#Finsubito news dalla rete – ISO 45001, salute e sicurezza sul lavoro


ISO 45001 è lo standard internazionale che stabilisce i requisiti di un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SGSL). È stato pubblicato dall’Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) il 12 marzo 2018 e ha sostituito lo standard britannico BS OHSAS 18001. Nel 2024 è stato integrato da un emendamento sul cambiamento climatico (ISO 45001:2018/Amd 1:2024). In Europa è stato recepito come UNI EN ISO 45001:2023 (ISO, 2018; Accredia & INAIL, 2024).

È l’unica norma certificabile della famiglia 45000. Le altre, tra cui la ISO 45002 sull’attuazione e la ISO 45003 sui rischi psicosociali, sono linee guida. Secondo l’ultima ISO Survey, al 31 dicembre 2025 la ISO 45001 è la terza certificazione di sistema più diffusa al mondo dopo ISO 9001 e ISO 14001, con oltre un milione di siti certificati (Accredia, 2026). L’Italia è seconda al mondo per numero di certificati, secondo la rilevazione riferita al 2023 (Accredia, 2025).

Nell’industria alimentare questa certificazione ha oggi un rilievo giuridico sostanziale. Dal 2025 ISO 45001 è infatti il riferimento tecnico espresso per i modelli di organizzazione e gestione che presidiano i reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro. L’articolo esamina il quadro normativo, la struttura della norma, il processo di certificazione, le evidenze sulla sua efficacia, i vantaggi e gli oneri.

Contesto legale di riferimento

Il decreto legislativo 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) riordina la disciplina di attuazione della direttiva quadro 89/391/CEE, già recepita in Italia con il d.lgs. 626/1994. Ne riprende anche i criteri generali di prevenzione, tra cui:

– evitare i rischi e valutare quelli che non possono venire evitati;

– combattere i rischi alla fonte;

– tenere conto del grado di evoluzione della tecnica;

– programmare la prevenzione;

– dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali (dir. 89/391/CEE, art. 6.2; d.lgs. 81/2008, art. 15).

Il modello di organizzazione e gestione 

All’articolo 30 il Testo unico disciplina i modelli di organizzazione e di gestione idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa degli enti. Tale responsabilità è prevista dal d.lgs. 231/2001 per i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche (d.lgs. 231/2001, art. 25-septies). Le sanzioni a carico dell’ente sono pecuniarie e interdittive.

Il modello deve assicurare un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a una serie di ambiti (d.lgs. 81/2008, art. 30.1):

– standard tecnico-strutturali di legge su attrezzature, impianti, luoghi di lavoro e agenti chimici, fisici e biologici;

– valutazione dei rischi e conseguenti misure di prevenzione e protezione;

– emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

– sorveglianza sanitaria, informazione e formazione;

– vigilanza sul rispetto delle procedure, verifiche periodiche e documentazione obbligatoria.

Il modello prevede inoltre la registrazione delle attività, un’articolazione di funzioni con le competenze tecniche e i poteri necessari e un sistema disciplinare. Completa l’impianto un sistema di controllo sull’attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle misure (d.lgs. 81/2008, art. 30, commi 2-4).

La presunzione di conformità 

Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, ha aggiornato il riferimento tecnico, dal British Standard OHSAS 18001:2007 alla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 (d.l. 159/2025, art. 10.5). Ne deriva che ‘in sede di prima applicazione’ i modelli definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL del 2001 o alla ISO 45001 ‘si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti’ (d.lgs. 81/2008, art. 30.5).

Lo stesso decreto ha previsto convenzioni tra INAIL e UNI per la consultazione gratuita delle norme tecniche richiamate dal Testo unico (d.lgs. 81/2008, art. 30.5-ter). Ha inoltre demandato al ministero del Lavoro, d’intesa con INAIL, linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (near miss) nelle imprese con più di quindici dipendenti (d.l. 159/2025, art. 15).

Il MOG 231

La certificazione del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro non sostituisce il modello di organizzazione e gestione stabilito dal d.lgs. 231/2001, c.d. MOG 231, il quale è volto a prevenire la commissione di ben 27 famiglie di reati e deve includere l’Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare e i protocolli sugli altri reati presupposto. La Corte di Cassazione ha però riconosciuto il valore probatorio della certificazione e i relativi limiti:

– l’esistenza di un modello certificato secondo standard internazionali riconosciuti ‘costituisce un elemento che deve essere superato da una compiuta dimostrazione dell’inadeguatezza sostanziale del sistema organizzativo adottato’ (Cass. pen., sez. IV, n. 30039/2025);

– la certificazione, d’altra parte, non basta a escludere la responsabilità dell’ente quando manchino procedure operative e controlli efficaci sullo specifico rischio (Cass. pen., sez. IV, n. 18410/2025).

Il disegno di legge di revisione organica della responsabilità amministrativa degli enti, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026, si muove nella stessa direzione. Il testo eleva la colpa di organizzazione a criterio di imputazione: l’ente risponderebbe soltanto quando la pubblica accusa dimostri un nesso causale tra la carenza organizzativa e il reato. Il modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG 231) diventerebbe così il perno della prevenzione, da attuare e aggiornare nei processi aziendali, non soltanto da adottare (Dongo, 2026b).

Sulla salute e sicurezza sul lavoro il progetto di riforma introduce due regole di segno opposto:

– una presunzione di conformità per le organizzazioni che presidiano la materia con modelli costruiti sulle norme UNI ISO, in continuità con l’efficacia già riconosciuta dall’articolo 30 del Testo unico ai sistemi conformi alle Linee guida UNI-INAIL e, oggi, alla UNI EN ISO 45001;

– per i reati colposi, una presunzione di interesse o vantaggio dell’ente quando la violazione abbia prodotto, in misura apprezzabile, un risparmio di spesa o un incremento della produzione. È la codificazione dell’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel caso ThyssenKrupp (Cass. pen., SS.UU., n. 38343/2014).

Il disegno di legge prevede altresì una presunzione di adeguatezza dei modelli conformi alle linee guida delle associazioni rappresentative degli enti, che il giudice può superare con adeguata motivazione (Dongo, 2026b). Il provvedimento deve ancora venire esaminato dalle Camere e il contenuto potrebbe cambiare. La direzione di marcia, già tracciata dalla giurisprudenza, rafforza comunque il ruolo dei sistemi certificati, a condizione che risultino effettivamente attuati e documentati.

Rendicontazione di sostenibilità e catene di fornitura

La salute e sicurezza dei lavoratori rientra altresì nella dimensione sociale della rendicontazione di sostenibilità prevista dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD, direttiva UE 2022/2464). Il perimetro degli obblighi è stato peraltro ridotto, dalla direttiva (UE) 2026/470 (Omnibus I), alle imprese con oltre 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di fatturato netto (Dongo, 2026c; 2026d). I fornitori sono a loro volta talora soggetti a requisiti contrattuali di rendicontazione, attraverso codici di condotta, questionari di qualifica e condizioni di accesso agli albi fornitori.

È opportuno precisare che lo standard ISO 45001 certifica un sistema di gestione, non un prodotto. Si ricorda che le regole di accreditamento degli organismi di certificazione (ISO/IEC 17021-1) vietano l’uso dei marchi di certificazione di sistema su prodotti e imballaggi visti dal consumatore, e ogni altro uso che possa suggerire una conformità del prodotto. La certificazione è quindi soggetta a comunicazione nei rapporti B2B (business-to-business), nei siti istituzionali e nei bilanci di sostenibilità, non in etichetta.

La norma ISO 45001

Struttura armonizzata e integrazione

La ISO 45001 adotta la struttura armonizzata comune alle norme ISO sui sistemi di gestione (Harmonized Structure, già High Level Structure): stessa sequenza di capitoli, testo di base e definizioni comuni. Il ciclo segue lo schema Plan-Do-Check-Act:

– contesto dell’organizzazione;

– leadership e partecipazione dei lavoratori;

– pianificazione;

– supporto;

– attività operative;

– valutazione delle prestazioni;

– miglioramento.

Nell’industria alimentare l’integrazione è diretta con gli standard ISO 9001 (qualità), ISO 14001 (ambiente) e ISO 22000 (sicurezza alimentare), oltreché con lo schema FSSC 22000. L’integrazione con gli schemi IFS Food e BRCGS avviene invece a livello di processi (audit interni, gestione delle non conformità, formazione, manutenzioni), poiché essi hanno strutture documentali proprie (Dongo, 2026a).

L’emendamento del 2024 ha aggiunto a tutti gli standard ISO di sistema due requisiti sul cambiamento climatico. L’organizzazione deve:

– stabilire se il cambiamento climatico costituisca una questione rilevante per il proprio contesto;

– considerare che le parti interessate possono esprimere requisiti al riguardo.

Leadership e partecipazione dei lavoratori

Rispetto alla OHSAS 18001, la ISO 45001 sposta la responsabilità sull’alta direzione, chiamata a integrare gli obiettivi di salute e sicurezza nella strategia e nei processi aziendali e a garantirne le risorse. La sicurezza non può quindi venire delegata per intero al servizio di prevenzione e protezione.

La consultazione e partecipazione dei lavoratori, a partire dagli RLS, diventa un requisito strutturale e comprende la possibilità di segnalare situazioni pericolose senza timore di ritorsioni (whistleblowing; Accredia & INAIL, 2024). La nozione di ‘lavoratore’ è ampia e comprende dipendenti, alta direzione, collaboratori esterni e altre persone presenti nei luoghi di lavoro.

Pericoli, rischi e misure di prevenzione

La norma richiede l’identificazione continua dei pericoli, la valutazione dei rischi e delle opportunità e la gestione del cambiamento. Nel comparto alimentare l’analisi incrocia rischi tipici, molti dei quali trovano riscontro negli interventi premiati da INAIL (INAIL, 2026):

– ambienti confinati come silos, cisterne, vasche e serbatoi, con rilevatori di gas e sistemi di recupero dei lavoratori;

– macchine e procedure di consegna in sicurezza (lock out – tag out) per pulizia, sanificazione e manutenzione;

– pavimenti bagnati, con grigliati e pavimentazioni per il deflusso dei liquidi;

– polveri combustibili di farina e zucchero, con barre antistatiche certificate per atmosfere esplosive (ATEX);

– movimentazione manuale dei carichi, rumore e stress termico in prossimità di forni e linee di cottura.

Il rischio termico è destinato a richiedere maggiore considerazione. La specifica ISO/PAS 45007:2026 offre indicazioni sui rischi per la salute e sicurezza derivanti dal cambiamento climatico, tra cui il calore estremo (DQS, 2026).

Appalti, fornitori e lavoro esterno

La ISO 45001 disciplina l’approvvigionamento di beni e servizi, gli appaltatori e i processi affidati all’esterno. È spesso tra queste figure che si verificano gli infortuni (Accredia & INAIL, 2024). Il tema è sensibile nella filiera alimentare, laddove sanificazione, logistica interna, manutenzioni e picchi stagionali sono frequentemente affidati a cooperative, agenzie e imprese terze. Il sistema deve quindi coordinare rischi interferenti, qualifica dei fornitori e controlli sul campo, in raccordo con gli obblighi di legge sugli appalti.

Processo di certificazione e accreditamento

La certificazione viene rilasciata da organismi accreditati secondo la norma ISO/IEC 17021-1 e i documenti obbligatori della cooperazione internazionale tra enti di accreditamento (Accredia, s.d.). In Italia l’ente unico di accreditamento è Accredia. Gli accordi di mutuo riconoscimento EA e IAF garantiscono il riconoscimento dei certificati negli altri Paesi aderenti.

Il percorso prevede un audit iniziale in due fasi (documentale e di verifica sul campo), un certificato triennale e audit di sorveglianza almeno annuali, fino al rinnovo. A ottobre 2023 i siti italiani con un SGSL certificato sotto accreditamento erano circa 32mila (Accredia & INAIL, 2024).

La revisione in corso

La ISO ha avviato nel 2024 la revisione della norma, il cui progetto (ISO/DIS 45001) è destinato a sostituire l’edizione 2018 con una nuova edizione prevista per il 2027 (ISO, 2018). Gli organismi di certificazione prevedono un periodo di transizione di tre anni.

I temi in discussione secondo le bozze sono:

– rischi psicosociali;

– nuove forme di lavoro;

– rischi climatici e resilienza;

– diversità dei lavoratori;

– maggiore coinvolgimento dei fornitori esterni.

La struttura di base dovrebbe rimanere invariata (DQS, 2026). Fino alla pubblicazione, la ISO 45001:2018 con l’emendamento del 2024 rimane la norma di riferimento, anche ai fini dell’articolo 30 del Testo unico.

Le evidenze sull’efficacia

Lo studio di Accredia e INAIL su circa 26.000 imprese certificate e un campione omogeneo di aziende non certificate ha confrontato gli infortuni del periodo 2017-2021. Le imprese certificate presentano:

– un indice di frequenza inferiore del 22,6%, con variazioni da un minimo del 14% a un massimo del 41% secondo l’attività economica;

– un rapporto di gravità inferiore del 29,2%, tra il 13% e il 39% (Accredia & INAIL, 2024).

Le misure organizzative risultano perciò più efficaci nel prevenire gli infortuni gravi che quelli lievi.

La letteratura internazionale conferma il segno positivo e ne precisa la portata. Negli Stati Uniti la certificazione OHSAS 18001, base della ISO 45001, ha ridotto del 20% i casi complessivi di infortunio e malattia e del 24% quelli con trasferimento o limitazione delle mansioni. Lo stesso studio ha rilevato che la norma attira stabilimenti già più sicuri della media (Viswanathan et al., 2024).

In Danimarca 805 imprese certificate, confrontate con 12.297 non certificate, mostravano un rischio di infortuni gravi inferiore del 14% già due anni prima della certificazione, senza ulteriori riduzioni nei tre anni successivi (Dyreborg et al., 2024). Le imprese certificate dichiarano comunque sforzi di prevenzione più strutturati, sia nei processi sia nei contenuti (Uhrenholdt Madsen et al., 2022).

Il quadro è coerente con l’orientamento della Corte di Cassazione. La certificazione è un indicatore affidabile e un sostegno alla prevenzione, ma il risultato dipende dall’attuazione concreta del sistema.

Vantaggi e oneri legati all’adozione della ISO 45001

Vantaggi

L’adozione della norma offre vantaggi di natura diversa:

– sul piano giuridico, la presunzione di conformità ai requisiti dell’articolo 30 del d.lgs. 81/2008 per le parti corrispondenti e un peso probatorio riconosciuto dalla giurisprudenza nei procedimenti ai sensi del d.lgs. 231/2001. La presunzione verrebbe rafforzata dalla riforma in discussione in Parlamento;

– sul piano economico, la riduzione del premio INAIL per prevenzione;

– sul piano commerciale, una verifica di parte terza spendibile nella qualifica dei fornitori e nelle gare, che può ridurre il numero di audit di seconda parte da parte dei clienti;

– sul piano gestionale, l’integrazione con i sistemi qualità, ambiente e sicurezza alimentare già in essere, con audit e riesami unificati.

Il possesso di un SGSL certificato UNI EN ISO 45001 da organismo accreditato è un intervento ‘di tipo A’ del modello OT23 di INAIL, di per sé sufficiente ad accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa purché esteso a tutte le posizioni assicurative territoriali (PAT) dell’azienda e in corso di validità per l’intero anno di riferimento (INAIL, 2026). Dopo il primo biennio di attività, la riduzione è del 28% fino a 10 lavoratori-anno, del 18% tra 10 e 50, del 10% tra 50 e 200 e del 5% oltre 200. La domanda va presentata entro il 28 febbraio, che nel 2027 slitta all’1 marzo.

Oneri

L’allestimento del sistema richiede analisi del contesto, mappatura dei pericoli, revisione delle procedure, formazione e, di frequente, consulenza esterna. Ai corrispettivi degli audit si aggiungono i costi indiretti del mantenimento: registrazioni, audit interni, riesami della direzione e gestione delle azioni correttive. Si aggiunge l’adeguamento alla nuova edizione della norma, atteso a partire dal 2027.

L’onere più rilevante riguarda però l’effettività. Un sistema certificato ma scollegato dalle procedure operative, dal documento di valutazione dei rischi e dai flussi verso l’Organismo di Vigilanza non protegge né i lavoratori né l’ente, come la giurisprudenza ha già chiarito.

Conclusioni

La norma ISO 45001 ha sostituito in pochi anni la OHSAS 18001, ne ha raccolto l’eredità in un quadro internazionale e può venire direttamente integrata con gli altri sistemi di gestione. Il legislatore italiano ne ha preso atto con il d.l. 159/2025, che la indica come riferimento tecnico dei modelli organizzativi di cui all’articolo 30 del Testo unico.

Per le imprese alimentari la certificazione accreditata è uno strumento di prevenzione con effetti misurati sulla frequenza e soprattutto sulla gravità degli infortuni. È anche titolo di riduzione del premio assicurativo, elemento di qualificazione nelle filiere e presidio organizzativo nella logica del d.lgs. 231/2001. Il suo valore dipende tuttavia dalla coerenza tra sistema certificato, procedure operative e controlli effettivi.

Dario Dongo

Riferimenti

Fonti normative dell’Unione Europea

Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work. Consolidated text: 11/12/2008. http://data.europa.eu/eli/dir/1989/391/2008-12-11

Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 amending Regulation (EU) No 537/2014, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Directive 2013/34/EU, as regards corporate sustainability reporting. Consolidated text: 18/03/2026. http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/2026-03-18

Directive (EU) 2026/470 of the European Parliament and of the Council of 24 February 2026 amending Directives 2006/43/EC, 2013/34/EU, (EU) 2022/2464 and (EU) 2024/1760. Official Journal of the European Union, L, 26.2.2026. http://data.europa.eu/eli/dir/2026/470/oj

Fonti normative italiane

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. Normattiva. Ultima versione consolidata: 01/07/2026. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Normattiva. Ultima versione consolidata: 23/03/2026. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81

Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159. Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2025, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198. Testo coordinato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 301 del 30 dicembre 2025 (25A07009). https://www.gazzettaufficiale.it

Giurisprudenza

Corte di Cassazione penale, Sezioni Unite, udienza 24 aprile 2014, deposito 18 settembre 2014, n. 38343 (ThyssenKrupp). https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12658

Corte di Cassazione penale, sez. IV, deposito 15 maggio 2025, n. 18410. https://olympus.uniurb.it/index.php?Itemid=138&catid=17&id=34492

Corte di Cassazione penale, sez. IV, udienza 13 maggio 2025, deposito 1 settembre 2025, n. 30039. 

Studi scientifici

Dyreborg, J., Thorsen, S. V., Uhrenholdt Madsen, C., & Hasle, P. (2024). Effectiveness of OHSAS 18001 in reducing accidents at work. A follow-up study of 13,102 workplaces. Safety Science, 177, 106573. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2024.106573

Uhrenholdt Madsen, C., Vester Thorsen, S., Hasle, P., Leonhardt Laursen, L., & Dyreborg, J. (2022). Differences in occupational health and safety efforts between adopters and non-adopters of certified occupational health and safety management systems. Safety Science, 152, 105794. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2022.105794

Viswanathan, K., Johnson, M. S., & Toffel, M. W. (2024). Do safety management system standards indicate safer operations? Evidence from the OHSAS 18001 occupational health and safety standard. Safety Science, 171, 106383. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2023.106383

Documenti tecnici e fonti istituzionali

Accredia. (s.d.). Sicurezza sul lavoro. Osservatorio Accredia. Consultato il 20 ottobre 2026. https://www.accredia.it/osservatorio/sicurezza-sul-lavoro/

Accredia. (2025, 25 gennaio). Risultati e progetti del Dipartimento Certificazione e Ispezione: il Convegno 2025. https://www.accredia.it/comunicazione/notizie/risultati-e-progetti-del-dipartimento-certificazione-e-ispezione-il-convegno-2025/

Accredia. (2026, 15 ottobre). ISO Survey 2025: oltre 3,28 milioni di certificati accreditati nel mondo. https://www.accredia.it/comunicazione/notizie/iso-survey-2025-oltre-328-milioni-di-certificati-accreditati-nel-mondo/

Accredia & INAIL. (2024). L’efficacia delle certificazioni accreditate per i sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro. Norme tecniche, regolamenti, sostegno e rilevazione dei risultati: dall’attualità alle prospettive. INAIL, Milano. ISBN 978-88-7484-850-8. https://www.accredia.it/wp-content/uploads/2024/11/Indagine-Accredia-INAIL-Sistemi-di-gestione-Salute-e-Sicurezza-Lavoro-2024.pdf

DQS. (2026). The most important facts about the revision of ISO 45001 at a glance. Consultato il 20 ottobre 2026. https://www.dqsglobal.com/en/about/newsroom/the-most-important-facts-about-the-revision-of-iso-45001-at-a-glance

INAIL. (2026). Riduzione del tasso medio per prevenzione – Anno 2027 (OT23). Modulo di domanda (versione 17/7/2026) e guida alla compilazione. https://www.inail.it/portale/it/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/moduli-assicurazione/premio-assicurativo/riduzione-del-tasso-medio-per-prevenzione—anno-2027–ot23.html

ISO. (2018). ISO 45001:2018. Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use, con Amendment 1:2024. Climate action changes. International Organization for Standardization. https://www.iso.org/standard/45001

Articoli di approfondimento

Dongo, D. (2026a, 1 settembre). Certificazioni per la sicurezza alimentare: FSSC 22000, IFS e BRCGS a confronto. GIFT (Great Italian Food Trade). https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/certificazioni-sicurezza-alimentare-fssc-22000-ifs-brcgs/

Dongo, D. (2026b, 19 settembre). Responsabilità amministrativa degli enti, le novità attese. FARE (Food and Agriculture Requirements). https://fareagrifood.com/2026/09/19/responsabilita-amministrativa-enti-novita/

Dongo, D. (2026c, 3 settembre). Responsabilità sociale d’impresa e certificazione SA8000. GIFT (Great Italian Food Trade). https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/sa8000-certificazione-responsabilita-impresa/

Dongo, D. (2026d, 2 settembre). Sostenibilità sociale, lo schema di certificazione FSSC 24000. GIFT (Great Italian Food Trade). https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/fssc-24000-certificazione-sostenibilita-sociale-industria-alimentare/


Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE – GIFT – Food Times) ed Égalité.


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