Impugnare un ordine di demolizione non significa averne ottenuto la sospensione. Se il provvedimento resta efficace, lasciare le opere al loro posto può produrre conseguenze ulteriori, fino all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale. La pendenza del processo e l’esistenza di una misura cautelare sono due circostanze diverse, da verificare sugli atti e non soltanto sul numero del ricorso.
La distinzione è centrale nella sentenza n. 15380/2026 del TAR Lazio, Sezione Seconda Quater, pubblicata il 29 settembre. Il Tribunale ha respinto il ricorso contro l’acquisizione di manufatti abusivi, della loro area di sedime e della superficie pertinenziale.
Nessuno dei giudizi richiamati dall’interessato aveva sospeso gli ordini comunali; neppure la revoca della demolizione in sede penale, dovuta alla prescrizione del reato, eliminava quei provvedimenti amministrativi.
Tre ordini di demolizione e l’acquisizione del 2023
Il Comune aveva adottato ordini di demolizione nel 2009, nel 2011 e nel 2018. Un sopralluogo del 12 ottobre 2022 aveva accertato la mancata ottemperanza. Con il provvedimento del 13 aprile 2023, l’amministrazione aveva quindi disposto l’acquisizione delle opere e delle aree collegate, con immissione in possesso.
Il ricorrente contestava tre aspetti: non aveva ricevuto la previa notifica del verbale di sopralluogo; riteneva errata la disciplina utilizzata per determinare l’area da acquisire; sosteneva che non fossero stati considerati i giudizi pendenti e l’esito favorevole del processo penale. Il TAR ha esaminato e respinto queste censure nel merito, senza fondare il rigetto su una dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il provvedimento oggetto della causa non era dunque un nuovo ordine di demolizione emanato nel 2026. Era l’atto acquisitivo del 2023, conseguente a ordinanze precedenti e all’accertamento della loro mancata esecuzione. Tenere separate queste date aiuta a capire perché l’esito di un processo successivo non rappresentasse, da solo, una pausa dell’intera procedura.
Il verbale degli agenti non è il provvedimento di acquisizione
Il primo motivo riguardava la mancata notifica del verbale della polizia locale. Il Tribunale distingue il documento che registra il risultato del sopralluogo dall’atto con cui il responsabile comunale fa proprio quell’accertamento e dispone l’acquisizione.
Il verbale ha funzione interna al procedimento: documenta se le opere siano state rimosse, ma non è il provvedimento finale che costituisce titolo per l’immissione in possesso e la trascrizione. La sua mancata notifica preventiva non rendeva illegittima l’acquisizione esaminata. Il successivo provvedimento comunale deve invece essere notificato all’interessato: la sentenza non cancella questo adempimento.
Nel fascicolo erano presenti sia il verbale di inottemperanza sia il provvedimento che ne recepiva le risultanze. Il giudice ha quindi respinto la contestazione relativa al primo documento. Non ha affermato che il Comune possa saltare il sopralluogo o acquisire un bene senza accertare la mancata demolizione.
La sequenza richiamata dal TAR comprende l’ingiunzione con il termine per adempiere, l’accertamento dell’inottemperanza e l’atto acquisitivo. L’effetto previsto dalla legge è collegato all’inutile decorso del termine, mentre l’atto notificato permette le successive formalità. Confondere i due documenti porta a concentrarsi su una notifica che, nel ragionamento della pronuncia, non era quella decisiva.
Il limite del decuplo vale anche nel Lazio
La seconda censura riguardava il rapporto tra l’articolo 31 del D.P.R. 380/2001 e l’articolo 15 della legge regionale Lazio n. 15/2008. La norma regionale disciplina l’acquisizione dell’opera, del sedime e dell’area necessaria secondo le prescrizioni urbanistiche, senza riprodurre espressamente il tetto nazionale pari a dieci volte la superficie utile abusivamente costruita.
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Per il TAR, questa omissione non consente ai Comuni laziali di acquisire superfici senza limite. Il tetto del decuplo previsto dalla normativa statale resta applicabile anche nel territorio regionale. Il rapporto tra le due disposizioni va quindi letto in modo coordinato, non come scelta alternativa che escluda ogni limite della legge nazionale.
Nella vicenda, le opere contestate avevano una superficie complessiva di 313,94 metri quadrati e l’area acquisita era di 2.372 metri quadrati: un valore inferiore a 3.139,40, corrispondente a dieci volte la prima misura. Il Comune aveva inoltre richiamato gli indici e i parametri della zona, spiegando la determinazione dell’area e limitandosi al sedime e alla pertinenza.
Non basta, in generale, che un numero sia inferiore al massimo per considerare corretta ogni acquisizione. Qui il TAR ha ritenuto adeguata anche la spiegazione fornita dall’amministrazione. La decisione non introduce un moltiplicatore da applicare automaticamente a ogni abuso né permette di ignorare l’individuazione concreta dell’area.
Ricorso e appello non sospendono da soli la demolizione
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L’interessato invocava la pendenza delle impugnazioni contro gli ordini precedenti. Per le ordinanze più risalenti, tuttavia, l’appello era stato definitivamente respinto e non risultava alcuna sospensione disposta durante il giudizio. Per l’altra ordinanza, il ricorso di primo grado era stato rigettato e l’appello risultava ancora pendente, senza provvedimenti cautelari.
In entrambe le situazioni gli ordini avevano conservato efficacia. Il deposito di un ricorso, di un appello o di una richiesta cautelare non equivale alla concessione della sospensione: occorre verificare il provvedimento effettivamente adottato dal giudice e ciò che esso dispone.
La pronuncia ricorda separatamente il possibile effetto temporaneo di un’istanza di accertamento di conformità. Questo passaggio non va trasformato nell’affermazione che qualunque domanda impedisca indefinitamente l’acquisizione: contano il procedimento applicabile, la data di presentazione, la conclusione della pratica e lo stato della sequenza sanzionatoria.
Per una pratica attuale serve inoltre verificare la versione delle norme. Gli atti acquisitivi del caso risalgono al 2023; l’articolo 31 vigente contempla oggi anche una proroga motivata del termine in determinate situazioni documentate. Non è una sospensione automatica collegata al ricorso e non è stata la ragione della decisione del TAR.
La prescrizione penale non regolarizza l’immobile
Il ricorrente richiamava anche la revoca dell’ordine di demolizione da parte del giudice penale. Nella ricostruzione riportata dal TAR, quella revoca dipendeva dall’estinzione del reato per prescrizione, non dall’accertamento dell’inesistenza materiale dell’abuso.
Il procedimento penale e quello amministrativo hanno presupposti autonomi. Un esito favorevole sul primo versante non elimina necessariamente il potere-dovere del Comune di reprimere l’illecito edilizio. Nel caso esaminato, la prescrizione non era incompatibile con la permanenza degli ordini comunali e non impediva la conseguente acquisizione.
Il ricorso è stato rigettato e le spese compensate. Per chi riceve un atto analogo, la verifica utile deve ricostruire notifiche delle ingiunzioni, termini, verbali, atto acquisitivo, eventuali misure cautelari e pratiche di regolarizzazione. Il tecnico controlla opere e superfici; il legale valuta efficacia degli atti e rimedi disponibili. La semplice rassicurazione che “la causa è ancora aperta” non sostituisce questi controlli e non dimostra che il procedimento sia fermo.
Fonti e riferimenti
Normativa consultata: D.P.R. 380/2001, articolo 31 nella versione del 13 aprile 2023, confrontato con il testo vigente; legge regionale Lazio 11 agosto 2008, n. 15, articolo 15, verificato anche sul testo originario per la disciplina dell’acquisizione. Il commento non sostituisce l’esame professionale del fascicolo concreto.
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