Più tutele in caso di ritardi e cancellazioni dei voli, nuove regole sui rimborsi e maggiore chiarezza sugli obblighi delle compagnie aeree. Come cambia il quadro europeo dei diritti dei passeggeri con il nuovo regolamento UE applicabile dal 23 ottobre 2027.
Dal 2027 i diritti per chi viaggia in aereo nell’Unione europea saranno più facili e comprensibili. Bagaglio a mano, carta d’imbarco, ritardi, cancellazioni e rimborsi: il nuovo regolamento UE riscrive le regole per i passeggeri e introduce nuove tutele nei rapporti con le compagnie. Le disposizioni per i voli, approvate dopo un lungo iter durato 13 anni, entreranno in applicazione dal 23 ottobre 2027.
Bagaglio a mano: cosa sarà gratuito
Una delle novità più attese riguarda il bagaglio. In realtà non ci sono stati i cambiamenti radicali che molti si aspettavano. Il nuovo regolamento stabilisce che ogni passeggero potrà portare gratuitamente a bordo un oggetto personale, come una borsa o uno zaino, con dimensioni massime di 40×30×15 centimetri, da sistemare sotto il sedile, cosa che già accade per molte compagnie.
Non viene invece introdotta una misura europea unica per il trolley da cabina. Le compagnie mantengono la possibilità di stabilire le proprie condizioni e i propri prezzi, ma dovranno indicare in modo trasparente il costo del bagaglio a mano durante la prenotazione. Questo consentirà di confrontare più facilmente le tariffe tra compagnie e piattaforme di vendita.
Anche eventuali limiti di peso dell’oggetto personale potranno essere stabiliti dalle compagnie, ma dovranno essere ragionevoli. Restano inoltre valide le norme di sicurezza sul trasporto dei bagagli non registrati.
Carta d’imbarco, niente costi aggiuntivi per la versione stampata
Nuove tutele anche per la carta d’imbarco. Lo chiedevano in tanti: il passeggero non potrà essere respinto perché utilizza una versione cartacea della carta digitale, purché sia chiara e leggibile dai sistemi di controllo.
Le compagnie non potranno inoltre imporre un costo aggiuntivo per la stampa della carta d’imbarco quando il passeggero ha già effettuato il check-in. Non sarà obbligatorio possedere un account o una specifica applicazione per ottenere e stampare la carta.
Errori nel nome, una correzione gratuita
Novità anche per chi si accorge di aver commesso un errore nella prenotazione. Le nuove regole prevedono maggiore tutela per le correzioni dei dati del passeggero, evitando che un semplice errore nel nome si trasformi automaticamente in un costo aggiuntivo o addirittura nel mancato imbarco.
La disciplina punta infatti a consentire la correzione gratuita almeno una volta e almeno 48 ore prima, secondo le condizioni e i termini previsti dalla normativa, per evitare che piccoli errori formali comportino la necessità di acquistare un nuovo biglietto.
Ritardi e cancellazioni, confermati gli indennizzi
Il principio degli indennizzi per i ritardi viene confermato. Il passeggero può chiedere una compensazione quando arriva alla destinazione finale con un ritardo superiore a tre ore, salvo che la compagnia dimostri che il disservizio dipende da circostanze eccezionali previste dal regolamento.
Gli importi restano legati alla distanza del volo: 250 euro per le tratte fino a 1.500 chilometri, 400 euro per i voli tra 1.500 e 3.500 chilometri e per determinate tratte interne all’Ue, 600 euro per le distanze superiori. Per i voli più lunghi, l’indennizzo può essere ridotto a 300 euro quando la riprotezione consente di arrivare entro determinati tempi. Le nuove norme precisano anche cosa debba essere considerato una circostanza eccezionale, con l’obiettivo di ridurre le differenze di interpretazione tra compagnie e Paesi.
Una delle novità più concrete riguarda il ritardo alla partenza. Quando raggiunge le cinque ore, il passeggero può rinunciare al viaggio e chiedere il rimborso del biglietto.
Il rimborso riguarda anche le commissioni dell’intermediario per le tratte non effettuate. Se il ritardo rende inutile il viaggio già iniziato, possono essere rimborsate anche le parti già percorse e, quando necessario, può essere previsto il ritorno al punto di partenza.
Cancellazione del volo, rimborso o nuova soluzione
In caso di cancellazione il passeggero potrà scegliere tra rimborso e riprotezione verso la destinazione finale.
La compagnia potrà proporre un altro volo, anche operato da un vettore diverso, un itinerario alternativo oppure, quando possibile, un collegamento ferroviario o in autobus. L’obiettivo è arrivare alla destinazione nel minor tempo possibile.
Se la compagnia non offre una soluzione entro tre ore, il passeggero potrà organizzare autonomamente il viaggio alternativo e chiedere il rimborso delle spese necessarie e ragionevoli, fino al limite previsto dal regolamento. Il rimborso del biglietto dovrà essere effettuato entro sette giorni di calendario.
Voucher, il passeggero può rifiutarlo
Le compagnie potranno continuare a proporre voucher in alternativa al rimborso in denaro, ma il passeggero dovrà accettare esplicitamente questa modalità.
Il voucher potrà avere una durata di 12 mesi, con possibilità di proroga una volta per altri 12 mesi. Alla scadenza, l’eventuale importo residuo dovrà essere restituito secondo le modalità previste dalle nuove regole.
Assistenza, pasti, comunicazioni e hotel
In caso di ritardo, cancellazione o negato imbarco, quando scatta il diritto all’assistenza la compagnia dovrà garantire ai passeggeri ristoro, pasti e comunicazioni secondo tempi prestabiliti. Sono previste forme di assistenza durante l’attesa e, quando necessario, anche il pernottamento in hotel e il trasferimento tra aeroporto e struttura.
Se la compagnia non fornisce direttamente l’assistenza prevista, il passeggero potrà sostenere le spese necessarie e proporzionate e chiederne successivamente il rimborso, conservando naturalmente ricevute e documentazione.
In presenza di circostanze eccezionali inevitabili, l’obbligo di sistemazione in hotel potrà essere limitato a tre notti. La limitazione non si applicherà alle persone con specifiche esigenze, comprese quelle con disabilità o mobilità ridotta, le donne in gravidanza, i neonati, i minori non accompagnati e alcune categorie di passeggeri che necessitano di assistenza medica.
Aereo fermo a terra, massimo due ore a bordo
Anche l’attesa a bordo viene disciplinata. In caso di ritardo prolungato mentre l’aereo è ancora fermo a terra, i passeggeri non potranno essere trattenuti a bordo per più di due ore, salvo situazioni legate alla sicurezza, all’immigrazione o al controllo del traffico aereo.
Durante l’attesa dovranno comunque essere garantite condizioni adeguate, compresi acqua potabile, servizi igienici e una temperatura appropriata.
Gli aeroporti dell’Ue dovranno inoltre mettere gratuitamente a disposizione dei viaggiatori acqua potabile e punti per la ricarica di smartphone, computer e altri dispositivi elettronici.
Coincidenze, più tutele se la compagnia non riprotegge
Il nuovo regolamento introduce anche un diritto alla self-rerouting. Se la compagnia non riesce a garantire una riprotezione entro tre ore, il passeggero potrà organizzare autonomamente un viaggio alternativo e chiedere il rimborso delle spese sostenute, entro i limiti stabiliti.
Il rimborso potrà arrivare fino al 400% del prezzo complessivo del biglietto, con un tetto massimo fissato dal regolamento, e dovrà essere effettuato entro 14 giorni di calendario.
Attenzione, però, ai biglietti acquistati separatamente: le tutele per le coincidenze possono essere diverse quando le tratte non fanno parte dello stesso contratto di trasporto.
Niente più “no-show” sul volo di ritorno
Una novità importante riguarda chi non utilizza la prima tratta di un viaggio di andata e ritorno.
Le compagnie non potranno più impedire al passeggero di utilizzare il volo di ritorno semplicemente perché non ha preso quello di andata nell’ambito dello stesso contratto di trasporto. Non potranno inoltre applicare un supplemento per consentire l’imbarco sulla tratta successiva.
Famiglie, bambini e passeggini
Per le famiglie arriva una tutela particolarmente rilevante: i bambini di età inferiore ai 14 anni dovranno poter essere sistemati vicino all’adulto che li accompagna senza costi aggiuntivi, secondo le condizioni previste dalla normativa.
Anche i passeggini e le carrozzine avranno maggiore tutela. Le famiglie potranno portarli fino al gate e, quando possibile, riceverli nuovamente alla porta dell’aereo all’arrivo.
Passeggeri con disabilità e mobilità ridotta
Il nuovo regolamento rafforza le garanzie per le persone con disabilità o mobilità ridotta. In particolare, sarà riconosciuto il diritto alla compensazione quando un passeggero perde un volo o una coincidenza a causa di un’assistenza inadeguata in aeroporto. Maggiore protezione viene prevista anche per sedie a rotelle e altri ausili essenziali per la mobilità, in caso di perdita, distruzione o danneggiamento.
Bagagli smarriti, danneggiati o consegnati in ritardo
Le nuove norme intervengono anche sulla gestione dei bagagli registrati. In caso di bagaglio smarrito, danneggiato o consegnato in ritardo, il passeggero potrà presentare il reclamo attraverso procedure più uniformi. Restano inoltre le responsabilità del vettore previste dalle regole internazionali sul trasporto aereo e dalla Convenzione di Montreal.
Per il bagaglio danneggiato il termine per la contestazione è di sette giorni, mentre per quello consegnato in ritardo il reclamo deve essere presentato entro 21 giorni dalla riconsegna.
Overbooking, cosa succede se viene negato l’imbarco
Le nuove regole confermano le tutele per chi si vede negare l’imbarco per motivi legati all’overbooking. La compagnia dovrà offrire al passeggero la scelta tra rimborso e riprotezione e garantire l’assistenza prevista. In caso di negato imbarco contro la volontà del passeggero, resta inoltre il diritto alla compensazione economica.
Declassamento, previsto un rimborso
Se il passeggero viene sistemato in una classe inferiore rispetto a quella acquistata, avrà diritto a un rimborso calcolato in percentuale sul prezzo del biglietto e legato alla distanza del volo.
Al contrario, quando la compagnia assegna un posto in una classe superiore, il passeggero non dovrà pagare alcun supplemento.
Strumenti musicali e altri oggetti particolari
Il nuovo quadro disciplina anche il trasporto di strumenti musicali e altri oggetti che richiedono condizioni particolari.
Le compagnie potranno prevedere regole specifiche per il trasporto in cabina, compresa la possibilità di acquistare un posto aggiuntivo quando le dimensioni dello strumento lo rendono necessario.
Reclami, fino a nove mesi per chiedere la compensazione
Cambiano anche i tempi per far valere i propri diritti. Il passeggero avrà nove mesi per presentare una richiesta di compensazione.
Per i reclami è invece previsto un termine di 12 mesi. Le compagnie dovranno inoltre fornire informazioni più chiare sulle procedure da seguire e, in caso di disservizio, informare proattivamente i passeggeri sui loro diritti e sulle modalità per chiedere la compensazione.
Anche i servizi di assistenza telefonica dovranno essere organizzati in modo da non trasformare in un ulteriore costo le richieste relative a rimborsi, compensazioni, assistenza e reclami.
Quando entreranno in vigore le nuove regole
Il regolamento europeo entrerà formalmente in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione, ma le nuove disposizioni saranno applicabili dal 23 ottobre 2027. Fino a quella data continueranno quindi ad applicarsi le regole attualmente in vigore: rappresenta il primo grande aggiornamento del sistema europeo dei diritti dei passeggeri aerei dopo oltre vent’anni e nasce da un negoziato durato 13 anni.
La riforma punta soprattutto a rendere più semplice per il passeggero capire i suoi diritti e come farli valere. Purtroppo non tutte le novità significano necessariamente un biglietto più economico o un trolley gratuito per tutti: le compagnie conserveranno margini nella definizione delle tariffe e delle condizioni di trasporto. La principale differenza sarà nella trasparenza dei costi e nell’uniformità delle tutele, con procedure più definite quando il viaggio subisce un imprevisto.
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