Dal bagaglio personale gratuito alle nuove regole per rimborsi, ritardi e coincidenze, fino alle tutele per famiglie e persone con disabilità: dal 23 ottobre 2027 cambiano i diritti di chi viaggia in aereo nell’Unione europea.
Dopo oltre un decennio di negoziati, l’Unione europea ha aggiornato le norme a tutela dei passeggeri aerei. Le novità sono contenute nel Regolamento (UE) 2026/2202, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 2 ottobre 2026 e applicabile dal 23 ottobre 2027. Il provvedimento interviene sulle regole introdotte dal Regolamento 261/2004, precisando e rafforzando diversi diritti dei viaggiatori.
Le disposizioni riguarderanno i voli in partenza da un aeroporto dell’UE, anche quando operati da compagnie extra-Ue. Per i voli che partono da Paesi terzi, invece, le tutele si applicheranno quando il vettore è europeo. Vediamo tutti i dettagli.
Bagagli, imbarco e prenotazioni: cosa cambia per i voli dal 2027
Una delle novità principali riguarda il bagaglio personale in cabina. Il passeggero potrà portare gratuitamente una borsa fino a 40×30×15 centimetri o comunque sistemabile sotto il sedile. Il trolley da collocare nelle cappelliere potrà invece restare a pagamento, ma in fase di prenotazione la compagnia dovrà mostrare per prima la tariffa che comprende biglietto e trolley. Se, per mancanza di spazio o cambio, il bagaglio viene trasferito in stiva al check-in, non potrà essere richiesto un supplemento.
Prima dell’acquisto dovranno inoltre essere comunicati con chiarezza numero, peso e dimensioni dei bagagli ammessi e i costi previsti per eventuali oggetti particolari. Gli strumenti musicali potranno viaggiare in cabina quando dimensioni e sicurezza lo consentono; per quelli più ingombranti sarà possibile acquistare un posto aggiuntivo.
Per i bagagli smarriti o danneggiati il reclamo dovrà essere presentato sette giorni dalla riconsegna in caso di danno e 21 giorni in caso di ritardo. Le compagnie dovranno inoltre avvisare entro 96 ore dalla fine del viaggio i passeggeri potenzialmente aventi diritto a una compensazione e garantire canali gratuiti per richieste e reclami, senza obbligare a utilizzare app, account o numeri telefonici a pagamento.
Novità anche per l’imbarco
Cambiano anche alcune regole per l’imbarco. Sarà possibile utilizzare una carta d’imbarco cartacea stampata autonomamente e non potrà essere imposto l’uso dell’app della compagnia o la creazione di un account. Dopo il check-in online, chi si ritrova con il telefono scarico potrà chiedere gratuitamente la stampa della carta in aeroporto.
Un errore nel nome non potrà automaticamente impedire di partire: se segnalato almeno 48 ore prima, dovrà essere consentita almeno una correzione gratuita.
Ritardi e cancellazioni: rimborsi, assistenza e riprotezione
Per un ritardo aereo superiore a tre ore all’arrivo, la compensazione potrà essere di 250, 400 o 600 euro, in base alla distanza e alla tipologia della tratta. Per i voli più lunghi i 600 euro potranno essere ridotti a 300 nei casi previsti, mentre l’indennizzo potrà essere escluso quando il vettore dimostra l’esistenza di circostanze eccezionali direttamente collegate al disservizio.
Dopo cinque ore di ritardo sarà possibile rinunciare al viaggio e ottenere il rimborso del biglietto aereo delle tratte non effettuate. Se il viaggio non ha più ragione di essere compiuto, potranno essere rimborsate anche le tratte già percorse, con eventuale ritorno al punto di partenza.
In caso di volo cancellato si potrà scegliere tra rimborso e riprotezione. Il rimborso dovrà arrivare entro sette giorni di calendario. La riprotezione potrà avvenire anche con un’altra compagnia, un percorso diverso, un altro aeroporto oppure, quando utile, in treno o autobus. Se entro tre ore non viene proposta una soluzione, il passeggero potrà organizzarsi autonomamente e chiedere il rimborso delle spese necessarie e ragionevoli, entro i limiti stabiliti dal regolamento. L’uso di servizi Fast Track può aiutare a velocizzare il viaggio in questi casi.
Più dettagliata anche l’assistenza: quando dovuta, saranno previsti ristoro ogni due ore, un pasto dopo tre ore e successivamente ogni cinque, fino a tre pasti al giorno, oltre a connessione Internet e due telefonate. Se serve pernottare, i trasferimenti verso l’hotel saranno a carico del vettore, con specifiche limitazioni in presenza di circostanze eccezionali.
Novità anche per gli aerei bloccati a terra: negli aeroporti Ue i passeggeri non potranno essere trattenuti a bordo per oltre due ore, salvo particolari esigenze di sicurezza, immigrazione o traffico aereo. Durante l’attesa dovranno essere garantiti acqua potabile, servizi igienici e una temperatura adeguata.
Coincidenze perse e overbooking: le nuove tutele
Quando più voli fanno parte dello stesso contratto e un problema sulla prima tratta provoca la perdita della coincidenza, il vettore dovrà garantire assistenza e riprotezione. Se non viene trovata una soluzione entro cinque ore, scatterà anche il diritto al rimborso. Un arrivo alla destinazione finale con oltre tre ore di ritardo potrà inoltre dare diritto alla compensazione.
Diverso il caso dei voli acquistati con contratti separati: prima della vendita dovrà essere indicato chiaramente che la perdita del volo successivo può escludere alcune delle tutele previste per le coincidenze.
Se andata e ritorno appartengono allo stesso contratto, inoltre, non prendere il volo di andata non potrà comportare automaticamente la cancellazione del ritorno o costi aggiuntivi.
In caso di overbooking, chi ha una prenotazione valida ma viene lasciato a terra potrà avere diritto, a seconda della tratta, a una compensazione di 250, 400 o 600 euro, oltre all’assistenza e alla scelta tra rimborso e viaggio alternativo.
Più tutele per famiglie e persone con disabilità
Le nuove norme intervengono anche sui posti a bordo. Chi viaggia con un minore di 14 anni o con una persona che necessita di specifica assistenza dovrà poter sedere gratuitamente accanto alla persona accompagnata. Passeggini e carrozzine potranno essere utilizzati senza costi fino al gate o alla porta dell’aereo. Le persone con disabilità o mobilità ridotta avranno inoltre priorità nell’assistenza e nella riprotezione.
In caso di perdita, danneggiamento o ritardata restituzione degli ausili per la mobilità, la compagnia dovrà mettere a disposizione un sostituto e sarà previsto il risarcimento integrale del danno. Specifiche tutele riguarderanno anche i cani da assistenza.
Per alcune categorie particolarmente vulnerabili – tra cui persone con disabilità o mobilità ridotta, donne incinte, lattanti, minori non accompagnati e persone che necessitano di assistenza medica – non si applicherà inoltre il limite di tre notti all’assistenza alberghiera previsto in determinate circostanze eccezionali.
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