#Finsubito news dalla rete – novità su scavi, CSS e bonifiche







Nuove regole su scavi, CSS e bonifiche nel decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026 e in vigore dal 9 ottobre 2026.

Il testo – approvato dal Governo nella seduta del 2 ottobre 2026 – modifica il Testo unico ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).

Terre e rocce da scavo: deposito e riutilizzo nei piccoli cantieri  

Per le terre e rocce da scavo classificate come rifiuti con i codici dell’Elenco europeo dei rifiuti (EER) 17.05.04 e 17.05.03*, il decreto innalza i limiti quantitativi del deposito temporaneo previsti dall’articolo 185-bis del Testo unico ambientale. Il quantitativo consentito sale a 4.000 metri cubi complessivi, di cui al massimo 800 metri cubi di rifiuti pericolosi.

Una semplificazione riguarda anche i cantieri puntuali, nei quali vengono prodotti fino a 20 metri cubi di terre e rocce da scavo, calcolati sulla base delle sezioni di progetto. In questi casi, il materiale può essere riutilizzato direttamente nello stesso sito di produzione, senza preventiva caratterizzazione ambientale, purché il rispetto dei requisiti previsti risulti dalla documentazione di esecuzione dei lavori.

La possibilità di riutilizzo senza preventiva caratterizzazione è tuttavia esclusa per le terre e rocce contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi e materie plastiche utilizzati per lo scavo meccanizzato o tradizionale. La semplificazione non si applica neppure ai materiali provenienti da siti oggetto di procedimenti di bonifica o da scavi effettuati per rimuovere potenziali sorgenti di contaminazione.

CSS-combustibile: quando basta la comunicazione  

L’articolo 4 introduce semplificazioni per l’utilizzo del combustibile solido secondario (CSS-combustibile) in sostituzione dei combustibili tradizionali, purché sia conforme ai requisiti previsti dalla normativa vigente. L’intervento non costituisce modifica sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) se non aumenta la capacità produttiva autorizzata e rispetta i limiti di emissione applicabili.

Se tali condizioni sono rispettate, per gli impianti già autorizzati alle operazioni di recupero energetico R1 è sufficiente una comunicazione accompagnata dalla documentazione tecnica.

Entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione, l’autorità competente richiede la presentazione di una domanda di autorizzazione qualora accerti un aumento della capacità produttiva autorizzata o il mancato rispetto delle prescrizioni sulle emissioni. Se il termine trascorre senza che l’autorità abbia rilevato tali condizioni, l’operatore può procedere alla realizzazione dell’intervento.

Bonifiche: termini per le ordinanze e Terra dei Fuochi  

L’articolo 5 stabilisce che la provincia, dopo aver individuato il responsabile della contaminazione, adotti entro 150 giorni dalla comunicazione prevista dall’articolo 244, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 l’ordinanza motivata con cui lo diffida a provvedere.

n caso di inerzia, la regione assegna alla provincia un ulteriore termine non superiore a 30 giorni. Se anche tale termine decorre inutilmente, la regione adotta l’ordinanza con il supporto tecnico del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA).

Per la Terra dei Fuochi sono destinate fino a 200 milioni di euro di risorse disponibili agli interventi di risanamento e bonifica affidati al Commissario unico. Il decreto prevede inoltre incrementi delle dotazioni finanziarie per gli anni dal 2026 al 2030.

Fondo clima e rischio idrogeologico: risorse ai Comuni  

L’articolo 2 istituisce, dal 2027, un fondo di 11 milioni di euro annui per investimenti comunali connessi a eventi ambientali e climatici imprevedibili, diversi dalle emergenze previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del Codice della protezione civile.

Il contributo massimo è di 1 milione di euro per singolo evento. Entro il 7 gennaio 2027 un decreto ministeriale definirà domande, criteri di valutazione, erogazione e rendicontazione.

Il finanziamento è revocato se il Comune non assume obbligazioni giuridicamente vincolanti entro 180 giorni dalla data di adozione del provvedimento di concessione.

Per la mitigazione del rischio idrogeologico, l’articolo 3 consente di imputare ai quadri economici degli interventi le spese di assistenza tecnico-specialistica ai commissari di Governo, fino al 2% del finanziamento assegnato.

VIA, consorzi e bottiglie di plastica  

L’articolo 1 interviene sulle procedure di valutazione ambientale, estendendo le competenze della Commissione tecnica del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) anche alle verifiche di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di competenza.

Per rafforzare le attività istruttorie del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il decreto stanzia inoltre 500.000 euro per il 2027, destinati alle procedure di rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) di competenza statale, con particolare attenzione agli aspetti sanitari.

Sul fronte dell’economia circolare, l’articolo 4 introduce nuove regole di trasparenza e prevenzione dei conflitti di interesse per le organizzazioni che gestiscono i sistemi di responsabilità estesa del produttore e per i rappresentanti delle imprese negli organi di amministrazione dei consorzi degli imballaggi.

Il decreto introduce inoltre nuovi obblighi informativi per i produttori di bottiglie per bevande, che devono comunicare annualmente al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) i quantitativi di bottiglie immessi sul mercato e la quantità di plastica riciclata acquistata e contenuta nelle bottiglie. La comunicazione deve indicare anche la provenienza della plastica riciclata, distinguendo tra quella proveniente dall’Unione europea e quella originaria di Paesi terzi.


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