Un’impresa può ridurre o dilazionare i debiti con il Fisco nella composizione negoziata, ma il tribunale non può sostituirsi al consenso dell’Amministrazione finanziaria. L’avvocato Monica Mandico analizza il decreto del Tribunale di Roma e spiega perché documenti, attendibilità dei dati e sostenibilità delle rate sono decisivi.
Ridurre o dilazionare i debiti con il Fisco può diventare una componente decisiva del risanamento di un’impresa, ma la proposta deve poggiare su dati attendibili, documentazione completa e pagamenti realmente sostenibili. Il consenso dell’Amministrazione finanziaria, inoltre, non può essere sostituito da una decisione del tribunale.
È uno dei punti centrali messi in evidenza dall’avvocato Monica Mandico, dello Studio Mandico & Partners, nell’analisi del decreto del Tribunale di Roma del 7 settembre 2026 sulla transazione fiscale nella composizione negoziata della crisi.
Il provvedimento, pubblicato il 22 ottobre da Ristrutturazioni Aziendali, chiarisce infatti i confini del controllo giudiziale previsto dall’articolo 23, comma 2-bis, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Il giudice non può sostituirsi al Fisco
Il punto di partenza è la distinzione tra autorizzazione all’esecuzione dell’accordo e omologazione.
Il tribunale, secondo il decreto romano, non è chiamato a decidere se la transazione sia economicamente conveniente né a verificare nuovamente la fattibilità del piano di risanamento. Deve invece accertare che l’accordo sia stato correttamente formato nell’ambito delle trattative, che sia stato effettivamente sottoscritto, che i firmatari dispongano dei necessari poteri e che siano presenti i documenti richiesti dalla legge.
«Il giudice non può imporre all’Amministrazione finanziaria un accordo che questa non abbia accettato», sottolinea Mandico. «Il consenso del creditore pubblico resta quindi un passaggio necessario: l’intervento del tribunale serve a verificare la regolarità dell’intesa già raggiunta e ad autorizzarne l’esecuzione».
Le relazioni che devono accompagnare la proposta
Il fatto che il tribunale non effettui una nuova valutazione della convenienza economica non rende meno importante la fase che precede la sottoscrizione.
L’articolo 23, comma 2-bis, richiede infatti che alla proposta siano allegate due relazioni distinte.
La prima deve essere redatta da un professionista indipendente e attestare la convenienza della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico interessato.
La seconda riguarda invece la completezza e veridicità dei dati aziendali e deve essere predisposta dal soggetto incaricato della revisione legale, se presente, oppure da un revisore appositamente designato.
«Sono controlli con funzioni diverse», osserva Mandico. «Uno riguarda il confronto economico tra l’accordo proposto e la liquidazione, l’altro l’affidabilità delle informazioni sulle quali quel confronto viene costruito».
Una riduzione del debito deve essere sostenibile
Per l’impresa non basta quindi ottenere una percentuale di riduzione apparentemente favorevole.
Prima di sottoscrivere l’accordo occorre stabilire da dove arriveranno le risorse necessarie ai pagamenti, quando saranno effettivamente disponibili e quanto dipenderanno da incassi ancora incerti.
Va inoltre valutato il margine finanziario che resterà all’azienda per sostenere l’attività corrente e rispettare contemporaneamente gli impegni assunti verso gli altri creditori.
«Un accordo può sembrare molto vantaggioso per lo stralcio ottenuto e rivelarsi poi troppo pesante per la frequenza o per l’importo delle rate», evidenzia Mandico. «Per questo il debito fiscale deve essere inserito nel progetto complessivo di risanamento e non trattato come una posizione isolata».
Il ruolo dell’esperto della composizione negoziata
Anche l’esperto nominato nella composizione negoziata conserva una funzione distinta rispetto a quella del professionista indipendente e del revisore.
Il suo compito resta legato alla coerenza della transazione con le trattative e con il percorso complessivo di risanamento.
L’accordo con il Fisco può infatti incidere sulle risorse che resteranno disponibili per gli altri creditori e modificare gli equilibri dell’intera operazione.
È quindi necessario coordinare le diverse valutazioni professionali evitando che la soluzione della posizione tributaria finisca per compromettere altre parti del piano.
Deposito e autorizzazione non sono la stessa cosa
Un altro passaggio riguarda gli effetti dell’accordo sottoscritto.
Secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, l’intesa raggiunta tra debitore e Amministrazione finanziaria, comunicata all’esperto e depositata presso il tribunale competente, acquista efficacia dalla data del deposito. La sua esecuzione resta però condizionata al successivo decreto del giudice.
Il tribunale verifica la regolarità della documentazione e dell’accordo. Se l’esito del controllo è negativo, l’intesa viene dichiarata priva di effetti.
«È un motivo in più per non considerare la parte documentale come un semplice adempimento formale», spiega Mandico. «Proposta, accordo sottoscritto, allegati e poteri dei firmatari devono essere perfettamente coerenti tra loro».
Il rischio della risoluzione per mancati pagamenti
L’attenzione deve continuare anche dopo l’autorizzazione.
La disciplina prevede infatti ipotesi nelle quali l’accordo può risolversi di diritto, tra cui il mancato pagamento integrale delle somme dovute entro sessanta giorni dalle scadenze stabilite.
Quel termine non dovrebbe quindi essere considerato una sorta di proroga ordinaria sulla quale costruire il piano finanziario.
«Le rate devono essere sostenibili già alle scadenze concordate», sottolinea l’avvocato Mandico. «Il risanamento non può basarsi sull’idea di utilizzare sistematicamente il margine previsto dalla norma dopo ogni mancato pagamento».
Dalla fotografia del debito al piano di risanamento
Il punto di partenza resta una ricognizione completa della posizione dell’impresa: debiti fiscali, atti ricevuti, eventuali rateizzazioni, contenziosi in corso, disponibilità finanziarie e impegni assunti verso gli altri creditori.
Solo dopo questa analisi è possibile valutare se la composizione negoziata rappresenti lo strumento adeguato e quale proposta l’azienda possa realisticamente sostenere.
Per Mandico, il decreto del Tribunale di Roma offre quindi soprattutto un’indicazione operativa: la transazione fiscale non si costruisce soltanto sulla percentuale di debito che si spera di ridurre, ma sull’attendibilità dei dati, sulla qualità delle attestazioni e sulla capacità dell’impresa di rispettare nel tempo gli impegni assunti.
Avv. Monica Mandico – Mandico & Partners
Telefono 081 728 1404
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