Nel primo articolo di questa serie dedicata alla circolare di Agenzia Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026 ci siamo occupati del quesito relativo agli statuti delle SSD ed al rischio di perdita delle agevolazioni fiscali ex art. 148 TUIR in presenza delle clausole di “lucratività attenuata” (su tutte la decommercializzazione dei corrispettivi specifici incassati da soci/tesserati per attività coerenti con le finalità istituzionali). In questo secondo approfondimento affrontiamo i tre quesiti successivi (numeri 2, 3 e 4), che pur riguardando fattispecie diverse – rispettivamente i rimborsi ai volontari, i compensi di lavoro sportivo dilettantistico e quelli dei collaboratori amministrativo-gestionali – condividono tutti la medesima norma di riferimento: l’art. 36 co. 6 del D. Lgs. 36/2021, che individua due soglie di non concorrenza alla base imponibile – 15.000 euro ai fini delle imposte sui redditi e 85.000 euro ai fini IRAP.
Rimborsi forfetari ai volontari sportivi: quando concorrono al limite dei 15.000 euro?
L’art. 29 co. 1 e 2 del D. Lgs. 36/2021 consente alle Società e Associazioni Sportive, alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva (anche paralimpici), al CONI, al CIP ed alla società Sport e salute S.p.A. di avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di volontari che mettano a disposizione tempo e capacità per promuovere lo sport “in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali“. Le prestazioni dei volontari non possono essere retribuite in alcun modo; è però ammesso, al ricorrere delle condizioni previste dal comma 2, il riconoscimento di rimborsi forfetari per le spese sostenute, nel limite complessivo di 400 euro mensili per ciascun volontario, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dagli Enti sopra citati, e previa adozione, da parte di questi ultimi, di apposite delibere che individuino le tipologie di spesa e le attività di volontariato ammesse a tale modalità di rimborso.
Il quesito posto all’Agenzia riguardava il caso di un volontario sportivo che, nel medesimo anno solare, abbia già superato – per effetto di compensi da lavoro sportivo dilettantistico percepiti da altri Enti nell’ambito di rapporti di lavoro autonomo – la soglia di non imponibilità di 15.000 euro, domandandosi come andrebbe trattato, in questo caso, il rimborso forfetario successivamente erogato.
La risposta di Agenzia Entrate è netta: i rimborsi forfetari ai volontari sportivi, anche laddove non costituiscano di per sé reddito fiscalmente rilevante per il percipiente, concorrono comunque al computo della soglia complessiva di 15.000 euro. Ne consegue che, qualora il volontario abbia superato la soglia per effetto di compensi da lavoro autonomo sportivo corrisposti da altri Enti, l’intero rimborso forfetario successivamente percepito concorrerà a formare il suo reddito imponibile a titolo di lavoro autonomo, con l’obbligo per l’erogante di applicare la ritenuta d’acconto ex art. 25 del D.P.R. 600/1973.
La circolare illustra quindi il meccanismo con due esempi numerici, cui si rimanda, confermando che sul piano operativo questo comporta per ASD/SSD, e tutti gli altri Enti eroganti, un onere di verifica non banale: occorre infatti raccogliere a ogni pagamento, come disposto dal comma 6-bis dell’art. 36, l’autocertificazione del volontario/lavoratore sportivo sull’ammontare dei compensi già percepiti nell’anno solare da altri Enti, monitorando il superamento della soglia anche quando il rimborso in sé, isolatamente considerato, non sarebbe imponibile.
Compensi da lavoro sportivo dilettantistico: l’esclusione dei 15.000 euro vale anche per il lavoro subordinato?
Il terzo quesito riguarda l’ambito soggettivo dell’esclusione di cui all’art. 36 co. 6, primo periodo, del D. Lgs. 36/2021: si applica anche alle remunerazioni corrisposte ai lavoratori sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato nell’ambito del dilettantismo oppure è riservata al solo lavoro autonomo?
Per rispondere, Agenzia Entrate coordina la disposizione con l’art. 25 del medesimo decreto, che definisce il lavoratore sportivo come colui che esercita attività sportiva verso un corrispettivo, prevedendo espressamente che tale prestazione possa “costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile“. A seconda del contratto attivato, i compensi confluiscono quindi, sul piano fiscale, nella categoria dei redditi di lavoro dipendente, di quelli assimilati, oppure di lavoro autonomo.
La risposta dell’Agenzia è affermativa, e si fonda su un argomento testuale già anticipato nella consulenza giuridica n. 14 del 30 settembre 2025: il primo periodo del comma 6 dispone che i compensi “non costituiscono base imponibile ai fini fiscali” fino a 15.000 euro annui, e l’esclusione, così formulata, “trova applicazione in sede di determinazione della base imponibile, indipendentemente dalla categoria reddituale nella quale si collocano i relativi compensi“. La disciplina agevolativa, precisa quindi Agenzia Entrate, incide esclusivamente sulla determinazione della base imponibile, non sulla natura del reddito – che resta quella propria del rapporto instaurato tra le parti – e la locuzione “indipendentemente dalla categoria reddituale” include necessariamente anche i redditi di lavoro dipendente ex art. 49 TUIR.
Ne consegue che anche le remunerazioni da lavoro sportivo dilettantistico subordinato beneficiano dell’esclusione entro il limite di 15.000 euro annui, con l’eccedenza tassata secondo le regole ordinarie del TUIR per il lavoro dipendente.
Collaborazioni amministrativo-gestionali: l’esclusione IRAP vale anche per loro?
Il quarto quesito riguarda invece l’IRAP. L’art. 36 co. 6 del D. Lgs. 36/2021 prevede che “tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile” di cui agli artt. 10 e 11 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Il dubbio sottoposto all’Agenzia era se questa esclusione riguardasse solo i co.co.co. sportivi o si estendesse anche a quelli amministrativo-gestionali.
Anche qui la risposta è positiva. Agenzia Entrate osserva, in primo luogo, che la disposizione opera un rinvio generico “ai singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo“, senza circoscrivere l’ambito applicativo dell’agevolazione a specifiche tipologie di collaborazione. A conforto di questa lettura, poi, richiama l’art. 37 co. 4 del D. Lgs. 36/2021, che riconduce espressamente nell’ambito del comma 6 dell’art. 36 l’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di Enti sportivi dilettantistici “quale che sia la tipologia del rapporto” – formula che, secondo l’Agenzia, ricomprende anche l’attività svolta nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.
La conclusione diviene dunque logica: anche i compensi per collaborazioni amministrativo-gestionali, se inferiori a 85.000 euro annui, non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP, al pari dei compensi per le collaborazioni coordinate e continuative erogate ai lavoratori sportivi.
Compensi lavoro sportivo dilettantistico: cosa cambia in pratica?
Le tre risposte, lette insieme, restituiscono un quadro coerente: l’art. 36 co. 6 del D. Lgs. 36/2021 amplia – in senso favorevole al contribuente – l’ambito applicativo delle due soglie di esclusione (15.000 euro ai fini IRPEF, 85.000 euro ai fini IRAP), rendendole indifferenti alla tipologia contrattuale adottata (lavoro autonomo, subordinato, co.co.co. sportivo o amministrativo-gestionale). L’unico punto su cui la posizione di Agenzia Entrate è, per il contribuente, più “onerosa”, è quello del quesito 2, con il cumulo delle soglie tra più Enti eroganti nello stesso anno solare, che impone agli Enti sportivi dilettantistici l’obbligo di verifica tramite “autocertificazione” del percipiente prima di escludere la ritenuta.
Sul piano operativo quindi, per gli Enti che erogano compensi ai lavoratori sportivi o rimborsi ai volontari, si conferma la necessità di:
1. raccogliere a ogni pagamento l’autocertificazione prevista dall’art. 36 co. 6-bis del D. Lgs. 36/2021;
2. verificare, prima di escludere la ritenuta, se il percipiente abbia già raggiunto la soglia di 15.000 euro/anno per effetto di compensi corrisposti da altri Enti nel medesimo anno solare;
3. estendere l’agevolazione IRAP entro gli 85.000 euro/anno anche alle collaborazioni amministrativo-gestionali.
Nel prossimo articolo analizzeremo i quesiti 5 e 6 della circolare 7/E, entrambi dedicati all’IVA: prima l’esenzione per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport e la dispensa dagli obblighi di fatturazione, poi il trattamento IVA della cessione del contratto di un atleta da parte di una ASD o SSD a una società professionistica.
A seguire infine, nel quarto ed ultimo approfondimento della nostra serie, concluderemo la nostra analisi della circolare 7/E con l’ambito applicativo della disposizione agevolativa sulle raccolte fondi.
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