A oltre un anno dall’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza, la fase transitoria è ormai conclusa e le nuove regole sono entrate nella gestione ordinaria della formazione aziendale. Ma quali sono gli aspetti che imprese, RSPP, preposti, lavoratori e formatori devono oggi avere chiari? Un pratico decalogo per fare il punto su obblighi, durata dei corsi, aggiornamenti, efficacia della formazione e principali novità operative.
- Formazione SSL: a che punto siamo?
- La formazione deve partire dai rischi reali dell’azienda
- Neoassunti: quando deve essere fatta la formazione
- Frequenza del corso, break formativi e verifica dell’efficacia della formazione
- L’innovazione dei break formativi: la formazione sul campo
- La verifica dell’efficacia formativa: obblighi e modalità operative
- Obblighi formativi: lavoratori, preposti e datori di lavoro
- Datori di lavoro: il nuovo obbligo formativo
- Preposti: 12 ore e aggiornamento biennale
- Dirigenti: durata e aggiornamento della formazione
- Formazione specialistica: cosa cambia per ambienti confinati e attrezzature
- Soggetti Formatori e riconoscimento formazione pregressa
- Crediti e formazione pregressa: cosa verificare
- Dalla formazione obbligatoria alla prevenzione efficace
- Strumenti e risorse per l’approfondimento
- Approfondimenti a cura dell’autore
Formazione SSL: a che punto siamo?
Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza, approvato il 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.119 del 24 maggio 2025, è oggi pienamente operativo. Il periodo transitorio di 12 mesi si è infatti concluso il 24 maggio 2026: per i corsi avviati da questa data trovano applicazione le nuove disposizioni in materia di contenuti, durata, modalità di erogazione e aggiornamento.
A rendere ancora più attuale il quadro sono intervenute le FAQ pubblicate dal Ministero del Lavoro il 27 marzo 2026, elaborate a seguito dei numerosi quesiti interpretativi emersi nella prima fase di applicazione dell’Accordo e con il coinvolgimento di Ministero, INAIL, INL e Regioni. I chiarimenti consentono di precisare diversi aspetti operativi della disciplina e di uniformarne l’interpretazione.Ad oggi, quindi, la questione non è più soltanto capire “cosa cambia” con il nuovo Accordo, ma verificare se la gestione della formazione aziendale è effettivamente allineata alle regole ormai operative e ai chiarimenti intervenuti. Partiamo dai principi che devono guidare la progettazione della formazione.
La formazione deve partire dai rischi reali dell’azienda
La formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza continua ad articolarsi in due moduli: una parte generale di 4 ore e una parte specifica di 4 ore per il rischio basso, 8 ore per il rischio medio e 12 ore per il rischio alto, con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. Dal computo delle ore di formazione è escluso l’addestramento.Le aule devono essere al massimo di 30 persone e i contenuti e la durata sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro. Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi effettivamente presenti.
Neoassunti: quando deve essere fatta la formazione
La formazione e, ove previsto, l’addestramento dei lavoratori devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, viene eliminato il riferimento ai “60 giorni dall’assunzione” che era presente nelle norme precedenti.
Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione (e l’eventuale addestramento) sono invece da completarsi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro: questa facoltà è stata introdotta successivamente all’accordo ai sensi della Legge 198/2025 di conversione del DL 159/2025.I lavoratori a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.
Frequenza del corso, break formativi e verifica dell’efficacia della formazione
La formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza del lavoro e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
- della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.
La L. 34/2026 del 11 marzo 2026 (legge annuale per le PMI) alle causali sopra riportate, ne aggiunge una nuova: la formazione deve avvenire anche “nei periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro”.
L’innovazione dei break formativi: la formazione sul campo
Laddove il datore di lavoro faccia ricorso a “break formativi”, modalità nuova di erogazione dei corsi, la formazione viene erogata direttamente all’interno dei reparti aziendali e presso le postazioni dei lavoratori stessi. Essa dovrà avvenire ad opera di un docente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, affiancato dal preposto. Dovrà essere breve (15-30 minuti) e dovrà essere rivolta a piccoli gruppi di lavoratori basandosi su specifici aspetti legati all’attività lavorativa.
La verifica dell’efficacia formativa: obblighi e modalità operative
Il datore di lavoro è tenuto a verificare l’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione di lavoro, eventualmente anche con il supporto del RSPP. Inoltre, nell’ambito della riunione periodica deve essere verificato il raggiungimento dei risultati attesi e rilevata l’efficacia formativa attraverso gli indicatori, i criteri e gli strumenti stabiliti in sede di progettazione.Ai fini della verifica di efficacia, l’accordo non individua la tempistica di realizzazione, limitandosi a dire che “Tale valutazione dovrà essere svolta a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”. Suggerisce di utilizzare una delle seguenti modalità:
- Analisi infortunistica aziendale (compresi i near miss «quasi infortuni»);
- Questionari di autovalutazione su «comportamenti sicuri», «percezione del pericolo da parte dei lavoratori», «conoscenza delle misure di prevenzione e protezione» ecc.;
- Check list di valutazione attraverso l’osservazione dei comportamenti dei lavoratori per verificare se hanno adottato dei comportamenti sicuri.
Obblighi formativi: lavoratori, preposti e datori di lavoro
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