L’Autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, AMLA, ha completato tre importanti progetti di norme tecniche di regolamentazione destinati a precisare come imprese e professionisti dovranno applicare alcuni degli obblighi previsti dal nuovo sistema antiriciclaggio europeo.
La novità è stata annunciata con un comunicato del 1° ottobre 2026.
I tre Regulatory Technical Standards (RTS) riguardano:
- l’individuazione dei rapporti d’affari e delle operazioni occasionali,
- le modalità di adeguata verifica della clientela
- e i presidi antiriciclaggio applicabili a livello di gruppo.
AMLA ha ora trasmesso i testi definitivi alla Commissione europea.
Tra gli aspetti di maggiore interesse per professionisti e intermediari vi è la disciplina dell’identificazione a distanza, che può comprendere, in determinate condizioni, anche strumenti di videoidentificazione.
Attenzione, però: i documenti pubblicati dall’AMLA non sono ancora norme direttamente applicabili.
Prima che le nuove regole diventino vincolanti deve completarsi l’iter europeo di adozione.
1) AMLA approva tre progetti definitivi di RTS antiriciclaggio
Secondo quanto comunicato dall’Autorità europea, gli standard sono stati elaborati dopo le consultazioni con autorità nazionali, operatori e altri stakeholder e hanno l’obiettivo di costruire un quadro europeo più uniforme per l’applicazione degli obblighi AML/CFT.
AMLA individua tre aree principali di intervento:
- La prima riguarda rapporti d’affari, operazioni occasionali e operazioni collegate. Le norme tecniche dovranno consentire ai soggetti obbligati di distinguere in modo uniforme le diverse fattispecie e, di conseguenza, di stabilire quando devono essere effettuati i controlli sulla clientela.
- La seconda, particolarmente rilevante per professionisti e intermediari, riguarda la customer due diligence, ossia l’adeguata verifica. Gli RTS stabiliscono quali informazioni devono essere raccolte e verificate e disciplinano, tra l’altro, le misure proporzionate nei casi a rischio più basso, l’identificazione non in presenza, l’identificazione elettronica e i controlli sulle persone politicamente esposte, sui loro familiari e sui soggetti strettamente collegati.
- Il terzo standard disciplina invece i presidi antiriciclaggio a livello di gruppo, con indicazioni su governance, gestione del rischio, controlli interni e condivisione sicura delle informazioni.
L’obiettivo dichiarato dall’AMLA è quello di fornire sia ai soggetti obbligati sia alle autorità di vigilanza criteri più chiari e omogenei, rafforzando i controlli senza abbandonare il principio di proporzionalità e dell’approccio basato sul rischio.
2) Adeguata verifica: perché è importante la videoidentificazione
Uno dei passaggi più significativi riguarda l’identificazione del cliente quando questa non avviene fisicamente in presenza.
Il nuovo standard sull’adeguata verifica, predisposto in attuazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento UE 2024/1624, disciplina infatti anche le modalità di verifica a distanza e mediante strumenti elettronici.
La rilevanza pratica è evidente soprattutto per studi professionali, intermediari finanziari e altri soggetti obbligati che gestiscono un numero crescente di rapporti da remoto.
L’utilizzo della videoidentificazione, tuttavia, non significa che qualsiasi collegamento video possa automaticamente sostituire gli strumenti ordinari di identificazione.
Il principio seguito dall’AMLA resta quello dell’efficacia del controllo: il professionista o l’intermediario deve essere in grado di accertare che la persona sottoposta a verifica corrisponda effettivamente al titolare del documento, garantendo al tempo stesso l’affidabilità del processo, la sicurezza delle comunicazioni e la conservazione delle evidenze necessarie.
La disciplina si inserisce nell’impostazione generale perseguita da AMLA, secondo cui la verifica della clientela deve essere proporzionata al rischio e non trasformarsi in un insieme di adempimenti documentali applicati in modo puramente automatico.
Anche durante la fase di consultazione, AMLA aveva indicato come obiettivo quello di armonizzare i controlli tra settore finanziario e non finanziario mantenendo un approccio risk-sensitive.
3) Meno automatismi nei controlli antiriciclaggio
Gli standard assumono particolare rilievo anche perché chiariscono il rapporto tra obblighi di controllo e valutazione concreta del rischio.
Per l’adeguata verifica il principio non è quello di richiedere indiscriminatamente a ogni cliente lo stesso insieme di documenti e informazioni, ma di calibrare le misure in relazione alle caratteristiche del rapporto e al livello di rischio.
Lo stesso approccio riguarda l’individuazione dei rapporti d’affari e delle operazioni occasionali, elemento essenziale perché proprio da questa qualificazione dipende l’applicazione degli obblighi di customer due diligence.
AMLA aveva già spiegato durante le consultazioni che la distinzione tra rapporto d’affari e operazione occasionale costituisce una delle basi strutturali dell’intero sistema: individuare correttamente anche le operazioni collegate serve, tra l’altro, a impedire che le soglie previste per i controlli possano essere aggirate mediante il frazionamento delle operazioni.
4) Perché i nuovi RTS sono importanti per professionisti e intermediari
La portata della novità va oltre la sola possibilità di ricorrere all’identificazione a distanza.
Il regolamento UE 2024/1624 (AMLR) ha già fissato il nuovo quadro europeo antiriciclaggio.
Gli RTS servono ora a tradurre diverse disposizioni generali in regole tecniche operative, indicando in maniera più precisa come dovranno comportarsi i soggetti obbligati.
Questo passaggio è particolarmente importante perché il nuovo sistema europeo punta a ridurre le differenze applicative tra Stati membri.
Per commercialisti, consulenti, professionisti e intermediari significa avvicinarsi a un quadro nel quale molte modalità operative dell’adeguata verifica saranno definite secondo criteri comuni a livello UE.
La preparazione non riguarda quindi soltanto la modulistica, ma anche procedure interne, strumenti informatici, sistemi di identificazione del cliente, controlli sulle persone politicamente esposte, formazione del personale e gestione delle informazioni.
Gli RTS AMLA sono già in vigore?
No. Questo è il punto centrale da tenere presente dopo il comunicato del 1° ottobre.
AMLA ha concluso il proprio lavoro tecnico e ha trasmesso alla Commissione europea i progetti definitivi di RTS, ma questa trasmissione non equivale all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Il prossimo passaggio spetta alla Commissione europea, alla quale il regolamento UE 2024/1620 attribuisce il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione.
Il percorso può essere sintetizzato così:
AMLA approva il progetto definitivo → trasmissione alla Commissione europea → adozione dell’RTS da parte della Commissione → controllo di Parlamento europeo e Consiglio → pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE → entrata in vigore → applicazione secondo i termini previsti.
5) Cosa succede dopo l’adozione della Commissione europea
Anche dopo l’adozione da parte della Commissione esiste un ulteriore passaggio istituzionale.
L’articolo 51 del regolamento UE 2024/1620 prevede che Parlamento europeo e Consiglio possano sollevare obiezioni entro tre mesi dalla notifica dell’RTS adottato dalla Commissione. Il termine può essere prorogato di ulteriori tre mesi su iniziativa di una delle due istituzioni.
Se allo scadere del termine né il Parlamento né il Consiglio sollevano obiezioni, la norma tecnica viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore nella data indicata nell’atto.
L’entrata in vigore può anche avvenire anticipatamente qualora Parlamento e Consiglio comunichino entrambi alla Commissione di non voler presentare obiezioni.
Al contrario, se una delle due istituzioni presenta un’obiezione entro il termine previsto, l’RTS non entra in vigore.
È quindi prematuro considerare i documenti AMLA del 1° ottobre come nuovi obblighi già operativi.
Quando si applicheranno le nuove regole
Nel comunicato AMLA propone che i nuovi standard trovino applicazione sei mesi dopo la loro entrata in vigore.
Per agenti calcistici e società calcistiche professionistiche viene invece indicata la data del 10 luglio 2029.
La tempistica definitiva dovrà comunque essere verificata sul testo degli atti che saranno adottati e successivamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Nel frattempo, per i soggetti obbligati la pubblicazione dei draft definitivi rappresenta un’indicazione importante della direzione verso cui si sta muovendo la disciplina europea.
Professionisti e intermediari possono quindi iniziare a verificare se procedure, sistemi di identificazione a distanza, controlli interni e formazione siano compatibili con l’impostazione definita dall’AMLA, ferma restando la necessità di attendere l’adozione definitiva delle norme tecniche prima di considerare operative le nuove prescrizioni.
FAQ
La videoidentificazione è già utilizzabile in base ai nuovi RTS AMLA?
I documenti pubblicati il 1° ottobre 2026 sono progetti definitivi di norme tecniche, non ancora RTS in vigore. La possibilità e le condizioni di utilizzo dovranno essere valutate anche alla luce della disciplina vigente fino all’entrata in applicazione delle nuove norme.
Chi deve approvare definitivamente gli RTS antiriciclaggio?
I progetti predisposti dall’AMLA devono essere adottati dalla Commissione europea. Successivamente Parlamento europeo e Consiglio dispongono, in via ordinaria, di tre mesi per presentare eventuali obiezioni.
Quando diventeranno applicabili?
AMLA propone un’applicazione sei mesi dopo l’entrata in vigore degli RTS. Prima sono necessari l’adozione da parte della Commissione, il controllo di Parlamento e Consiglio e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale UE.
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