Aveva appena 17 anni quando entrò nelle fonderie della FIAT di Mirafiori, a Torino. Era il 1° giugno 1958. Per oltre undici anni lavorò nello stabilimento torinese, a contatto con un ambiente nel quale, come è stato accertato dalla magistratura, erano presenti fibre di amianto. Poi altri impieghi, altri stabilimenti, altri anni di esposizione a quel materiale che sarebbe stato vietato in Italia soltanto nel 1992.
Nel 2016 arrivò la diagnosi di mesotelioma pleurico, un tumore aggressivo strettamente associato all’esposizione all’amianto. Due anni dopo, il 21 giugno 2018, l’ex operaio morì. Aveva 77 anni.
Ma la sua battaglia con l’INAIL, cominciata quando era ancora in vita, non si è fermata con la morte.
A portarla avanti è stata la moglie, residente nel Potentino, che ha continuato a chiedere il riconoscimento della malattia professionale dopo che l’Istituto aveva respinto le richieste.
Dieci anni dopo la prima domanda, è arrivata la sentenza del Tribunale di Potenza: l’uomo si era ammalato a causa dell’esposizione professionale all’amianto. L’INAIL dovrà riconoscere le prestazioni economiche maturate dal lavoratore e quelle spettanti alla vedova, compresi gli arretrati, gli interessi e le maggiorazioni previste dalla legge.
La decisione, sentenza numero 461 del 2026, è stata pronunciata il 4 giugno scorso dal giudice del lavoro Rosalba De Bonis e viene ora indicata come definitiva dai legali della famiglia.
La vicenda ricostruita nelle dodici pagine del provvedimento giudiziario attraversa oltre mezzo secolo di storia industriale italiana.
Tutto comincia a Mirafiori, nelle fonderie di ghisa e metalli pesanti della FIAT, dove il giovane operaio lavora dal giugno 1958 fino al dicembre 1969. Sono gli anni della grande espansione dell’industria automobilistica torinese, quando migliaia di lavoratori trovano occupazione negli stabilimenti del Lingotto e di Mirafiori.
Terminata l’esperienza alla FIAT, l’uomo si trasferisce professionalmente nel settore dei trasporti. Dal gennaio 1970 al giugno 1974 lavora come autista per la Trasporti e Logistica De Benedictis di Bari, occupandosi anche della movimentazione di materiali contenenti amianto prodotti dalla Fibronit, l’azienda cementifera barese. Successivamente passa alla S.A.M.I., sempre a Bari, dove continua a svolgere attività di carico e scarico di materiali contenenti amianto fino al 1979.
È su questa storia lavorativa che si concentra il processo.
La consulenza tecnico-ambientale affidata dal Tribunale all’ingegner Antonello Imperatrice ricostruisce le condizioni di esposizione, arrivando a una conclusione precisa: tra il 1° giugno 1958 e il 31 dicembre 1974 l’operaio fu esposto, per 16 anni e 7 mesi, a concentrazioni medie annue di fibre di amianto superiori ai limiti di legge.
Un periodo che comprende sia gli oltre undici anni trascorsi nelle fonderie FIAT, sia le successive attività lavorative nel Barese.
Le testimonianze raccolte e la documentazione esaminata hanno consentito di ricostruire le condizioni dei luoghi di lavoro, confermando quella che il giudice definisce «un alto indice di dispersione di fibre di amianto».
Ma il processo non doveva dimostrare soltanto che l’uomo aveva lavorato in ambienti contaminati. Doveva anche accertare che proprio quell’esposizione avesse provocato il tumore che lo aveva ucciso.
Su questo punto è intervenuta una seconda consulenza, quella medico-legale del dottor Gianfranco Tramice, che ha confermato il rapporto causale tra l’attività professionale e il mesotelioma pleurico.
La perizia ha ricostruito anche il progressivo aggravamento delle condizioni di salute dell’ex operaio. L’invalidità riconosciuta ai fini assicurativi era dell’80% dal giugno 2016, passata al 90% nel marzo 2018, per raggiungere il 100% negli ultimi ventuno giorni di vita.
Una malattia che, nel giro di due anni, non gli ha lasciato scampo.
La battaglia per ottenere il riconoscimento era cominciata il 23 giugno 2016, quando il lavoratore aveva presentato all’INAIL di Bari la certificazione medica di malattia professionale. Ma il 29 settembre dello stesso anno l’Istituto aveva respinto la richiesta.
La motivazione riportata nella sentenza era questa: «La documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico legale. La pratica pertanto viene archiviata».
L’uomo aveva presentato opposizione il 3 novembre 2016, continuando a sollecitare una risposta.
Non avrebbe fatto in tempo a vedere riconosciuta la propria malattia.
Dopo il decesso, la moglie aveva ripreso il procedimento. Il 29 ottobre 2018 aveva chiesto la rendita ai superstiti e l’assegno funerario. Ma anche quella domanda era stata respinta dall’INAIL, l’11 maggio 2019, ancora una volta per insufficienza della documentazione.
A quel punto la donna, assistita dall’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, aveva deciso di rivolgersi alla magistratura. Il ricorso era stato depositato il 9 giugno 2021 davanti al Tribunale di Potenza.
Cinque anni di procedimento giudiziario, tra testimonianze, documentazione sanitaria e consulenze tecniche, fino alla decisione dello scorso giugno.
Nelle motivazioni, il giudice richiama i principi della Corte di Cassazione in materia di malattie professionali: il nesso tra attività lavorativa e patologia deve essere dimostrato con ragionevole certezza, sulla base degli elementi disponibili e delle conoscenze scientifiche.
Nel caso dell’ex operaio FIAT, gli accertamenti hanno fornito quella dimostrazione. E, osserva il Tribunale, l’INAIL non ha prodotto elementi decisivi tali da mettere in discussione le conclusioni dei consulenti.
Il mesotelioma che ha provocato la morte dell’uomo è dunque una malattia di origine professionale.
La conseguenza è una condanna dell’INAIL a riconoscere la rendita diretta maturata dal lavoratore dal 1° luglio 2016 fino alla morte, con tutti gli arretrati dovuti, e a costituire in favore della moglie la rendita ai superstiti con decorrenza dal 22 giugno 2018, il giorno successivo al decesso.
Alla vedova spettano inoltre l’assegno funerario, le prestazioni aggiuntive del Fondo per le vittime dell’amianto, gli interessi e le rivalutazioni di legge. L’Istituto è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e delle consulenze tecniche.
La sentenza non indica una cifra complessiva per le prestazioni dovute. Secondo le stime elaborate dall’Osservatorio Nazionale Amianto, però, gli arretrati potrebbero raggiungere circa 150 mila euro, mentre la rendita spettante alla vedova sarebbe di circa 1.500 euro mensili, oltre alle maggiorazioni del Fondo. Importi che dovranno essere determinati nella liquidazione delle prestazioni.
«La giustizia è arrivata, anche se dopo dieci anni, perché una vedova ha trovato la forza di portare avanti da sola la battaglia iniziata insieme a suo marito», commenta l’avvocato Ezio Bonanni.
«È inaccettabile che al dolore per la perdita si aggiunga il peso di anni trascorsi a dimostrare ciò che avrebbe dovuto essere riconosciuto molto prima. La tutela delle vittime dell’amianto deve essere concreta e tempestiva, perché dietro ogni pratica ci sono persone, famiglie e vite che non possono aspettare».
La pronuncia riguarda il riconoscimento assicurativo della malattia professionale e il diritto alle prestazioni INAIL. Non è, quindi, una sentenza di condanna della FIAT, ma un accertamento giudiziario che comprende
anche l’esposizione subita dal lavoratore durante gli anni trascorsi nelle fonderie torinesi.
Una distinzione importante, perché il caso si inserisce in una delle pagine più lunghe e dolorose della storia industriale italiana: quella delle malattie provocate dall’amianto, che continuano a manifestarsi anche a distanza di decenni dall’esposizione.
Lo stabilimento Fiat di Mirafiori
L’Italia ha vietato l’amianto nel 1992, con la legge 257, mettendo progressivamente fine all’estrazione, alla produzione e alla commercializzazione del materiale. Ma il divieto non ha cancellato le conseguenze delle esposizioni precedenti, né la presenza di manufatti contenenti amianto in edifici e impianti.
Il mesotelioma, in particolare, è caratterizzato da tempi di latenza molto lunghi. Tra le prime esposizioni e la diagnosi possono trascorrere anche più di quarant’anni. È il motivo per cui la malattia continua a colpire persone che hanno lavorato in fabbrica quando l’amianto era ancora largamente utilizzato.
I numeri fotografano le dimensioni del fenomeno. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, tra il 2010 e il 2020 in Italia sono morte 16.993 persone per mesotelioma maligno: 12.276 uomini e 4.717 donne. Significa una media superiore a 1.500 morti all’anno per questa sola patologia. Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Liguria presentano tassi di mortalità superiori alla media nazionale.
Ma il mesotelioma non è l’unica conseguenza sanitaria dell’esposizione. L’amianto può provocare anche tumori polmonari, asbestosi e altre patologie. Una stima pubblicata dall’ISS nel 2022, riferita al periodo 2010-2016, valutava in circa 4.400 i decessi annuali complessivamente attribuibili all’amianto in Italia, considerando le principali malattie correlate.
Anche i dati dell’INAIL confermano quanto sia ancora rilevante il problema. L’ottavo rapporto del Registro Nazionale dei Mesoteliomi, pubblicato nel febbraio 2025, ha censito 37.003 casi diagnosticati tra il 1993 e il 2021. Per i casi nei quali è stato possibile ricostruire le modalità di esposizione, il 68,9% risulta legato ad attività professionali. Tra i comparti maggiormente coinvolti figurano l’edilizia, la metalmeccanica e la metallurgia.
Sul piano legislativo, la tutela non si esaurisce con il divieto del 1992. Il decreto legislativo 81 del 2008, il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, stabilisce gli obblighi di prevenzione, protezione e sorveglianza sanitaria per le attività nelle quali può ancora verificarsi un’esposizione all’amianto, come manutenzioni, demolizioni, rimozioni e bonifiche.
Le norme sono state ulteriormente rafforzate con il decreto legislativo 213 del 31 dicembre 2025, entrato in vigore il 24 gennaio 2026, che ha recepito la nuova direttiva europea sulla protezione dei lavoratori. Tra le novità figura la riduzione del limite di esposizione professionale a 0,01 fibre per centimetro cubo d’aria, misurato come media su otto ore di lavoro.
Per chi si ammala a causa dell’esposizione professionale, la legge prevede il riconoscimento della malattia da parte dell’INAIL e, quando sussistono i requisiti, l’erogazione delle prestazioni economiche. In caso di decesso, i superstiti aventi diritto possono ottenere una rendita. A queste somme si aggiunge la prestazione del Fondo per le vittime dell’amianto, che dal 2023 è pari al 17% della rendita, secondo le disposizioni vigenti.
Resta però la difficoltà di ricostruire, molti decenni dopo, mansioni, ambienti di lavoro, durata e intensità delle esposizioni. Una difficoltà che spesso si traduce in lunghi procedimenti amministrativi e giudiziari.
Come quello dell’operaio entrato a Mirafiori a diciassette anni, ammalatosi quasi sessant’anni dopo e morto senza vedere riconosciuta l’origine professionale del proprio tumore.
A ottenere quel riconoscimento, otto anni dopo la sua morte, è stata la moglie.
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