A una settimana dalla scadenza dell’invio della dichiarazione dei redditi ancora molti studi stanno analizzando gli scenari possibili rispetto al quadro RR del Modello Redditi Persone Fisiche relativo ai soci di S.r.l. . Ma il quadro RR è il punto centrale di un puzzle più ampio da ricomporre
Venerdì scorso ho avuto il grande piacere di visitare Viareggio, posto bellissimo, per andare a trovare Vito Tirrito, avvocato specializzato in diritto del lavoro e persona di altissimo spessore umano e professionale.
L’occasione è stata particolarmente gradita, sia per la splendida cornice che per il buonissimo pranzo presso il ristorante Santa Monica.
Ma non solo. Al di là di tutto, l’occasione è stata propizia per proseguire gli approfondimenti di studio e preparare il webinar formativo che terremo oggi pomeriggio alle 15.00, dedicato al tema dell’ (effettivo) obbligo previdenziale INPS per i soci persone fisiche di S.r.l..
Vito è uno dei massimi esperti in Italia sul tema del diritto del lavoro e del contenzioso previdenziale con l’INPS.
La nostra analisi ha quindi spaziato dal tema sicuramente più discusso, ovvero come compilare il quadro RR dopo le sentenze di settembre della Corte di Cassazione, a temi finora ignorati ma che sono strettamente connessi all’obbligo dichiarativo e dei quali non si è ancora parlato, nonostante il tema sia in auge ormai da più di un mese.
La questione, infatti, va affrontata contemporaneamente dal punto di vista tributario che previdenziale che, per altri aspetti residuali ma comunque importanti, societario.
Si deve necessariamente partire dal quadro RR, sicuramente il re delle ricerche sul tema di queste ultime settimane, almeno da metà settembre.
Le sentenze della Cassazione non sono legge, non vincolano neanche la stessa Cassazione e non hanno prodotto alcuna modifica relativamente alle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione dei redditi.
Né, tantomeno, sono state modificate le famose circolare INPS numero 102/2003 e 84/2021 che, in estrema sintesi ed ipersintetizzando prevedono che:
i soci di S.r.l. paghino sugli utili anche solo astrattamente di loro spettanza, sia quando non vengono realmente percepiti sia quando la S.r.l. comunque non abbia optato per il regime di trasparenza
Fatta questa doverosa premessa è altrettanto doveroso che il Professionista interessato si ponga il tema di come spiegare al cliente – ed eventualmente al non addetto ai lavori – un tema così complesso e tecnico.
Un tema che però è anche emblematico del corto circuito burocratico che spesso torna a ostacolare la vita di Imprenditori e Professionisti: il conflitto ormai perenne tra norme, prassi, giurisprudenza e tecnica.
Proviamo a spiegare questo conflitto, un classico della materia tributaria e previdenziale degli ultimi anni, al tema della contribuzione INPS sui dividendi del socio persona fisica di una società a responsabilità limitata.
Cosa prevede la legge
La legge è molto chiara e disciplina il tema in diversi riferimenti, i più importanti dei quali sono i seguenti:
- l’articolo 29, ultimo comma, della Legge numero 160/1975;
- l’articolo 3-bis del Decreto legge numero 384/1992;
- l’articolo 1 della Legge numero 233/1990.
Cosa prevedono le norme dell’elenco di cui sopra?
Prevedono che la persona fisica socia/o di S.r.l. che non si trova in regime di trasparenza abbia un obbligo contributivo INPS solo se si verificano, contemporaneamente, tre condizioni (il “principio della triade” come lo abbiamo ribattezzato nell’incontro con Vito):
- la S.r.l. deve dichiarare fiscalmente un reddito;
- l’assemblea dei soci deve deliberarne la distribuzione;
- il socio persona fisica deve dichiararlo ai fini IRPEF.
La Cassazione a settembre ha pubblicato sette sentenze che ribadiscono questo principio ma vanno anche oltre, evidenziando, per la prima volta che l’opzione per il regime di trasparenza è fondamentale.
Cosa vuol dire in pratica? Per avere una risposta completa, corroborato dalla risoluzione di casi pratici, a tutte/i coloro che sono interessate/i rivolgiamo l’invito ad iscriversi al webinar di oggi pomeriggio, disponibile anche in differita e al quale è allegata una guida con schemi e schede di sintesi.
Nel frattempo però possiamo già anticipare qual è il fulcro della novità, purtroppo ignorata in queste settimane dalla stampa specializzata di settore e, invece, nota ai commercialisti, ai consulenti del lavoro, ai tributaristi e agli altri addetti ai lavori: occorre sempre e comunque partire dalla distinzione tra la nozione di reddito di capitale (articoli 44 e 45 del TUIR) e quello di reddito d’impresa (articolo 55 del TUIR), accompagnando questa distinzione dalla nozione di reddito complessivo (articolo 81 del TUIR).
Qualsiasi interpretazione degli obblighi e degli adempimenti previdenziali in capo ai soci della S.r.l. deve partire da qui.
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La prassi (la posizione dell’INPS)
I documenti di prassi di riferimento dell’INPS in questa materia sono due:
- la circolare numero 102/2003;
- la circolare numero 84/2021.
Entrambe le circolari, purtroppo e ormai da molto tempo, danno un’interpretazione ed un’applicazione operativa totalmente distorta delle tre norme menzionate sopra.
Inoltre, fanno palesemente confusione o comunque non sono chiare rispetto a più elementi fondamentali:
- la distinzione tra dividendi percepiti e non percepiti;
- l’assoggettamento a IRPEF del dividendo percepito eventualmente dal socio e, contemporaneamente, dell’opzione o meno per il regime di trasparenza;
- la distinzione tra reddito d’impresa e reddito di capitale;
- la nozione di reddito complessivo.
La giurisprudenza di merito e di legittimità e l’ultima scossa dalla Cassazione
La posizione espressa dalla Cassazione a settembre non è una novità assoluta.
Domani pomeriggio racconteremo di altre sentenze di merito (Tribunale di Lecco ed altri) e di legittimità (sentenze precedenti della stessa Cassazione) che già avevano enunciato l’importanza di distinguere tra percezione e non percezione dei dividendi.
Ma nessuno si è accorto che nelle sette sentenza pubblicate dagli Ermellini tra il 16 ed il 21 settembre scorso ci sono almeno altre due novità fiscali e previdenziali dirompenti, evidenziate nello studio originale che abbiamo realizzato e che sarà pubblicato domani all’interno dello speciale (e riservato agli abbonati a Informazione Fiscale).
Tornando però al tema del conflitto: è normale che in un sistema giuridico moderno ci sia tutta questa confusione che parte da una circolare INPS di 23 anni fa? È normale che le norme, la Cassazione e la stragrande maggioranza degli addetti ai lavori siano concordi nell’interpretare la ratio legis in un modo diverso rispetto a quanto fa la prassi di riferimento?
Quando si adegua la tecnica (i software)?
Un altro grande classico del nostro sistema, davvero molto complesso da spiegare agli addetti ai lavori, è relativo all’adeguamento delle procedure software.
Qualsiasi sia l’interpretazione che il Professionista proporrà al proprio cliente in ordine alle possibili compilazioni del quadro RR, rimane un fatto: le procedure sono spesso una derivazione tout court di quanto prevede la prassi.
Se il Professionista dovesse interpretare la legge in modo corretto potrebbe avere poi difficoltà enormi a tradurlo in pratica proprio a causa del vincolo imposto dagli strumenti.
E se domani la posizione della Cassazione fosse accolta sia dall’INPS che da un successivo provvedimento di legge che sani il tutto?
Qui arriva uno dei paradossi che secondo me interesseranno di più coloro che ci seguiranno da domani o avranno interesse a leggere il nostro studio.
Immaginiamo che ad un certo punto, magari a sorpresa per qualcuno, la posizione recentemente espressa dalla Cassazione sia accolta dall’INPS e sia inglobata in un provvedimento di legge che finalmente consenta di evitare le distorsioni evidenziate sopra rispetto al conflitto tra norme, prassi, giurisprudenza e tecnica.
Sapete qual è il rischio paradossale che correrebbero gli imprenditori che si trovano in questa situazione, estremizzando?
Il rischio sarebbe quello di vedersi disconosciuti i contributi INPS versati in eccesso.
Domani analizzeremo due sentenze datate ma sempre attuali proprio su questo tema, qui è sufficiente considerare due elementi:
- le tempistiche ovvero quanto tempo ha l’INPS per andare a ritroso in un’azione di questo tipo;
- la distinzione fondamentale di tutela che c’è tra dipendenti (giustamente tutelati al massimo) e gli autonomi e gli imprenditori (che, invece, sono fortemente penalizzati da questo punto di vista).
E il tema del rimborso? Anche su questo, le strategie che si possono seguire sono molte, occorre però pianificarle correttamente e per tempo, considerando tutte le variabili fiscali e previdenziali in gioco.
Un puzzle che va ricomposto ma che va ben oltre il solo quadro RR.
L’Avvocato Vito Tirrito e il direttore di Informazione Fiscale Francesco Oliva hanno realizzato uno studio approfondito che ha ottenuto due risultati originali e inediti, non trattati né approfonditi finora da nessuno. Grazie a questo studio Professionisti e Imprenditori avranno gli strumenti per decidere quali strategie adottare di fronte alle pretese previdenziali da parte dell’INPS nei confronti dei soci persone fisiche titolari di quote in S.r.l.. Per approfondire partecipa al webinar live di oggi alle 15.00
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