Tra gli elementi fondamentali dell’accertamento, per le operazioni di importazione ed esportazione è senz’altro il valore doganale quello maggiormente impattato dalla riforma doganale operata con il varo del nuovo Codice Doganale dell’UE (CDU), adottato dal Parlamento e dal Consiglio UE con Reg. n. 2108 del 2026.
Due sono le direttrici fondamentali degli interventi del legislatore, di assoluta novità: anzitutto, irregimentare i profili dell’e-commerce con nuove e restrittive regole di valore; in secondo luogo, prevedere un sistema di valorizzazione delle merci tanto per l’import, quanto per l’export, così da individuare in ogni momento la base imponibile per i dazi.
Entrambi questi ambiti di intervento rappresentano un elemento di forte innovazione, se non di discontinuità con il passato, perché perseguono interessi generali e, per certi versi, programmatici dell’UE, che rispondono a due precise volontà, una attuale ed una eventuale: frenare le vendite e-commerce e costruire una matrice normativa per introdurre eventuali dazi di esportazione.
Non a caso, è noto che l’impatto immediato sul quadro operativo vigente è tuttavia circoscritto, poiché il regolamento che introduce il nuovo Codice Doganale dell’UE prevede una applicazione graduale delle sue disposizioni, scandita dall’articolo 287 e coordinata con le misure transitorie di cui agli articoli 285 e 286.
Eppure, tra le disposizioni del CDU applicabili da subito, ossia dal 20 settembre 2026, vi sono gli articoli 175, 179, paragrafo 4, e 180, che – come osserva il comunicato dell’Agenzia Dogane e Monopoli del 20 ottobre 2026 – “si collocano all’interno della riforma della disciplina unionale del valore in dogana, diretta ad adeguare il sistema tradizionale ai nuovi modelli di commercio internazionale, caratterizzati dalla crescente diffusione dell’e-commerce e dall’impiego di piattaforme digitali, con l’obiettivo di garantire l’effettività della tassazione doganale nell’economia digitale”.
2) Il sistema del valore di esportazione, ai fini dell’applicazione dei dazi
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1) Il sistema del valore per le operazioni e-commerce
Per il valore da determinarsi per i beni venduti nell’ambito del commercio elettronico, le disposizioni di rilievo sono due, ossia i richiamati articoli 175 e 179 del CDU, aventi ambiti applicativi distinti, ma ugualmente finalizzati ad irregimentare il sistema.
Il primo, l’articolo 175, individua quale sia la vendita rilevante in caso di vendita a distanza, disciplinando anche l’ipotesi in cui le merci siano state già introdotte nel territorio doganale dell’Unione e vincolate a un regime di deposito doganale di cui all’art. 145 CDU, prima della conclusione della vendita.
Si affronta, dunque, il modello standard di virata in corso da parte dei gruppi multinazionali, dal B2C (dove B è extra UE) al B2B2C (dove il primo B è extra UE ed il secondo B è UE), posto in essere anzitutto per minimizzare l’impatto dei dazi per item, pari oggi a 3 euro, introdotti in via provvisoria con il Reg. UE n. 382 del 2026.
In questo caso, il valore di transazione deve essere determinato sulla base della vendita che determina l’effettiva destinazione del bene al mercano unionale, anche se effettuata durante la permanenza delle merci nel deposito, realizzandosi dunque una deroga (o una scalfittura di un principio generale WTO, per quanto ciò possa ancora avere un rilievo concreto) al concetto generale di sale for export.
Di regola, inatti, se le merci sono vendute per l’esportazione e poi introdotte nell’UE, è questa la vendita che deve (o per lo meno può) essere considerata ai fini doganali, per l’applicazione del dazio relativo.
Segue l’articolo 179, paragrafo 4, nuovo CDU, che attribuisce all’autorità doganale strumenti rafforzati di controllo sulla veridicità del valore dichiarato, prevedendo anche per la vendita a distanza, il meccanismo dell’attuale art. 140 Reg. 2015/2447, che è la (discussa) norma che consente alle autorità doganali, in caso di fondati dubbi non fugati da nuova documentazione, di rideterminare un valore dichiarato in importazione.
Qui, osserva l’Agenzia delle Dogane nel citato comunicato, “si tratta di una specificazione, adattata all’e-commerce, di un principio ormai consolidato nella valutazione doganale internazionale: il valore di transazione dichiarato non gode di una presunzione assoluta di veridicità, potendo essere contestato dall’autorità doganale sia pur a determinate condizioni”, con evidenti impatti per i low value consignments.
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2) Il sistema del valore di esportazione, ai fini dell’applicazione dei dazi
Forse di ancor maggiore interesse è, poi, l’articolo 180 CDU, che introduce, per la prima volta, una disciplina organica del valore delle merci ai fini dell’applicazione di eventuali dazi all’esportazione.
Il valore ai fini dei dazi all’esportazione è determinato in base: (i) al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione dal territorio doganale dell’Unione, a condizione che l’acquirente e il venditore non siano collegati o che la loro relazione non abbia influenzato tale prezzo, adeguato, se necessario, con ulteriori spese da considerare o non considerare e sulla base dei dati forniti dall’esportatore; o (ii) a un valore basato su dati oggettivi e verificabili, compreso il prezzo di mercato di merci identiche o similari esportate dall’Unione nello stesso luogo e nello stesso momento, se il prezzo non è disponibile oppure è incompleto o non riflette il valore economico delle merci.
In più, in maniera al momento piuttosto generale, il valore ai fini dei dazi all’esportazione comprende altresì tutte le spese direttamente connesse all’operazione di esportazione ed esclude le spese sostenute dopo che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione e qualsiasi pagamento non collegato alle merci esportate.
Osserva l’Agenzia delle Dogane che la norma riproduce, in sostanza, per il lato dell’esportazione, una logica analoga a quella del valore di transazione utilizzato per l’importazione, pur costruendo un criterio ad hoc riferito alla vendita per l’esportazione dal territorio doganale dell’Unione. Il sistema resta, quindi, saldamente ancorato al principio secondo cui il valore in dogana deve riflettere l’effettiva realtà economica della transazione, confermandosi l’evoluzione della normativa doganale unionale verso un modello fondato sulla prevalenza della sostanza economica rispetto alla forma giuridica delle operazioni.
Si tratta, forse, di un preludio ad una volontà di sistema, per lo meno potenziale, di poter introdurre dazi doganali anche in export, sconosciuti da decenni e che potranno colpire merci varie o, più probabilmente, sensibili, strategiche o ristrette.
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