Nelle gare pubbliche, contestare l’aggiudicazione non basta se l’eventuale esclusione del vincitore non consente al ricorrente di ottenere l’appalto. Il problema riguarda soprattutto le imprese che occupano il terzo posto in graduatoria e intendono mettere in discussione la regolarità dell’offerta aggiudicataria.
Ma cosa accade quando la procedura è stata gestita con inversione procedimentale e la seconda classificata non è stata ancora sottoposta alla verifica dei requisiti?
Con la sentenza n. 2398 del 28 agosto 2026, il TAR Sicilia, Catania, Sezione I, chiarisce che anche in questa ipotesi la terza classificata deve formulare specifiche contestazioni nei confronti della seconda. La mancata verifica preliminare dei requisiti non è sufficiente a dimostrare un interesse concreto all’annullamento dell’aggiudicazione.
Il caso: la terza classificata contesta l’aggiudicazione
La controversia nasce da una procedura di gara indetta da un’Azienda Ospedaliera per la fornitura di materiale specialistico di neurochirurgia. Nel lotto 128, la graduatoria economica vedeva:
- prima classificata, un’impresa con un’offerta di 1.303.400 euro e un ribasso del 63,46%;
- seconda classificata, un’impresa con un’offerta di 1.372.000 euro e un ribasso del 61,54%;
- terza classificata, la società ricorrente, con un’offerta di 1.783.600 euro e un ribasso del 50%.
La terza classificata impugnava l’aggiudicazione, contestando la conformità tecnica dell’offerta vincitrice.
Secondo la ricorrente, il prodotto proposto dall’aggiudicataria non soddisfaceva integralmente le caratteristiche richieste dal capitolato senza ricorrere a ulteriori componenti. Veniva inoltre denunciata la violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica.
Nel corso del procedimento, la società impugnava anche gli atti con cui la commissione tecnica, a seguito di riesame, aveva confermato la conformità dell’offerta aggiudicataria.
I motivi del ricorso: l’inversione procedimentale supera la prova di resistenza?
La controinteressata eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Il motivo era preciso: anche escludendo la prima classificata, l’appalto sarebbe spettato alla seconda, la cui posizione non era stata specificamente contestata.
La ricorrente sosteneva, invece, che la gara fosse stata gestita mediante inversione procedimentale e che, pertanto, soltanto l’offerta della prima classificata fosse stata sottoposta alle verifiche.
Non essendo stata ancora verificata la seconda classificata, quest’ultima avrebbe potuto risultare priva dei requisiti necessari.
La società invocava inoltre un interesse alla rinnovazione della procedura, ritenendo che la violazione del principio di separazione tra offerte tecniche ed economiche potesse compromettere l’intera valutazione.
La decisione del TAR: il ricorso è inammissibile
Il TAR Sicilia dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Il Collegio richiama il principio secondo cui la terza classificata, per ottenere l’aggiudicazione, deve contestare utilmente entrambe le imprese che la precedono:
tali argomentazioni devono trovare applicazione anche nell’ipotesi di inversione procedimentale, gravando sulla parte ricorrente l’onere di estendere l’impugnazione all’operatore economico secondo graduato.
La circostanza che la seconda classificata non sia stata ancora sottoposta alla verifica dei requisiti non modifica questa conclusione.
Il giudice sottolinea infatti che la ricorrente può utilizzare l’accesso agli atti per acquisire la documentazione necessaria a formulare contestazioni specifiche.
Accesso agli atti: come contestare la posizione della seconda classificata?
La sentenza attribuisce particolare rilievo agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023, che disciplinano l’accesso agli atti delle procedure di affidamento. Secondo il TAR, la terza classificata dispone degli strumenti necessari per conoscere la documentazione riguardante il concorrente che la precede.
Se l’accesso viene illegittimamente negato, è possibile proporre un ricorso anche senza conoscere integralmente gli atti, accompagnandolo con un’istanza ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo. Il Collegio precisa:
la mancata deduzione di censure utili avverso tale posizione comporta che il ricorso difetti ab origine di interesse concreto e attuale.
L’inversione procedimentale, quindi, non esonera l’impresa dall’onere di dimostrare che l’accoglimento del ricorso possa procurarle un’utilità effettiva.
E se viene contestata la regolarità dell’intera procedura?
Il TAR esamina anche la censura relativa alla separazione tra offerta tecnica ed economica. La ricorrente sosteneva che il vizio imponesse la rinnovazione della gara, riconoscendole una nuova possibilità di aggiudicazione. I giudici respingono questa impostazione.
Nel caso esaminato, l’eventuale violazione del principio di separazione non avrebbe determinato automaticamente l’annullamento dell’intera procedura. Il TAR osserva che un simile effetto avrebbe richiesto una violazione riconducibile a una previsione della legge di gara, che non era stata impugnata.
Inoltre, trattandosi di una gara aggiudicata con il criterio del minor prezzo, l’automaticità della valutazione economica escludeva, nella fattispecie, effetti pregiudizievoli sull’obiettività delle operazioni.
Cosa devono verificare le imprese prima di contestare un’aggiudicazione?
La sentenza evidenzia un rischio concreto nella gestione del contenzioso: concentrare tutte le contestazioni sull’aggiudicatario senza considerare gli altri concorrenti meglio classificati.
Prima di impugnare, è quindi essenziale valutare l’intera graduatoria, acquisire la documentazione disponibile e verificare se le censure possano effettivamente consentire di ottenere l’aggiudicazione.
Il principio non esclude in assoluto un interesse alla rinnovazione della gara, ma richiede che i vizi contestati siano tali da incidere sull’intera procedura e non soltanto sulla posizione di un singolo concorrente.
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato a articoli 35 e 36 del nuovo Codice Appalti: accesso agli atti, per conoscere le regole di consultazione della documentazione di gara e le tutele previste per gli operatori economici. Nella partecipazione agli appalti pubblici è fondamentale predisporre offerte economiche accurate e verificare la sostenibilità dei prezzi proposti. Con il software per il computo metrico e la contabilità lavori, puoi elaborare computi, analizzare i prezzi e gestire le valutazioni economiche dei lavori.
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