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Intelligenza Artificiale, arriva il decreto italiano sull’AI Act: nuove regole per formazione professionale ed equo compenso.

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026, il Decreto Legislativo n. 179 del 7 ottobre 2026, con l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorita’ nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione.

Con il D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026, l’Italia prosegue l’adeguamento della propria normativa al Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale (AI Act), definendo i poteri delle autorità nazionali incaricate di vigilare sull’applicazione delle regole europee e introducendo disposizioni che interessano la formazione, le professioni, i rapporti di lavoro e la sicurezza.

Il decreto, che entrerà in vigore il 23 ottobre 2026, dà attuazione alla delega contenuta nella Legge n. 132/2025 e riguarda anche le professioni tecniche, per le quali sono previsti l’inserimento dell’intelligenza artificiale nei percorsi formativi e una possibile evoluzione della disciplina dell’equo compenso.

Le novità principali sono contenute negli articoli 47 e 49, che affrontano rispettivamente le competenze necessarie per utilizzare i sistemi di IA nell’esercizio professionale e la possibilità di considerare il loro impiego nella determinazione dei compensi.

A queste si aggiunge l’articolo 42 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, rilevante anche per le imprese di costruzioni quando le tecnologie utilizzate incidono sull’organizzazione delle attività o sui rischi per i lavoratori.

Formazione

Formazione obbligatoria sull’IA per i professionisti: requisiti e scadenze.

L’articolo 47 stabilisce che i corsi di formazione iniziale e continua svolti dagli ordini professionali debbano comprendere percorsi di alfabetizzazione e formazione sull’IA.

I programmi dovranno approfondire il funzionamento delle tecnologie, comprese le tecniche di interrogazione e istruzione dei sistemi, le loro potenzialità e i limiti che possono emergere nelle applicazioni professionali, insieme alla disciplina europea e nazionale, agli obblighi informativi nei confronti del cliente e ai profili deontologici connessi al loro impiego.

Il richiamo alle responsabilità professionali e al principio antropocentrico previsto dalla Legge n. 132/2025 interessa direttamente anche ingegneri, architetti, geometri e periti industriali, per i quali l’utilizzo dell’intelligenza artificiale può riguardare attività di progettazione, analisi tecnica ed elaborazione delle informazioni, senza sostituire le valutazioni e le verifiche richieste nell’esecuzione dell’incarico.

Per quanto riguarda la formazione continua, il decreto prevede un monte ore minimo per ciascun periodo di valutazione, la cui determinazione è rimessa alla disciplina delle singole categorie professionali, senza stabilire direttamente un numero di crediti formativi uguale per tutti gli iscritti.

Il comma 5 dell’articolo 47 assegna ai consigli nazionali degli ordini e dei collegi, o agli organismi competenti per la regolazione della formazione, sei mesi dall’entrata in vigore del decreto per adeguare i rispettivi regolamenti o atti organizzativi, secondo le procedure previste dai singoli ordinamenti professionali e con le eventuali approvazioni delle autorità vigilanti.

Il termine scadrà quindi il 23 aprile 2027, data entro la quale dovranno essere recepite le disposizioni sui percorsi formativi, mentre le modalità di assolvimento dei nuovi obblighi da parte degli iscritti dipenderanno dagli adeguamenti adottati dai rispettivi organismi nazionali.

L’articolo 47 contempla anche percorsi promossi dalle forme aggregative delle associazioni delle professioni non organizzate in ordini e collegi, ai sensi della Legge n. 4/2013, quando l’impiego dell’IA risulti rilevante per l’attività esercitata. Per le professioni sanitarie sono invece previste disposizioni specifiche, coordinate con il sistema di educazione continua in medicina.

Intelligenza artificiale e sicurezza sul lavoro: quando aggiornare il DVR
L’articolo 42 disciplina l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro, prevedendo che i sistemi capaci di incidere sull’organizzazione delle attività, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione delle prestazioni o sui processi decisionali rilevanti per la sicurezza siano considerati nella valutazione dei rischi prevista dall’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

La disposizione può riguardare anche le imprese di costruzioni che impiegano applicazioni intelligenti nell’organizzazione delle lavorazioni o nella gestione di attività operative dalle quali possono derivare conseguenze per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

In queste situazioni sarà necessario valutare i rischi associati ai sistemi utilizzati nell’ambito degli adempimenti già previsti dal Testo Unico sulla sicurezza, tenendo conto delle effettive condizioni di impiego, senza che il decreto introduca un documento autonomo dedicato all’intelligenza artificiale.

Ai datori di lavoro viene inoltre richiesto di assicurare informazione e formazione sui rischi specifici derivanti dall’utilizzo dei sistemi di IA e sulle misure di prevenzione e protezione adottate, mentre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono attribuite funzioni di coordinamento e promozione dell’impiego responsabile di queste tecnologie anche per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

IA nella scuola, nelle università e nella PA: formazione e nuove competenze
Il decreto dedica numerose disposizioni alla diffusione delle competenze sull’intelligenza artificiale nel sistema dell’istruzione, prevedendo attività di alfabetizzazione, aggiornamento dei percorsi didattici e formazione degli insegnanti, anche rispetto ai rischi derivanti dall’utilizzo non consapevole delle piattaforme digitali e dei social media.

Per le università, l’articolo 44 promuove l’integrazione delle competenze tecniche, giuridiche ed etiche nei percorsi formativi, con particolare attenzione anche ai corsi a indirizzo scientifico, tecnologico e ingegneristico, nei quali la preparazione degli studenti dovrà comprendere la conoscenza delle implicazioni normative e delle responsabilità connesse all’impiego dell’IA.

Per le pubbliche amministrazioni, l’articolo 40 affida al Ministro per la pubblica amministrazione il coordinamento delle politiche di reclutamento, formazione, riqualificazione professionale e alta formazione del personale, attribuendogli anche il compito di sostenere l’introduzione dei sistemi di intelligenza artificiale nell’organizzazione e nella gestione degli enti, con particolare riferimento alla semplificazione amministrativa e all’accelerazione dei procedimenti.

La norma prevede inoltre la definizione di linee guida sulle competenze minime in materia di IA richieste ai dipendenti pubblici, che saranno adottate sentite AgID e ACN e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni. Per lo sviluppo dei percorsi formativi è previsto il coinvolgimento della Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA), di Formez PA e, attraverso apposite convenzioni, delle università e degli enti di ricerca, oltre ad ANCI, UPI e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Le altre disposizioni riguardano, tra l’altro, la formazione nei settori sanitario e finanziario e la tutela delle informazioni aziendali e delle esperienze tecnico-industriali, rispetto alle quali l’articolo 52 modifica il D.Lgs. n. 30/2005, ricomprendendo, alle condizioni previste dal Codice della proprietà industriale, anche dati, algoritmi e metodi matematici utilizzati nell’addestramento dei sistemi di IA.

Decreto Legislativo n. 179 del 7 ottobre 2026

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Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorita’ nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione. (26G00200) (GU Serie Generale n.234 del 08-10-2026)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/10/2026

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