#Finsubito news dalla rete – adesione al 2 novembre e FAQ sulla cessazione







Si avvicina la scadenza per aderire al Concordato preventivo biennale (CPB) 2026-2027. Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il termine è fissato al 2 novembre 2026, poiché il 31 ottobre cade di sabato.

Il concordato, disciplinato dal D.Lgs. n. 13/2024, è uno strumento di adesione volontaria rivolto ai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), in presenza dei requisiti previsti dalla normativa.

L’accettazione della proposta consente di definire preventivamente con l’Agenzia delle Entrate il reddito d’impresa o di lavoro autonomo e, ove applicabile, il valore della produzione netta ai fini IRAP per il biennio 2026-2027.

NOTA BENE: L’adesione può essere comunicata autonomamente oppure attraverso la dichiarazione dei redditi, secondo le modalità previste.

La scelta richiede una valutazione della convenienza fiscale, tenendo conto dei redditi attesi, dei benefici riconosciuti e delle condizioni che possono determinare la cessazione o la decadenza dal concordato.

Mancata adesione al CPB: controlli fiscali e sanzioni accessorie

Non aderire al CPB non costituisce una violazione fiscale né comporta automaticamente l’applicazione di sanzioni. La normativa prevede, tuttavia, specifiche conseguenze sul piano dei controlli.

L’articolo 34 del D.Lgs. n. 13/2024 consente all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza di intensificare le attività di controllo nei confronti dei contribuenti che non accettano la proposta.

Inoltre, l’articolo 2-ter del DL n. 113/2024 prevede, nei casi disciplinati dalla norma, il dimezzamento delle soglie per l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie in materia di imposte dirette e IVA, anche in caso di decadenza dal concordato.

Le soglie di 50.000 e 100.000 euro sono quindi ridotte, rispettivamente, a 25.000 e 50.000 euro.

Resta fermo che le sanzioni accessorie presuppongono violazioni tributarie sanzionate nei casi previsti dalla legge: la sola mancata adesione non determina alcuna sanzione automatica.

Nuova adesione e rinnovo del CPB: cosa cambia?

Per i contribuenti che hanno già aderito al CPB 2024-2025, la scadenza del 2 novembre assume particolare rilievo anche in relazione ai benefici previsti per il rinnovo.

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (decreto Omnibus) ha introdotto, con effetto dalle adesioni al biennio 2026-2027, un potenziamento dei benefici premiali riservati ai contribuenti che rinnovano il concordato.

Occorre, tuttavia, distinguere la possibilità di aderire a una nuova proposta dal diritto alle agevolazioni del rinnovo.

La nuova adesione dipende dal possesso dei requisiti di accesso, mentre il rinnovo agevolato richiede anche la continuità applicativa con il precedente biennio.

Proprio su questo aspetto, insieme ad altre cause di cessazione, intervengono i nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Cause di cessazione del CPB: tre nuove FAQ del 13 ottobre 2026

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il 13 ottobre 2026 la sezione delle FAQ dedicata alle cause di cessazione del Concordato preventivo biennale, previste dall’articolo 21 del D.Lgs. n. 13/2024.

Le tre risposte affrontano questioni operative relative alla prosecuzione del concordato e ai benefici collegati al rinnovo:

  • Cessazione del precedente CPB: possibilità di aderire al biennio 2026-2027 e accesso alle agevolazioni del rinnovo.
  • Superamento dei limiti di ricavi: rilevanza delle rimanenze per le imprese di costruzione.
  • Modifica dell’attività prevalente: conseguenze dell’applicazione di un ISA diverso durante il biennio concordatario.

Vediamo nel dettaglio le indicazioni dell’Amministrazione finanziaria.

FAQ n. 1 – CPB cessato nel 2025: spettano i benefici del rinnovo 2026-2027?

La domanda

Una società ha aderito al CPB 2024-2025, ma nel corso del 2025 il concordato è cessato a seguito dell’incremento del numero dei soci.

La società intende aderire al CPB 2026-2027 e chiede se possa beneficiare delle agevolazioni previste per il rinnovo, nonostante la cessazione del precedente concordato.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia chiarisce che la società può aderire nuovamente al CPB 2026-2027, ma non ha diritto ai benefici premiali potenziati previsti per il rinnovo.

Le modifiche introdotte dal decreto Omnibus riservano infatti i maggiori benefici ai contribuenti che hanno aderito al precedente biennio e rinnovano il concordato in piena continuità applicativa.

Nel caso esaminato, la cessazione intervenuta nel 2025 ha interrotto tale continuità.

Pertanto, la successiva accettazione della proposta per il 2026-2027 costituisce una nuova adesione e non un rinnovo, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni aggiuntive.

In pratica, la cessazione del precedente concordato non impedisce automaticamente una nuova adesione, ma esclude i benefici fiscali rafforzati riservati a chi rinnova senza interruzioni.

FAQ n. 2 – Imprese di costruzione: le rimanenze incidono sul limite di ricavi per la cessazione?

La domanda

Un’impresa che esercita prevalentemente l’attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali, codice ATECO 41.00.00, applica l’ISA EG69U.

Dopo aver aderito al CPB 2024-2025, nel 2025 registra un rilevante incremento dei ricavi.

L’impresa chiede se, per verificare la causa di cessazione prevista dall’articolo 21, comma 1, lettera b-quater), del D.Lgs. n. 13/2024, debbano essere considerati soltanto i ricavi individuati dall’articolo 85 del TUIR oppure anche la variazione delle rimanenze, secondo le regole previste per l’applicazione dell’ISA.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia chiarisce che anche ai fini della cessazione del CPB occorre tenere conto della variazione delle rimanenze, secondo i criteri previsti per lo specifico ISA.

L’articolo 21, comma 1, lettera b-quater), stabilisce che il concordato cessa di avere efficacia dal periodo d’imposta in cui i ricavi o i compensi rilevanti superano il limite previsto per l’applicazione degli ISA, maggiorato del 50%.

Per le imprese di costruzione, il decreto di approvazione dell’ISA prevede che, ai fini della determinazione del limite, i ricavi siano aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali, valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del TUIR.

Pertanto, la verifica deve essere effettuata applicando il seguente criterio:

Ricavi rilevanti = ricavi di riferimento + rimanenze finali − esistenze iniziali.

L’Agenzia conferma che tale modalità di calcolo, già prevista per l’ISA DG69U e confermata per l’ISA EG69U dal periodo d’imposta 2025, si applica anche per verificare il superamento della soglia che determina la cessazione del CPB.

Per le imprese di costruzione, quindi, non è sufficiente considerare i soli ricavi dichiarati: occorre includere anche la variazione delle rimanenze nel calcolo del limite previsto dalla normativa.

FAQ n. 3 – Cambio dell’attività prevalente: quando determina la cessazione del CPB?

La domanda

L’Agenzia esamina due situazioni relative alla modifica dell’attività prevalente durante il biennio concordatario.

Primo caso: nel periodo precedente il concordato, un contribuente svolge due attività:

  • taglio e piallatura del legno, codice 16.11.00, soggetta all’ISA D09U, con ricavi pari al 70% del totale;
  • commercio al dettaglio di mobili per la casa, codice 47.55.10, soggetta all’ISA M29U, con ricavi pari al 30%.

Durante il biennio, l’attività commerciale diventa prevalente rispetto a quella manifatturiera.

Secondo caso: il contribuente inizialmente esercita soltanto l’attività di taglio e piallatura del legno. Nel corso del concordato aggiunge il commercio al dettaglio di mobili, che diventa l’attività prevalente.

Si chiede se, in entrambe le ipotesi, il cambiamento dell’attività prevalente determini la cessazione del CPB.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia chiarisce che in entrambi i casi si verifica una causa di cessazione dal concordato, poiché durante il biennio cambia sostanzialmente l’attività prevalente e quella nuova è soggetta a un ISA diverso.

L’articolo 21, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 13/2024 prevede infatti che il CPB cessi di avere efficacia quando il contribuente modifica l’attività esercitata rispetto al periodo d’imposta precedente il biennio concordatario.

La cessazione non opera, tuttavia, se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo ISA.

Ne consegue che il semplice avvio di una nuova attività o la modifica della composizione delle attività esercitate non comporta automaticamente la cessazione del CPB.

In particolare:

  • se l’attività originariamente prevalente rimane tale, il concordato può continuare a produrre effetti anche in presenza di attività secondarie soggette a ISA differenti;
  • se l’attività prevalente cambia e determina l’applicazione di un ISA diverso, si verifica la causa di cessazione;
  • se le attività interessate rientrano nel medesimo ISA, il cambiamento non determina la cessazione per questa specifica causa.

L’Agenzia richiama inoltre la FAQ n. 6 del 25 ottobre 2024, che aveva già chiarito come l’aggiunta di attività o la modifica della loro composizione non comporti necessariamente la cessazione del concordato.

L’elemento decisivo è quindi il cambiamento dell’attività prevalente, quando questo comporta l’applicazione di un ISA diverso da quello utilizzato per formulare la proposta concordataria.

CPB 2026-2027: gli effetti delle cause di cessazione

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate evidenziano come le cause di cessazione incidano non soltanto sull’efficacia del concordato in corso, ma anche sui vantaggi fiscali collegati alle successive adesioni.

La distinzione tra nuova adesione e rinnovo assume quindi un ruolo centrale nella disciplina del CPB, soprattutto alla luce del potenziamento dei benefici premiali introdotto per il biennio 2026-2027, per il quale il termine di adesione è fissato al 2 novembre 2026.


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