#Finsubito news dalla rete – Ravvedimento operoso: nuovi codici tributo F24







Il ravvedimento operoso con cumulo giuridico diventa operativo anche sul fronte dei versamenti. L’Agenzia delle Entrate ha infatti istituito i codici tributo da utilizzare per pagare, tramite modello F24, la sanzione unica determinata secondo le regole dell’articolo 12 del Dlgs n. 472/1997.

Le istruzioni sono contenute nella risoluzione n. 38/E del 23 ottobre 2026, adottata dopo le modifiche introdotte dal Dlgs n. 87/2024 alla disciplina delle sanzioni tributarie.

NOTA BENE: Gli enti pubblici che utilizzano il modello F24 EP possono continuare a utilizzare i codici tributo già istituiti per il pagamento delle sanzioni in regime di ravvedimento.

Cumulo giuridico nel ravvedimento

Il Dlgs n. 87/2024 ha modificato l’articolo 12, comma 8, del Dlgs n. 472/1997, estendendo l’applicazione della sanzione unica anche al ravvedimento operoso.

In tale ambito, il cumulo giuridico deve essere applicato separatamente:

  • per ciascun tributo;
  • per ciascun periodo d’imposta;
  • per ciascun istituto deflativo.

È stato inoltre introdotto il comma 2-bis nell’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997:

  • se la sanzione è determinata applicando il cumulo giuridico, la riduzione da ravvedimento deve essere individuata prendendo come riferimento la prima violazione.

La sanzione unica può essere calcolata anche mediante le procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Nuovi codici tributo da 8960 a 8979

Per consentire il versamento con F24 ordinario, la risoluzione 38/E/2026 istituisce codici distinti in base al tributo interessato:

  • “8960” denominato “Sanzione unica da ravvedimento IRPEF – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”;
  • “8961” denominato “Sanzione unica da ravvedimento addizionale comunale all’IRPEF – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”;
  • “8962” denominato “Sanzione unica da ravvedimento addizionale regionale all’IRPEF – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”;
  • “8963” denominato “Sanzione unica da ravvedimento IRES – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”;
  • “8964” denominato “Sanzione unica da ravvedimento IRAP – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”;
  • “8965” denominato “Sanzione unica da ravvedimento IVA – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”;
  • “8966” denominato “Sanzione unica da ravvedimento ritenute – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”;
  • “8967” denominato “Sanzione unica da ravvedimento imposta sostitutiva – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”;
  • “8968” denominato “Sanzione unica da ravvedimento IVIE – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”;
  • “8969” denominato “Sanzione unica da ravvedimento IVAFE – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”;
  • “8970” denominato “Sanzione unica da ravvedimento imposta di registro – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”;
  • “8971” denominato “Sanzione unica da ravvedimento imposta di bollo – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”;
  • “8972” denominato “Sanzione unica da ravvedimento imposta ipotecaria – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”;
  • “8973” denominato “Sanzione unica da ravvedimento imposta catastale – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”;
  • “8974” denominato “Sanzione unica da ravvedimento imposta di successione – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”;
  • “8975” denominato “Sanzione unica da ravvedimento imposta sulle donazioni – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”;
  • “8976” denominato “Sanzione unica da ravvedimento imposta sui servizi digitali (webtax) – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”;
  • “8977” denominato “Sanzione unica da ravvedimento imposta sulle transazioni finanziarie – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”;
  • “8978” denominato “Sanzione unica da ravvedimento global minimum tax – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”;
  • 8979” denominato “Sanzione unica da ravvedimento canone TV – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”.

In via generale, i codici devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”, indicando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta nel formato “AAAA”.

Addizionali, IRAP e successioni

Sono previste regole specifiche per alcuni tributi.

I codici 8962 e 8964, relativi rispettivamente all’addizionale regionale IRPEF e all’IRAP, devono essere riportati nella sezione “Regioni”, insieme al relativo codice regione.

Il codice 8961, relativo all’addizionale comunale, va invece indicato nella sezione “IMU e altri tributi locali”, riportando il codice catastale del Comune.

NOTA BENE: Per il codice 8974, relativo all’imposta di successione, nella sezione “Contribuente” devono essere inseriti codice fiscale e dati anagrafici dell’erede. Il codice fiscale del defunto va riportato nel campo relativo al coobbligato, associandolo al codice identificativo “08”.

Assicurazioni e intrattenimenti con F24-Accise

Per la sanzione unica relativa all’imposta sulle assicurazioni viene istituito il codice:

  • 8984, denominato “Sanzione unica da ravvedimento imposta sulle assicurazioni – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”.

Nel campo “ente” deve essere indicato il codice “A”, mentre devono essere riportati anche mese e anno di riferimento. Per i debiti emergenti dalla denuncia annuale, il mese va indicato convenzionalmente come dicembre.

Per l’imposta sugli intrattenimenti è invece istituito il codice:

  • “8985” denominato “Sanzione unica da ravvedimento imposta sugli intrattenimenti – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”.

In questo caso il campo “ente” va valorizzato con il codice “M”, insieme all’anno di riferimento.

Aerotaxi: codice 8986

Per la sanzione unica relativa all’imposta erariale sugli aerotaxi viene istituito il codice

  • “8986” denominato “Sanzione unica da ravvedimento imposta sugli aerotaxi – articolo 13, comma 2-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”,

da utilizzare nel modello F24 Elide.

Nella sezione “Erario ed altro” devono essere indicati:

  • tipo “R”;
  • numero dei passeggeri per tratta;
  • lettera A per tratte fino a 1.500 km o B per tratte superiori;
  • giorno e mese del servizio nel formato “GGMM”;
  • codice tributo 8986;
  • anno di effettuazione del servizio.


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