Il solo punteggio numerico può assolvere all’obbligo di
motivazione nella valutazione dell’offerta tecnica? Quando, invece,
la Commissione deve accompagnarlo con un giudizio descrittivo? E
quali conseguenze produce una griglia di valutazione troppo ampia e
priva di subcriteri?
Nelle procedure comparative è essenziale poter comprendere
perché un’offerta abbia ottenuto un determinato punteggio, sia per
consentire agli operatori di verificare la valutazione ricevuta,
sia per permettere al giudice di esaminare il percorso seguito
dalla Commissione.
Sul tema interviene il TAR Lazio, Roma, Sezione V
Quater, con la
sentenza del 9 ottobre 2026 n. 15863, che
ha annullato l’affidamento di una concessione demaniale per
insufficiente motivazione dei punteggi tecnici, imponendo
all’Amministrazione di rinnovare la valutazione delle offerte.
Il caso: la gara e la contestazione dei punteggi dell’offerta
tecnica
La controversia riguardava una procedura indetta per
l’affidamento in concessione, per sei anni, di alcuni spazi di un
palazzo istituzionale, destinati ad attività di ristorazione.
La selezione prevedeva 70 punti per l’offerta tecnica e 30 per
quella economica. Per la componente tecnica, l’avviso individuava
cinque criteri di valutazione, con punteggi massimi compresi tra 10
e 20 punti, riferiti, tra l’altro, alla valorizzazione
dell’italianità, al rinnovo degli spazi, all’organizzazione di
eventi, alla sistemazione delle aree esterne e all’utilizzo di
prodotti certificati.
La prima classificata aveva ottenuto 68 punti per l’offerta
tecnica, mentre la seconda ne aveva conseguiti 57. Il divario
finale tra le due concorrenti era tuttavia di soli 2,82 punti.
La seconda graduata ha impugnato l’esito della procedura,
contestando l’insufficiente motivazione dei punteggi e l’ampiezza
dei criteri previsti dall’avviso, che non erano stati articolati in
subcriteri.
Il TAR ha accolto il ricorso proprio sotto questo profilo.
Contratti attivi e Codice appalti: il quadro normativo
La procedura aveva ad oggetto una concessione a titolo oneroso
di un bene pubblico e, quindi, un contratto
attivo, sottratto all’integrale applicazione del D.Lgs. n.
36/2023.
Ciò non significa, tuttavia, che l’Amministrazione possa
sottrarsi ai principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza:
l’art. 13, comma 5,
del Codice prevede infatti che anche l’affidamento dei
contratti attivi debba avvenire tenendo conto dei principi di cui
agli artt. 1, 2 e 3, e in particolare di quello di accesso al
mercato.
Quanto alla motivazione dei punteggi, il TAR richiama il
consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudizio
numerico può essere sufficiente, purché la griglia di valutazione
sia abbastanza dettagliata da rendere comprensibili le ragioni
della scelta.
Quando il
punteggio numerico è sufficiente
Secondo il TAR, il punteggio numerico può assolvere da solo
all’obbligo di motivazione quando i criteri di valutazione siano
predeterminati con sufficiente precisione e dettaglio.
Il voto, in questi casi, può essere ricondotto ai parametri
fissati dalla lex specialis, che già individuano gli
elementi sui quali la Commissione deve esprimere il proprio
giudizio.
Se invece i criteri sono ampi, generici o privi di una
graduazione qualitativa, la sola indicazione del numero non basta a
spiegare perché un’offerta abbia ricevuto, ad esempio, 15 punti
anziché 12.
Criteri di valutazione senza subcriteri: aumenta l’onere
motivazionale
La mancata previsione di subcriteri non determina, di per sé,
l’illegittimità della procedura. Molto dipende, però, da come sono
formulati i criteri principali e dal margine di valutazione
lasciato alla Commissione.
Se i criteri sono molto ampi e prevedono punteggi significativi,
l’assenza di ulteriori parametri rende necessaria una motivazione
più esplicita.
Nel caso esaminato, i cinque criteri si limitavano a individuare
gli aspetti da valutare, senza distinguere i diversi livelli
qualitativi né fornire elementi che permettessero di comprendere il
significato dei punteggi assegnati.
Il semplice voto numerico, pertanto, non consentiva di
ricostruire il giudizio tecnico.
Verbali di gara: i soli punteggi non bastano a motivare la
valutazione
La Commissione si era limitata ad attribuire i punteggi
numerici, senza accompagnarli con giudizi sintetici o indicazioni
sugli aspetti delle offerte maggiormente apprezzati.
Il TAR osserva, ad esempio, che non era possibile comprendere
perché, sul criterio relativo al rinnovo degli spazi e delle
attrezzature, una concorrente avesse ottenuto 15 punti e l’altra
12. Lo stesso valeva per il criterio relativo ai prodotti
certificati, dove i punteggi erano rispettivamente 10 e 9.
Il TAR non ha messo in discussione la congruità dei singoli
punteggi e non ha rivalutato le offerte. Ha rilevato, piuttosto,
che dai verbali non si poteva comprendere come la Commissione fosse
arrivata ad attribuire quei voti.
Motivazione postuma dei punteggi: le ragioni non possono
essere integrate in giudizio
Un altro passaggio della sentenza riguarda la cosiddetta
motivazione postuma.
L’Amministrazione, nelle proprie difese processuali, aveva
spiegato quali elementi avrebbero giustificato i diversi punteggi,
ma queste ragioni non comparivano nei verbali.
Le difese in giudizio, ricorda il TAR, possono spiegare una
motivazione già ricavabile dagli atti, ma non possono introdurre
per la prima volta le ragioni determinanti di una valutazione
discrezionale.
Senza criteri sufficientemente analitici e giudizi descrittivi,
non era possibile stabilire se gli elementi illustrati in giudizio
fossero stati realmente considerati dalla Commissione, né quale
peso avessero avuto nell’attribuzione dei punteggi.
Valutazione dell’offerta tecnica e limiti del sindacato del
giudice
La valutazione delle offerte tecniche resta espressione della
discrezionalità della Commissione, rispetto alla quale il sindacato
del giudice incontra precisi limiti. Non è infatti possibile
sostituire l’apprezzamento dell’Amministrazione con quello del
giudice, salvo i casi di manifesta illogicità, arbitrarietà o
travisamento.
Nel caso esaminato, il TAR non ha stabilito quale offerta fosse
migliore né quale punteggio dovesse essere attribuito, ma ha
rilevato l’impossibilità di ricostruire le ragioni che avevano
condotto ai voti assegnati.
Considerazioni operative: come motivare i punteggi dell’offerta
tecnica nei verbali di gara
La motivazione dei punteggi dipende anche da come sono stati
costruiti i criteri di valutazione. Se la lex specialis
prevede criteri molto dettagliati, con subcriteri, scale
qualitative o parametri puntuali, il voto numerico può spesso
risultare autosufficiente. Se invece i criteri sono ampi e lasciano
un margine significativo di apprezzamento, il verbale dovrebbe
riportare almeno in forma sintetica gli elementi che hanno
determinato il punteggio.
Non occorre motivare diffusamente ogni valutazione, ma dagli
atti deve essere possibile comprendere il collegamento tra il
contenuto dell’offerta e il voto attribuito.
Quanto meno dettagliata è la griglia, tanto maggiore deve essere
l’attenzione della Commissione nel motivare i punteggi
assegnati.
Chi contesta una valutazione può concentrarsi anche
sull’impossibilità di ricostruire le ragioni del punteggio, senza
dover necessariamente dimostrare che sia errato.
Conclusioni: la motivazione dei punteggi dipende dal dettaglio dei
criteri di valutazione
Il punteggio numerico può essere sufficiente a motivare
la valutazione di un’offerta tecnica, purché i criteri previsti
dalla lex specialis
consentano di comprenderne il significato. È il
principio, già consolidato in giurisprudenza, ribadito dal TAR
Lazio con la sentenza n. 15863/2026.
L’assenza di subcriteri non rende di per sé illegittima la
procedura. Quando però i criteri sono ampi e privi di parametri
qualitativi intermedi, la Commissione deve accompagnare il voto con
una motivazione che permetta di ricostruire come è arrivata ad
attribuire il punteggio.
Nel caso esaminato, questa motivazione mancava e il TAR ha
quindi annullato la concessione, imponendo all’Amministrazione di
rinnovare la valutazione delle offerte tecniche e di esplicitare
adeguatamente le ragioni dei punteggi attribuiti.
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