#Finsubito news dalla rete – Accertamenti in materia di PREU: tra eccessivo rigore a carico del contribuente e poteri eccessivi riconosciuti al fisco


La prassi professionale fornisce occasioni continue per l’approfondimento della materia sotto ogni profilo, al punto che nessuno può dirsi davvero esperto di questa materia specialistica.

Invero, – scrive l’avv. Generoso Bloise sulle pagine di PressGiochi MAG – capita di doversi opporre, a valle di accertamenti di violazioni amministrative ed a volte anche penali, a richieste di pagamento del Preu su apparecchi non a norma.

Ebbene il rapporto tra contribuente e fisco dovrebbe essere ispirato, anche in fase di accertamento, ad un comportamento di reciproca correttezza e di leale collaborazione.

Certo è che il contribuente si adopera per pagare il meno possibile e l’Ufficio dovrebbe agire per accertare le somme effettivamente evase per recuperarle a tassazione.

Si è già visto che in materia di apparecchi con vincita in denaro in caso di applicazione di imponibile forfettario le somme pretese dal fisco sono del tutto sproporzionate, quasi inverosimili.

Ma quando l’ufficio può avvalersi del metodo più penalizzante per il contribuente?

Lo dice la norma: ai sensi dell’art. 1 comma 646 della legge 23/12/2014 n. 190, per ciascuno degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, l’ammontare delle somme giocate viene determinato su un imponibile medio forfettario giornaliero di euro 3.000,00 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell’apparecchio, mentre in caso di prova documentale contraria, l’imponibile medio forfettario di cui al comma 646, lettere a) è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell’apparecchio

Il problema vero è come viene applicata la norma dagli uffici.

Intanto, gli uffici considerano l’applicabilità della norma anche in molti casi in cui i contatori degli apparecchi sono perfettamente leggibili: o perché l’ufficio si rifiuta di effettuare specifica indagine sul punto (limitandosi a dire che non risultando l’apparecchio collegato al momento dell’accesso e sequestro non è più necessario effettuare controlli ulteriori), altre volte nonostante le letture siano state estratte e semplicemente non permettono di recuperare somme rilevanti (ad es. i contatori espongono una differenza minima rispetto all’ultima lettura della rete, ma l’ufficio si limita a dire che non ritiene il dato attendibile).

In questi casi l’ufficio procede per somme rilevantissime, spesso senza che ci sia da recuperare somme all’erario.

In pratica l’ufficio può (pretende di potere) limitarsi ad affermare l’inattendibilità del dato.

Mentre nel caso in cui il contribuente voglia contrastare le richieste dell’ufficio, la strada è ardua, tutta in salita.

Ad esempio l’esercente vuole fare accesso agli atti dell’ufficio per dimostrare che l’apparecchio aveva trasmesso dati correttamente, o altre deduzioni simili, ma durante l’accertamento fiscale l’accesso amministrativo agli atti è precluso.

Altre volte, il contribuente produce documenti provenienti da terzi (quali buoni di consegna degli apparecchi, dichiarazione di giorni di chiusura dell’attività per ferie, riposo settimanale, ristrutturazioni, ecc.) ma i motivi per i quali l’ufficio, e spesso le corti tributarie, non ne tengono conto sono i più vari e tutti ispirati al più stretto e rigoroso formalismo, ad esempio “manca la data certa” e simili.

In questo senso di recente si è pronunciata la Corte di Cassazione che nel gennaio del 2026 ha sottolineato come la prova contraria proposta dal contribuente deve essere documentale, solida e coerente con le regole tributarie.

Sempre la Corte Suprema con ordinanza n. 24511/2025 ha dovuto pronunciarsi per ribadire, in presenza di idonea documentazione, il sacrosanto principio che  in materia di prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco, l’art. 39 quater, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, nel prevedere la determinazione induttiva dell’ammontare delle somme giocate sulla base dell’importo forfettario giornaliero definito con decreto ministeriale, non stabilisce una presunzione iuris et de iure tale da escludere la prova contraria del contribuente. Il meccanismo di semplificazione probatoria in favore dell’amministrazione finanziaria non è incompatibile con l’esercizio del diritto di difesa del contribuente, il quale può fornire la prova contraria anche in ordine al quantum della pretesa tributaria. Pertanto, il ricorso al metodo induttivo forfettario non impedisce al contribuente di dimostrare circostanze fattuali idonee a ridurre la base imponibile accertata, come nel caso della dimostrazione dei giorni di effettiva chiusura dell’attività, che devono essere esclusi dal computo dell’importo forfetario giornaliero.

Insomma, il disallineamento tra posizioni assertive dell’ufficio e necessità di rigorose prove a carico del contribuente continua ad impregnare di sé, non solo la prassi, ma lo stesso diritto vivente.

Altra casistica riguarda apparecchi dismessi da operatori che hanno reso la scheda elettronica al costruttore e che dopo anni (spesso così tanto tempo che non hanno più documenti dell’operazione di consegna al costruttore) si vedono notificare accertamenti per somme enormi, perché la scheda elettronica è stata rinvenuta in locali allocati a centinaia di chilometri dal luogo di esercizio dell’attività dell’operatore interessato, senza avere idea di cosa sia successo, senza avere notizia di tutti i fatti pregressi, semplicemente ricevono la richiesta di pagamento.

In questi casi il codice identificativo dell’apparecchio è diverso, ma l’Ufficio tramite i codici idsk risale al precedente proprietario che si vede recapitare richieste di pagamento, spesso senza che i documenti in suo possesso gli consentano di opporsi efficacemente a tale richiesta (mentre se è oggetto di sequestro una scheda non collegata e precedentemente dismessa non operano la verifica dei dati di dismissione per verificare quale imponibile debba essere decurtato da quanto in corso di accertamento).

Insomma, la casistica è la più ampia e la posizione del contribuente resta sempre la più difficile da difendere.

Fino a quando il contribuente sarà costretto a giungere fino in Cassazione (ad anni dall’accertamento e con il peso di cartelle esattoriali esorbitanti) per vedere affermato un diritto minimale al rispetto della sua integrità aziendale e personale da parte degli uffici del fisco, non potremo affermare che esistono i presupposti per una riavvicinamento tra le parti e non avrà senso parlare di leale collaborazione.

 

PressGiochi MAG




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