La nuova circolare raccoglie in un unico quadro norme, chiarimenti e casi applicativi, illustrando accesso, rinnovo, vantaggi, cause di esclusione e le principali novità del 2026.
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 8/2026 del 6 ottobre, fornisce una rassegna sistematica degli elementi che disciplinano il concordato preventivo biennale, raccogliendo in maniera unitaria tutti i principi presenti in diverse fonti. Un’esigenza particolarmente avvertita per un istituto che si fonda sulla collaborazione tra Fisco e contribuente e nel quale la certezza interpretativa assume un ruolo centrale al pari delle regole sostanziali che ne disciplinano il funzionamento.
Il concordato preventivo biennale è uno strumento che sposta il rapporto con l’amministrazione finanziaria da una dimensione prevalentemente di controllo a una logica di cooperazione preventiva.
Il meccanismo dell’istituto è a due fasi: l’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati dichiarati, delle risultanze Isa, delle informazioni presenti nelle banche dati pubbliche e delle proiezioni economiche settoriali, formula una proposta di reddito e di valore della produzione netta per i due anni successivi. Il contribuente può decidere di accettarla e impegnarsi a dichiarare quegli importi indipendentemente dai risultati effettivamente realizzati nel biennio.
Si tratta di una sorta di “patto fiscale” che offre stabilità e certezza: se il reddito reale sarà superiore a quello concordato, il vantaggio sarà del contribuente; se sarà inferiore, salvo specifiche circostanze eccezionali, il contribuente dovrà comunque assolvere gli obblighi fiscali sulla base del reddito concordato.
La circolare che sistematizza due anni di prassi amministrativa
Il Cpb, come detto, è uno degli strumenti cardine per consolidare un modello di relazione tra Fisco e contribuente fondato sulla collaborazione preventiva e sulla prevedibilità del prelievo e, proprio per la sua assoluta novità, ha richiesto, nei primi anni di funzionamento, una continua attività interpretativa da parte dell’Amministrazione finanziaria.
La circolare odierna rappresenta, pertanto, un documento che rende disponibile “una rassegna sistematica” degli elementi disciplinanti l’istituto del CPB, raccogliendo in maniera unitaria principi che fino ad oggi risultavano distribuiti in molteplici fonti (circolari, FAQ, ecc.), consentendo a contribuenti, professionisti e uffici di disporre di un quadro organico e coordinato degli orientamenti maturati dall’Agenzia.
La scelta appare coerente con la natura stessa del concordato; trattandosi di un istituto fondato sulla collaborazione tra Fisco e contribuente, la certezza interpretativa costituisce un elemento essenziale tanto quanto la disciplina sostanziale.
La circolare richiama i contenuti ancora attuali delle precedenti circolari n. 18/E del 2024 e n. 9/E del 2025 ed è strutturata in due parti:
- il corpo della circolare, in cui viene illustrato l’istituto e fornita una disamina degli ultimi interventi normativi, integrando la trattazione su specifici temi riguardanti il funzionamento dell’istituto con il richiamo ai principali chiarimenti dell’Agenzia
- un’Appendice, contenuta nell’allegato, in cui sono raccolte e sistematizzate le soluzioni interpretative fornite dall’Agenzia che costituiscono quell’ampio ventaglio di soluzioni a questioni particolarmente complesse che hanno delineato in questi ultimi anni la disciplina del Cpb.
Le regole per aderire per il biennio 2026-2027
Il documento di prassi illustra in modo sistematico tutti gli aspetti fondamentali dell’istituto, introdotto dal decreto CPB al fine di favorire l’adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi: dai requisiti per l’accesso, alle modalità di adesione, passando per cause di esclusione e decadenza, effetti e modalità di determinazione degli acconti.
Gli unici elementi di novità relativi alla disciplina del CPB trattati nella circolare riguardano le disposizioni di più recente approvazione.
Si fa, in particolare, riferimento alle modifiche introdotte dagli articoli 7 e 7-bis del Dl n. 38/2026 e, soprattutto, a quelle introdotte dall’articolo 28 del Dlgs n. 148/2026 (decreto Omnibus).
Per quanto riguarda le modifiche introdotte dagli articoli 7 e 7-bis del Dl n. 38/2026, esse riguardano:
- l’introduzione, all’articolo 9 del decreto CPB, comma 3-bis, delle lettere c-bis e c-ter, con cui sono stati previsti limiti alle proposte di CPB anche per i contribuenti con i punteggi di affidabilità più bassi (vale la pena ricordare che il comma 3-bis in commento prevedeva, prima della modifica normativa, alcune limitazioni per le proposte di concordato per i soli contribuenti con punteggi di affidabilità ISA superiore a 8). In particolare, nel nuovo comma 3-bis sono stati fissati ulteriori limiti (del 30% per i soggetti con punteggio ISA tra 6 e 8 e del 35% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 6) che la proposta non può superare rispetto al corrispondente reddito dichiarato dal contribuente nel periodo d’imposta antecedente a quello cui la proposta si riferisce, rettificato in base a quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del decreto CPB (nella tabella mostrata di seguito sono riassunti i limiti che, alla luce delle recenti modifiche, la proposta di CPB non può superare rispetto al corrispondente reddito o VPN dichiarato dal contribuente nel periodo d’imposta di riferimento)
- l’esclusione dal reddito d’impresa concordato della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, riconducibili al cosiddetto iperammortamento (modifica dell’articolo 16, comma 1, del decreto Cpb)
- per il solo biennio 2026-2027, il differimento del termine per aderire alla proposta di concordato al 31 ottobre 2026 o all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Limiti che la proposta di Cpb non può superare
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Punteggio Isa |
Limite della proposta Cpb rispetto al periodo di riferimento |
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pari a 10 |
10% |
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pari o superiore a 9 ma inferiore a 10 |
15% |
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pari o superiore a 8 ma inferiore a 9 |
25% |
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pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 |
30% |
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pari o superiore a 1 ma inferiore a 6 |
35% |
Per quanto riguarda invece le novità introdotte dall’articolo 28 del decreto Omnibus, esse riguardano le seguenti modifiche del decreto Cpb che troveranno applicazione a decorrere dalle adesioni per il biennio 2026-2027.
Requisiti per l’accesso al Cpb e relative cause di esclusione (articoli 10 e 11)
Il decreto Omnibus ha previsto l’introduzione di due nuovi commi, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del decreto Cpb, che dispongono l’adesione al Cpb in assenza dei requisiti all’articolo 10, ovvero, in presenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 11, è priva di effetti. Al riguardo nella circolare si precisa che, a seguito di tale modifica, l’adesione al Cpb da parte del contribuente in mancanza dei requisiti necessari o in presenza di cause di esclusione, non comporta più l’ipotesi di decadenza, ma, nei suoi confronti, l’adesione al Cpb deve essere ritenuta come mai avvenuta.
Il decreto Omnibus è anche intervenuto:
- sulla lettera b-quater) dell’articolo 11 stabilendo che, nelle sole ipotesi di rinnovo dell’adesione al concordato, non sussiste una causa di esclusione in caso di ingresso di soci o associati che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir, ovvero abbiano conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro.
- sulle lettere b-quinquies) e b-sexies) del medesimo articolo 11, disponendo che laddove le associazioni e società tra professionisti o avvocati esercitino attività economiche non riconducibili a quelle del medesimo ISA applicato individualmente dal socio o dall’associato, non si configuri alcuna ipotesi di esclusione.
Rinnovo del concordato (articolo 14)
L’articolo 14 del decreto Cpb è stato modificato al fine di potenziare gli effetti premiali derivanti dal regime del Cpb per i contribuenti che decidono di rinnovare l’adesione anche per un secondo biennio. Nello specifico, mediante l’aggiunta del comma 1-bis, è previsto che, in caso di rinnovo del concordato, in sostituzione dei benefici rispettivamente indicati alle lettere a), b) ed e) dell’articolo 9-bis comma 11, del decreto Isa, siano riconosciuti i seguenti:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 100.000 euro annui (Iva) e a 70.000 euro annui (imposte dirette e Irap), in luogo delle soglie pari rispettivamente a 70.000 euro e 50.000 euro; l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 100.000 euro annui (in luogo di 70.000);l’anticipazione di due anni (anziché di un anno), dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti per le dirette e l’Iva.
Inoltre, per coloro che decidono di rinnovare l’adesione al Cpb è prevista la possibilità di ricorrere ai pagamenti rateali per il versamento delle somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte senza dover pagare gli interessi.
Sul tema, vale la pena evidenziare anche la possibilità, sulla base di quanto previsto dall’art. 29 del decreto Omnibus, offerta ai contribuenti che rinnovano il Cpb per il biennio 2026-2027 di aderire al ravvedimento speciale delle annualità pregresse (dal 2020 al 2023), mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi delle relative addizionali e dell’Irap.
Rilevanza delle basi imponibili concordate (articolo 19)
Le modifiche all’articolo 19 hanno la finalità di riorganizzare, razionalizzandole, le casistiche che comportano la decadenza dal Cpb derivanti da infedeltà dichiarative, introducendo la regola generale in base alla quale gli errori o le omissioni relativi ai dati contenuti nella dichiarazione dei redditi o comunicati nella proposta di concordato non comportano la decadenza dal concordato medesimo, laddove le stesse siano regolarizzate mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa e le correlate sanzioni siano definite mediante l’istituto del ravvedimento operoso (ferme restando alcune limitazioni previste per le violazioni penali e i dati comunicati con il modello Isa).
In tali casi, mediante i medesimi strumenti (dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso delle correlate sanzioni), il contribuente comunica e ridetermina il reddito o il Vpn concordati sulla base dei dati modificati o integrati, e definisce le relative sanzioni.
In questo modo, l’accordo a cui si è prestata adesione nei termini di cui all’articolo 9 del decreto CPB viene allineato ai dati indicati dal contribuente nella dichiarazione integrativa presentata ai fini del ravvedimento operoso, evitando, quindi, che lo stesso contribuente resti vincolato a un reddito o un valore della produzione concordati sulla base di dati non corretti.
Determinazione degli acconti (articolo 20)
Le disposizioni del decreto Omnibus sono intervenute anche sull’articolo 20 del decreto Cpb, prevedendo, per i contribuenti che decidono di rinnovare l’adesione al concordato, la possibilità di determinare gli acconti con il metodo cosiddetto “storico” senza applicare la maggiorazione prevista dalla stessa norma.
Cessazione del concordato (articolo 21)
Specularmente a quanto avvenuto per le cause di esclusione, il decreto Omnibus è intervenuto anche sulle cause di cessazione di cui:
- alla lettera b-ter), dell’articolo 21, stabilendo che, in ipotesi di rinnovo dell’adesione al concordato, sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale di cui alla citata lettera, in caso di ingresso di soci o associati che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir, ovvero abbiano conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro
- alle lettere b-quinquies) e b-sexies), dell’articolo 21, disponendo che non si configurino le ipotesi di cessazione laddove le associazioni e società tra professionisti o avvocati esercitino attività economiche non riconducibili a quelle del medesimo Isa applicato individualmente dal socio o dall’associato.
Decadenza del concordato (articolo 22)
Con il decreto Omnibus il legislatore ha voluto inoltre modificare il contesto di riferimento che porta alla cessazione degli effetti del concordato per entrambi i suoi periodi di imposta. Sulla base di tali modifiche, nel novellato l’articolo 22 del decreto Cpb viene ridefinito l’ambito di applicazione delle ipotesi di decadenza derivante dalla notifica di un atto di accertamento (articolo 22, comma 1, lettera a)) e da errori od omissioni riguardanti i dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato (articolo 22, comma 1, lettere b) e c)).
La modifica dell’articolo 22 del decreto Cpb ha sostanzialmente previsto che:
- in presenza di errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato (ad eccezione dei dati indicati nel modello Isa e dei casi di violazioni penali) la decadenza dal concordato può avvenire solo se ne è seguito un accertamento
- non sia più prevista la decadenza dal Cpb nei casi in cui all’atto dell’adesione vi sia stata carenza dei requisiti richiesti ovvero la sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 11 del decreto Cpb.
Benefici e vantaggi fiscali
Per chi aderisce al Cpb il beneficio principale resta la certezza della base imponibile.
La circolare ricorda inoltre una serie di vantaggi aggiuntivi, in gran parte riconducibili ai benefici premiali Isa: limitazione dei poteri di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, esonero dalla necessità di apporre il visto di conformità o prestare la garanzia per la compensazione di crediti o di richieste di rimborso Iva (entro determinati limiti), che comportano in definitiva a una maggiore certezza nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria.
A ciò si aggiunge la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva agevolata sulla quota di reddito eccedente rispetto a quella dichiarata nell’anno precedente. Le aliquote variano dal 10% al 15% in base al livello di affidabilità fiscale, con una tassazione significativamente inferiore a quella ordinaria per molte categorie di contribuenti.
È proprio questo regime sostitutivo a rappresentare uno degli elementi di maggior interesse economico del concordato. Per numerose piccole e medie imprese potrebbe infatti tradursi in un risparmio fiscale concreto e facilmente quantificabile.
Faq, interpelli e quesiti diventano orientamenti consolidati
Come già anticipato, la circolare trasforma in orientamenti amministrativi espressamente richiamati e sistematizzati numerosi chiarimenti precedentemente diffusi in sede di Faq o risposta risposte fornite dall’Agenzia delle entrate ad alcuni quesiti formulati dalla stampa specializzata o da organismi rappresentativi di categorie di operatori economici.
L’allegato contiene, infatti, un’appendice che riporta decine di Faq pubblicate dall’Agenzia tra il 2024 e il 2026, nonché numerose risposte a quesiti che hanno affrontato casi particolarmente complessi.
Tra gli esempi più significativi vi sono:
- le interpretazioni riguardanti i requisiti di accesso al Cpb e le cause di esclusione legate all’applicazione degli Isa e, in particolare, sul tema delle cause di esclusione:
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- i chiarimenti relativi alle società tra professionisti, alle associazioni professionali e ai rapporti tra adesione individuale e adesione associata
- le indicazioni sulle operazioni straordinarie e sulle modifiche della compagine sociale
- i chiarimenti sulla trasformazione societaria, sulle cessioni di ramo d’azienda e sulle cause di cessazione del concordato
• il reddito e valore della produzione netta oggetto di concordato
• le cause di decadenza.
L’istituto nasce infatti da norme necessariamente generali, ma la sua applicazione concreta ha richiesto di affrontare problematiche assai eterogenee: rapporti con gli Isa, operazioni straordinarie, cause di esclusione legate a partecipazioni nelle associazioni professionali, regimi agevolati, debiti tributari, eventi straordinari, dichiarazioni integrative, rinnovi del concordato, calcolo degli acconti e applicazione dell’imposta sostitutiva.
La risposta dell’Agenzia è stata quella di costruire nel tempo una casistica estremamente articolata attraverso l’ordinaria attività di consulenza giuridica e assistenza ai contribuenti. La circolare rappresenta il momento conclusivo di tale processo, nel quale le singole soluzioni interpretative vengono organizzate all’interno di una struttura sistematica coerente.
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