La Regione Marche torna a cercare una soluzione per le concessioni balneari e valuta la possibilità di un ulteriore differimento delle scadenze, almeno nei Comuni in cui la situazione del litorale possa consentire di percorrere una strada alternativa alle gare. L’ipotesi è quella di avviare una ricognizione della risorsa spiaggia, prendendo spunto dall’iniziativa legislativa della Calabria.
Il tema è stato al centro dell’incontro plenario tenutosi venerdì 9 ottobre, al quale hanno partecipato il vicepresidente della Giunta regionale e assessore al Demanio marittimo Enrico Rossi, le associazioni di categoria e i rappresentanti dei Comuni costieri. Dal confronto è emersa la volontà di verificare in modo puntuale la situazione del litorale marchigiano, con l’obiettivo di accertare se sussistano effettivamente le condizioni di scarsità della risorsa naturale richieste dalla direttiva Bolkestein per l’applicazione delle procedure selettive.
Il primo passo annunciato è una ricognizione delle spiagge nei 23 Comuni costieri della regione. Nei prossimi giorni la Regione dovrebbe trasmettere ai Comuni una nota per richiedere dati approfonditi sulla consistenza del demanio marittimo, sulle superfici già interessate dalle concessioni e sui tratti disponibili per la libera fruizione. A questo lavoro dovrebbe affiancarsi la definizione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di criteri oggettivi, tecnici e misurabili con cui effettuare la verifica. È inoltre atteso un nuovo incontro della Commissione nazionale Demanio marittimo verso la fine di ottobre.
L’obiettivo politico, condiviso nel confronto con le associazioni e gli enti locali, è individuare una soluzione che consenta di evitare l’avvio generalizzato delle gare il 30 giugno 2027, valutando anche l’ipotesi di una proroga fino al 2028. Il differimento, nelle intenzioni dei promotori, dovrebbe consentire di completare la ricognizione e chiarire il quadro giuridico prima di assumere decisioni che inciderebbero direttamente sul futuro delle imprese balneari. Si tratta, tuttavia, di un obiettivo ancora da tradurre in atti concreti: al momento non risulta approvata una nuova proroga regionale.
Il nodo della scarsità: prima la ricognizione, poi le decisioni
Uno dei punti centrali emersi nel confronto riguarda proprio la necessità di non considerare automaticamente scarsa la risorsa spiaggia, ma di verificarne la disponibilità effettiva attraverso dati attendibili. Secondo le osservazioni formulate dagli operatori del settore, lungo il litorale marchigiano sarebbero presenti ampie porzioni di spiaggia non attrezzata o non occupata da concessioni.
Le mappature realizzate dalle organizzazioni di categoria sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili indicano, secondo queste ricostruzioni, una presenza di arenili liberi superiore alla soglia del 25% richiamata nel dibattito regionale. Sarà però la ricognizione istituzionale a dover verificare questi dati, applicando criteri omogenei e chiarendo quali superfici debbano essere conteggiate.Il riferimento normativo è l’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, secondo cui, quando il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività è limitato a causa della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri devono ricorrere a una procedura di selezione imparziale e trasparente. La verifica della scarsità rappresenta dunque un passaggio rilevante, ma deve essere condotta in concreto e sulla base delle caratteristiche della risorsa interessata.
La presenza di tratti liberi, peraltro, non determina automaticamente la conclusione che non vi sia scarsità. Occorre stabilire quali porzioni del litorale siano effettivamente utilizzabili, quali siano già occupate, quali siano disponibili per nuove concessioni e quale sia la consistenza della risorsa pertinente. Allo stesso modo, il superamento di una determinata percentuale di spiaggia libera non può essere trasformato, senza una verifica giuridica e tecnica, in una regola automatica valida per ogni Comune.La posizione sostenuta da una parte del comparto balneare è che, prima di procedere con le evidenze pubbliche, occorra dimostrare l’effettiva sussistenza della scarsità. In questa prospettiva, la mappatura non dovrebbe limitarsi a fotografare le concessioni esistenti, ma dovrebbe ricostruire l’intero quadro del litorale, distinguendo le aree occupate, quelle libere e quelle eventualmente utilizzabili per nuovi insediamenti turistico-ricreativi.
Il modello Calabria e i limiti di una sua applicazione alle Marche
Il riferimento è alla legge regionale calabrese n. 15 del 14 maggio 2026, che disciplina le modalità di assegnazione e proroga delle concessioni demaniali marittime. La norma affida ai Comuni costieri una valutazione preventiva dell’eventuale scarsità della risorsa naturale spiaggia e dell’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori.Quando una di queste condizioni risulta accertata, la legge prevede il ricorso a procedure selettive ad evidenza pubblica. In assenza di entrambe, introduce invece la possibilità di procedere alle nuove assegnazioni secondo principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità, accompagnandole con una proroga delle concessioni esistenti per una durata corrispondente a quella prevista per le nuove assegnazioni.
Il modello calabrese viene ora osservato con interesse nelle Marche proprio perché pone al centro la verifica preliminare della scarsità e dell’interesse transfrontaliero. Va però precisato che la proroga straordinaria fino a cinque anni prevista dalla legge calabrese riguarda specificamente gli stabilimenti danneggiati dagli eccezionali eventi meteorologici del gennaio e febbraio 2026, per consentire il ripristino delle strutture e il recupero degli investimenti. Non si tratta di un differimento generalizzato di cinque anni applicabile indistintamente a tutti i concessionari.
La Regione Marche dovrà valutare se e in quale misura un’impostazione analoga possa essere trasferita alla propria realtà costiera. La diversa conformazione dei litorali e le caratteristiche dei singoli Comuni rendono indispensabile un’istruttoria specifica, evitando di applicare meccanicamente percentuali o soluzioni adottate in altri territori.
Investimenti e continuità aziendale: le richieste del comparto
Accanto alla questione della scarsità, nel confronto è emersa con forza la preoccupazione per le conseguenze delle gare sulle imprese che hanno costruito e sviluppato le proprie attività nel corso degli anni. Gli operatori chiedono che le decisioni delle amministrazioni tengano conto degli investimenti effettuati, delle risorse impiegate per realizzare gli stabilimenti e delle prospettive economiche sulle quali le aziende hanno programmato la propria attività.
Tra le istanze del comparto figura anche la richiesta di assicurare continuità alle concessioni fino al 2033, sulla base delle aspettative maturate nel quadro normativo precedente. Si tratta di una posizione sostenuta dagli operatori, che richiama i principi della certezza del diritto, della tutela degli investimenti e della necessità di evitare che l’eventuale trasferimento delle attività si traduca nella perdita del valore economico costruito negli anni. Questa richiesta, tuttavia, non equivale a una garanzia giuridica generalizzata di permanenza fino al 2033 e deve essere valutata alla luce della normativa vigente e degli atti relativi alle singole concessioni.
Un altro aspetto riguarda il rischio che le procedure selettive finiscano per favorire gli operatori dotati di maggiori disponibilità finanziarie, senza un’adeguata considerazione della storia aziendale, degli investimenti e del valore delle strutture esistenti. Per il settore, il problema non è soltanto la possibilità di partecipare alle gare, ma anche la presenza di tutele effettive per chi ha sostenuto costi rilevanti confidando in un determinato orizzonte temporale.
Questi aspetti si intrecciano con la disciplina degli indennizzi prevista dalla normativa nazionale e con le regole in discussione per il bando-tipo. La definizione delle condizioni economiche delle procedure resta quindi un passaggio importante, distinto dalla verifica della scarsità: l’eventuale riconoscimento di un indennizzo non risolve, infatti, la questione preliminare di stabilire se ricorrano le condizioni che rendono necessaria una selezione competitiva.
Le scadenze del 2027 e il rischio di nuovi contenziosi
L’iniziativa marchigiana si inserisce in un quadro nazionale nel quale i tempi delle procedure di affidamento sono sempre più stringenti. La normativa vigente individua nel 30 giugno 2027 il termine entro cui avviare le procedure e nel 30 settembre 2027 il limite ordinario per completare il passaggio alle nuove assegnazioni, fatte salve le specifiche ipotesi eccezionali previste dalla legge. Su questo punto è intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6539 del 18 agosto 2026. La pronuncia ha chiarito che il 30 settembre 2027 rappresenta un termine massimo e acceleratorio, non una scadenza dilatoria che consenta ai Comuni di attendere fino all’ultimo momento. Se una procedura selettiva viene conclusa prima, l’amministrazione può assegnare la concessione al nuovo operatore e disporre motivatamente la cessazione anticipata del rapporto precedente.
La decisione rende quindi più complesso sostenere che la scadenza nazionale garantisca automaticamente a tutti gli attuali concessionari la permanenza fino al settembre 2027, indipendentemente dall’avanzamento delle gare. Per questo motivo, l’ipotesi di una proroga al 2028 collegata alla ricognizione della scarsità non può essere considerata una conseguenza automatica dell’iniziativa regionale: occorrerà individuare una base normativa adeguata e verificare la compatibilità della soluzione con la disciplina nazionale ed europea.
Il quadro è reso più complesso anche dalle incertezze operative che accompagnano la preparazione del bando-tipo nazionale. Dal confronto politico e amministrativo è emersa la richiesta di regole chiare sulle competenze: deve essere definito chi effettua materialmente la ricognizione, quale amministrazione verifica i risultati e quali criteri devono essere applicati dai Comuni per evitare valutazioni divergenti sullo stesso territorio regionale.
L’adozione di una metodologia condivisa avrebbe inoltre una funzione preventiva rispetto al contenzioso. Se ciascun Comune procedesse autonomamente, con dati e parametri differenti, le decisioni sulle concessioni potrebbero essere contestate sia dagli attuali titolari sia da eventuali nuovi aspiranti concessionari, con conseguenti costi amministrativi e legali per gli enti locali. Una ricognizione coordinata dalla Regione potrebbe invece offrire una base istruttoria comune, pur lasciando alle amministrazioni competenti le responsabilità previste dalla legge.
Le Marche verso una scelta decisiva
Il confronto avviato dalla Regione rappresenta dunque un passaggio rilevante per il futuro delle concessioni balneari marchigiane. La ricognizione dei 23 Comuni costieri potrà contribuire a chiarire quanta parte del litorale sia effettivamente occupata, quanta resti libera e quali aree possano essere considerate disponibili, purché il lavoro venga condotto con criteri verificabili e con una metodologia uniforme. L’eventuale proroga fino al 2028 rimane, per il momento, un obiettivo politico e una possibilità da approfondire, non una misura già perfezionata. Il suo fondamento non potrà essere soltanto la necessità di rinviare le scadenze, ma dovrà essere verificato alla luce della normativa applicabile e degli esiti dell’istruttoria sulla scarsità e sull’interesse transfrontaliero.
Per gli operatori balneari marchigiani, la partita si gioca quindi su due piani: da una parte, la corretta applicazione della direttiva Bolkestein e la verifica delle condizioni che rendono necessarie le procedure competitive; dall’altra, la tutela degli investimenti, la continuità delle imprese e la certezza delle regole. Il passaggio decisivo sarà trasformare gli annunci in una ricognizione completa, trasparente e documentata, capace di fornire ai Comuni una base tecnica solida e di ridurre il rischio che le scelte future siano affidate a interpretazioni differenti o a dati non confrontabili.
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