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La Corte di Cassazione ha deciso di rivolgersi alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) per chiarire distinte questioni giuridiche, una in materia previdenziale e l’altra relativa al concordato preventivo.
Con l’ordinanza n. 27395 del 20 ottobre 2026, in primo luogo, la Suprema Corte ha sollevato dubbi sulle modalità di calcolo dell’integrazione al minimo delle pensioni italiane liquidate in regime internazionale, in presenza di una pensione estera autonoma.
L’ordinanza n. 27546 del 22 ottobre 2026 affronta, invece, la compatibilità del meccanismo del cram down fiscale con il diritto europeo, nell’ipotesi in cui il concordato preventivo venga omologato nonostante il voto contrario dell’Amministrazione finanziaria.
In entrambi i procedimenti, la Cassazione ha disposto la sospensione dei giudizi in attesa delle pronunce della CGUE.
Pensione minima e contributi esteri: il primo rinvio alla Corte UE
Pensione belga e pro-rata italiano: il caso esaminato
La prima controversia riguarda un pensionato titolare, dal febbraio 2014, di una pensione belga autonoma, maturata esclusivamente con contributi versati in Belgio, e, dal maggio 2015, di una pensione italiana liquidata in regime di pro-rata internazionale. Tale meccanismo consente di totalizzare i periodi assicurativi maturati in diversi Stati per acquisire il diritto alla pensione, mentre ciascun ente previdenziale calcola ed eroga la prestazione di propria competenza secondo le regole applicabili.
Il Tribunale di Livorno e la Corte d’appello di Firenze avevano riconosciuto il diritto all’integrazione al minimo della pensione italiana, considerando la prestazione belga un reddito distinto, rilevante per verificare il rispetto dei limiti reddituali.
L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha impugnato la decisione, sostenendo che l’integrazione spetti soltanto quando la somma delle due pensioni risulti inferiore al trattamento minimo italiano.
Integrazione al minimo: il quesito sottoposto alla Corte UE
La questione coinvolge l’articolo 8, commi 2 e 3, della legge n. 153/1969, che riconosce l’integrazione al minimo delle pensioni ottenute mediante cumulo internazionale dei contributi, in presenza di almeno dieci anni di contribuzione da lavoro svolto in Italia, e l’articolo 58 del Regolamento (CE) n. 883/2004.
La disposizione europea prevede un’integrazione pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute dai diversi Stati membri e la prestazione minima stabilita dallo Stato di residenza.
Il quesito rimesso alla CGUE riguarda la necessità di sommare la pensione estera autonoma alla pensione italiana liquidata in pro-rata internazionale per verificare il diritto all’integrazione al minimo, anziché considerare la prestazione estera soltanto ai fini dei limiti reddituali nazionali.
Rilevata l’assenza di precedenti europei specifici sulla questione, la Cassazione ha disposto il rinvio pregiudiziale e sospeso il procedimento, senza pronunciarsi definitivamente sul diritto del pensionato.
Concordato preventivo e cram down fiscale: il secondo rinvio alla Corte UE
Concordato omologato con il voto contrario del Fisco: la controversia
La seconda ordinanza riguarda un concordato preventivo in continuità aziendale indiretta, omologato dal Tribunale di Brindisi nonostante il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate. La Corte d’appello di Lecce aveva confermato l’omologazione, riconoscendo la maggiore convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.
L’Amministrazione finanziaria ha impugnato la decisione, contestando la mancata valutazione della condotta del debitore. Secondo l’Agenzia, sistematici inadempimenti tributari e irregolarità contabili avrebbero contribuito deliberatamente a determinare l’insolvenza.
La controversia riguarda il cram down fiscale, disciplinato dall’articolo 180, quarto comma, della legge fallimentare, applicabile al caso esaminato.
Secondo l’interpretazione nazionale richiamata dalla Cassazione (tra le altre, sentenza n. 1033/2024), il meccanismo consente di superare anche il voto contrario motivato del Fisco, considerandone favorevole l’adesione ai fini del raggiungimento delle maggioranze, e impone l’omologazione quando il voto del creditore pubblico sia determinante e il trattamento proposto risulti conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Cram down fiscale, insolvenza deliberata e aiuti di Stato: i due quesiti europei
Con l’ordinanza n. 27546/2026, la Cassazione sottopone alla CGUE due questioni interpretative.
Il primo quesito riguarda la compatibilità della disciplina nazionale con la Direttiva (UE) 2019/1023 sulla ristrutturazione e sull’insolvenza.
La Suprema Corte, nel dettaglio, chiede se il diritto europeo consenta l’omologazione obbligatoria del concordato, superando il voto contrario espresso e motivato del Fisco, quando tale voto sia determinante per l’approvazione e risulti sufficiente la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione. Il dubbio comprende l’ipotesi in cui il debitore abbia provocato deliberatamente e in modo preordinato la propria insolvenza.
Il secondo quesito riguarda la compatibilità del cram down fiscale con l’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e con gli Orientamenti europei sugli aiuti di Stato alle imprese in difficoltà.
La Cassazione si interroga sulla possibilità che l’approvazione forzosa del concordato, nonostante il voto contrario del Fisco, possa configurare un aiuto di Stato attraverso la riduzione dei debiti tributari, attribuendo all’impresa insolvente un vantaggio selettivo potenzialmente idoneo a falsare la concorrenza.
La Cassazione ha quindi rimesso entrambe le questioni alla CGUE, sospendendo il giudizio in attesa della pronuncia europea.
Le due ordinanze in breve
| Ordinanza n. 27395/2026 | Ordinanza n. 27546/2026 | |
|---|---|---|
| Materia | Integrazione al minimo delle pensioni internazionali | Concordato preventivo e cram down fiscale |
| Normativa UE | Art. 58, Regolamento (CE) n. 883/2004 | Direttiva (UE) 2019/1023; art. 107 TFUE |
| Quesito alla CGUE | Se la pensione estera autonoma debba essere sommata alla pensione italiana pro-rata per verificare il diritto all’integrazione al minimo. | Se il superamento del voto contrario del Fisco, anche in caso di insolvenza deliberata, sia compatibile con la direttiva UE e con la disciplina sugli aiuti di Stato. |
| Decisione | Rinvio pregiudiziale alla CGUE e sospensione del giudizio. | Rinvio pregiudiziale alla CGUE e sospensione del giudizio. |
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