Adempimento collaborativo: la circolare n. 6/E/2026 chiarisce requisiti di accesso, Tax Control Framework, controlli, rischi interpretativi ed esimenti sanzionatorie dopo la riforma.
La circolare n. 6/E del 6 agosto 2026 chiarisce il nuovo regime di adempimento collaborativo, ampliando la platea dei soggetti ammessi, rafforzando il Tax Control Framework e precisando quando operano le esimenti sanzionatorie collegate alle interlocuzioni preventive con l’Agenzia delle Entrate.
Adempimento collaborativo: cosa chiarisce la circolare 6/E/2026
Il documento di prassi interviene, inoltre, sui principali istituti interessati dalla riforma, con particolare riguardo:
- all’ampliamento della platea dei soggetti ammessi;
- al rafforzamento del Tax Control Framework – TCF;
- al potenziamento degli effetti premiali;
- ai nuovi meccanismi applicativi del regime.
Va ricordato, preliminarmente, che l’istituto dell’adempimento collaborativo si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Tale obiettivo è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.
E’ un istituto che prevede l’adesione volontaria del contribuente qualora sia in possesso di requisiti soggettivi ed oggettivi.
L’Agenzia delle entrate con la citata corposa circolare fornisce i primi chiarimenti interpretativi e applicativi sulla riforma del regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli da 3 a 7, del DLgs n. 128/2015, come modificati dal decreto legislativo n. 221, del 30 dicembre 2023 e dai successivi interventi normativi attuativi e correttivi.
La competenza per i controlli e per le attività relative al regime
Uno degli aspetti centrali della riforma attiene al profilo delle competenze per la gestione dei controlli e delle attività relative al regime.
La competenza per l’esercizio dei poteri istruttori, finalizzati al controllo delle dichiarazioni presentate dai contribuenti aderenti alla compliance, è stata accentrata presso un’unità specializzata che gode di una visuale di estrema trasparenza sulla operatività aziendale e sui rischi fiscali a essa sottesi, in grado di massimizzare il beneficio della conoscenza in profondità dell’impresa e dei suoi sistemi di controllo del rischio fiscale.
La circolare delle Entrate evidenzia che è stato, inoltre, stabilito che, limitatamente alle attività di analisi di rischio e controllo ex post, l’unità organizzativa centrale potesse anche avvalersi del “supporto” delle articolazioni territoriali dell’Agenzia delle Entrate. In aderenza al modello dell’Interfaccia Unica, queste ultime hanno da sempre agito su “delega, secondo le direttive e sotto il coordinamento” della struttura centrale, cui sono stati affidati compiti di indirizzo per orientare e valorizzare il contributo delle Direzioni regionali coinvolte.
In data 20 gennaio 2025, l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza hanno siglato un Protocollo d’intesa in materia di adempimento collaborativo, volto a disciplinare le modalità di sviluppo delle forme di cooperazione e coordinamento preliminari all’esercizio da parte del Corpo dei predetti poteri istruttori.
In estrema sintesi, il protocollo prevede che il “Reparto del Corpo”, prima di avviare qualunque attività istruttoria nei confronti di un contribuente aderente, sia tenuto ad informare il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, per il tramite del Comando Generale, al fine di avviare un coordinamento in sede centrale volto a garantire soluzioni condivise sia in merito all’opportunità di avviare il controllo che in merito agli esiti dello stesso.
Requisiti soggettivi e oggettivi di accesso al regime di adempimento collaborativo
La disciplina attuativa dei “Requisiti soggettivi e oggettivi di accesso al regime di adempimento collaborativo” è oggi contenuta nel decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 6 dicembre 2024, il quale ha aggiornato, sostituendole, le disposizioni del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 54237 del 2016.
| In particolare, l’articolo 2, comma 1, del citato DM prevede che possono presentare domanda di adesione al regime di adempimento collaborativo esclusivamente |
| a) i soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a:
– 750 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024; – 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026; – 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2028; |
| b) i contribuenti che danno esecuzione alla risposta all’istanza di interpello nuovi investimenti, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente dall’ammontare del volume d’affari o dei ricavi, al ricorrere degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo n. 128/2015; |
| c) i contribuenti che appartengono al medesimo gruppo di imprese, a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nella lettera a) e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. |
In base al combinato disposto dell’articolo 2, commi 1, lettera b), e 5, del d.m. 6 dicembre 2024, il contribuente che dà attuazione alla risposta all’interpello nuovi investimenti può, quindi, esercitare il c.d. “effetto di trascinamento” nei confronti dell’impresa residente o non residente con stabile organizzazione in Italia che svolge funzioni di indirizzo sul proprio TCF.
La circolare delle Entrate ritiene, invece, che un soggetto che accede al regime per il tramite dell’interpello nuovi investimenti, se non dotato, a sua volta, dei requisiti dimensionali, non possa invocare l’”effetto trascinamento” previsto dall’articolo 7,
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