continua invece a essere utilizzato il riferimento all’art. 74-ter del D.P.R. 633/1972.
Welfare e Agenzie Viaggi: perché serve una procedura corretta
Le vendite tramite welfare rappresentano un canale interessante per Agenzie Viaggi e Tour Operator, ma aggiungono un ulteriore soggetto a operazioni che sono già caratterizzate da una disciplina IVA particolare.
L’errore più frequente è ragionare soltanto sul pagamento: chi paga riceve la fattura. Nel welfare aziendale non è necessariamente così.
Occorre invece ricostruire il rapporto contrattuale, verificare il ruolo della piattaforma, identificare il committente fiscale e solo dopo stabilire intestazione, momento di emissione e regime IVA della fattura.
Lo Studio Benedetti, specializzato nella fiscalità di Agenzie Viaggi e Tour Operator, assiste gli operatori anche nella costruzione e verifica di queste procedure. L’obiettivo non è soltanto adempiere correttamente. È evitare IVA versata in eccesso, rettifiche successive e sanzioni, mantenendo sotto controllo l’intero ciclo amministrativo.
Per approfondire le regole generali del regime IVA delle Agenzie Viaggi è disponibile l’approfondimento dello Studio Benedetti dedicato al 74-ter. Regime IVA 74-ter – Studio Benedetti Su TravelFocus è inoltre disponibile una guida alle regole generali di applicazione del regime speciale IVA 74-ter. Regime IVA 74-ter: regole generali – TravelFocus
Riferimenti normativi e di prassi
D.P.R. 633/1972: artt. 3, comma 3; 6-bis; 6-ter; 6-quater; 21, comma 6; 74-ter.
Direttiva UE 2016/1065, disciplina IVA dei voucher.
D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 141, recepimento della disciplina dei buoni-corrispettivo.
Agenzia delle Entrate, Risposta n. 10 del 23 gennaio 2020, trattamento IVA dei beni e servizi oggetto di welfare aziendale.
Agenzia delle Entrate, Risposta n. 338 del 10 settembre 2020, welfare voucher e detraibilità IVA.
D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, Testo unico IVA, art. 141, con efficacia dal 1° gennaio 2027.
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