#Finsubito news dalla rete – Mesotelioma dell’autotrasportatore riconosciuto anche in Appello


La Corte d’Appello di Bologna, Sezione Lavoro, ha rigettato l’appello dell’Inail e confermato integralmente la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che aveva riconosciuto l’origine professionale del mesotelioma pleurico di un autotrasportatore, morto il 7 novembre 2023. La decisione è stata assunta in Camera di Consiglio il 20 febbraio 2025, nella causa iscritta al numero 585/2024. Resta così ferma la condanna dell’Istituto a corrispondere agli eredi, la moglie e i figli, tutte le prestazioni di Legge per un danno biologico del 100%, con gli interessi legali, stabilita in primo grado dalla sentenza numero 281/2024, pubblicata il 16 luglio 2024.

L’uomo aveva lavorato dal 1981 al pensionamento, nel 2011, come autista dipendente di tre imprese del commercio di materiali edili del Reggiano, trasportando anche lastre ondulate in cemento-amianto. Il suo camion, dotato di gru, era impiegato nei cantieri di demolizione e rifacimento di tetti, tettoie e coperture. Nell’anamnesi raccolta dal consulente tecnico del Tribunale, l’autista aveva parlato di lastre rimosse impilate su pallet, sollevate con la gru fino al pianale e fissate con le regge. Proprio in questa fase alcuni pannelli si rompevano, liberando polvere in grande quantità. La rimozione delle coperture era affidata ad altri operai, ma a lui spettava controllare la stabilità del carico sulle forche e accompagnarne la discesa sul cassone. I giudici d’Appello hanno ritenuto quel racconto coerente con la realtà lavorativa dell’epoca.

Due colleghi, che hanno lavorato con lui dal 2000 al 2004 e dal maggio 2004 al 2011, hanno confermato il quadro. Il primo ha riferito che su alcuni tetti l’autista si occupava del trasporto delle lastre di eternit rimosse durante le bonifiche, il secondo – che lo aveva affiancato in cantiere due o tre volte – ha raccontato che quando le lastre non erano imbancalate lui le movimentava a mano insieme agli addetti della ditta specializzata, senza tuta né mascherina. L’Inail sosteneva che quelle bonifiche si fossero svolte nel rispetto del Decreto ministeriale del 6 settembre 1994, però la Corte non ne ha trovato alcun riscontro e ha ritenuto lecito supporre che, almeno in alcune occasioni, le prescrizioni fossero state disattese.

Il collegio ha giudicato “dirimente” il parere reso il 19 aprile 2021 dalla Contarp, la consulenza tecnica per l’accertamento dei rischi e la prevenzione dello stesso Inail. L’ingegnere dell’Istituto conclude che l’autista poteva essere stato esposto alle fibre negli anni Ottanta, mentre sovrintendeva al carico e allo scarico e durante il fissaggio delle lastre sul mezzo. Segnala inoltre una copertura in cemento-amianto, ancora presente nel 2021, sul capannone di una delle aziende datrici. L’Inail aveva liquidato quel giudizio come ipotetico mentre i giudici lo hanno considerato espresso con un ragionevole grado di certezza. Nello stesso parere compare la valutazione dello Spsal, il servizio di prevenzione nei luoghi di lavoro dell’Ausl di Reggio Emilia secondo cui le due imprese principali, attive dagli anni Settanta e Ottanta nello stesso territorio di note aziende produttrici di manufatti in cemento-amianto, con buona probabilità acquistavano, usavano e rivendevano lastre, canne fumarie, serbatoi e tubi contenenti amianto.

L’appello dell’Inail si articolava in cinque motivi: il difetto di prova dell’adibizione a una lavorazione tabellata fin dai primi anni Ottanta, con richiamo all’articolo 3 del Dpr 1124/1965; l’inattendibilità dei testimoni sul periodo 2000-2011; due contestazioni legate ai tempi di latenza; in subordine, la quantificazione dei postumi. Esaminando insieme i primi quattro, la Corte ha richiamato la Cassazione (sentenza numero 2523 del 4 febbraio 2020) secondo cui per le malattie tabellate il lavoratore deve dimostrare la patologia e lo svolgimento di una lavorazione idonea a provocarla e a quel punto opera la presunzione legale di origine professionale. Si tratta di una presunzione relativa, che l’Inail può superare provando un’esposizione insufficiente nel caso concreto o un fattore extralavorativo di per sé idoneo a causare la malattia.

La consulenza medico-legale dell’Istituto aveva contestato la stessa natura tabellata della patologia in relazione a quel lavoro. Il collegio ha fatto proprio il ragionamento del consulente del Tribunale: la voce 57 della tabella allegata al Decreto ministeriale 9 aprile 2008 indica in modo generico le “lavorazioni che espongono all’azione delle fibre di asbesto” e negare a priori che un’attività non tipica come il trasporto comporti questo rischio equivale a escludere l’origine professionale prima di qualunque indagine.

Quanto all’ipotesi alternativa, l’Inail attribuiva la malattia alle fibre portate in casa sugli abiti dalla madre, che aveva lavorato fino al 1978 in un’azienda produttrice di manufatti in cemento-amianto ed era morta per una patologia correlata. La Corte ha escluso che l’esposizione familiare possa considerarsi causa esclusiva e sufficiente e ha applicato il principio dell’equivalenza delle cause, previsto dall’articolo 41 del Codice Penale ed esteso dalla giurisprudenza alle malattie professionali. Secondo il consulente, durante la fase d’induzione del tumore le due fonti di fibre si sono probabilmente sommate, rendendo impossibile distinguerne il peso.

I giudici hanno respinto anche le obiezioni sui tempi. Il mesotelioma, diagnosticato nel 2019 e denunciato all’Inail il 25 ottobre di quell’anno, si è manifestato dopo un’esposizione iniziata nei primi anni Ottanta, in linea con una latenza che va da almeno dieci fino a cinquant’anni. Il collegio non ha visto motivo di separare i periodi della carriera, attribuendo efficacia concausale all’intera esposizione fino al pensionamento, compresi gli anni dal 2000 al 2011 a cui si riferiscono le testimonianze. Con il quinto motivo l’Istituto chiedeva di valutare il danno alla data della denuncia: la Corte lo ha rigettato in base all’articolo 149 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile, che impone di considerare anche l’aggravamento intervenuto durante il procedimento. Il 100% era stato accertato alla visita peritale del 26 ottobre 2023.

La causa era stata promossa dal patronato Inca di Reggio Emilia, con il medico legale Bonfiglio Gambarini e l’avvocata Paola Soragni. Il collegio, presieduto da Marcella Angelini con relatore Roberto Pascarelli, ha condannato l’Inail a 3.500 euro di spese per il grado, oltre agli accessori, e ha dato atto dell’integrale rigetto dell’appello ai fini del raddoppio del contributo unificato. Decisa nel febbraio 2025, la sentenza è stata resa nota dall’Inca Cgil Emilia-Romagna il 21 settembre 2026 e il 13 ottobre l’Afeva Emilia-Romagna, associazione dei familiari e delle vittime dell’amianto, ne ha pubblicato il testo anonimizzato.

Antonio Illariuzzi

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