Riforma della disabilità, cosa cambia con il D.Lgs. 62/2024: valutazione, Progetto di Vita, PEI e ruolo della scuola
La riforma della disabilità entra sempre più concretamente nella vita delle persone, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche. Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 non introduce soltanto nuove procedure amministrative, ma modifica profondamente il modo stesso di considerare la disabilità.
Al centro non c’è più soltanto la compromissione o la patologia della persona. La nuova impostazione guarda alla relazione tra la persona e i contesti nei quali vive, alle barriere che ne limitano la partecipazione e ai sostegni che possono consentirle di esercitare i propri diritti in condizioni di uguaglianza. È il passaggio verso una prospettiva bio-psico-sociale coerente con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. (Riforma Disabilità)
Per la scuola significa ripensare in una prospettiva più ampia il rapporto fra Profilo di Funzionamento, PEI, progettazione educativa e Progetto di Vita. È proprio questo uno dei temi richiamati dall’approfondimento di Orizzonte Scuola che ha fornito lo spunto per questo Speciale Aetnanet. (Orizzonte Scuola)
Il D.Lgs. 62/2024: il cuore della riforma
Il decreto è entrato in vigore il 30 giugno 2024 e disciplina tre grandi aree: la nuova definizione della condizione di disabilità e la valutazione di base; l’accomodamento ragionevole; la valutazione multidimensionale e il Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato. (Normattiva)
Il cambiamento è anche culturale. La disabilità non viene più ricondotta esclusivamente a ciò che alla persona “manca”, ma all’interazione tra le compromissioni durature della persona e gli ostacoli presenti negli ambienti di vita. Da questa interazione deriva la necessità di individuare sostegni adeguati affinché sia possibile una partecipazione piena ed effettiva. (Riforma Disabilità)
Cambia anche il linguaggio
La riforma attribuisce centralità all’espressione “persona con disabilità”, superando progressivamente termini come “handicappato”, “portatore di handicap” e altre definizioni che identificavano la persona attraverso la sua condizione.
Non è una semplice modifica terminologica. La scelta riflette il principio secondo cui viene prima la persona, con i propri diritti, desideri, capacità, aspettative e progetto esistenziale. (Riforma Disabilità)
Prima grande novità: la valutazione di base
Uno dei pilastri della riforma è il nuovo procedimento di valutazione di base.
A regime esso tende a sostituire e ricomporre in un procedimento unitario diversi accertamenti che in precedenza seguivano percorsi distinti, compresi quelli relativi all’invalidità civile, alla legge 104/1992 e alle condizioni rilevanti ai fini lavorativi o scolastici. (Riforma Disabilità)
L’obiettivo è duplice: semplificare gli adempimenti per il cittadino e ottenere una valutazione maggiormente orientata al funzionamento della persona e all’intensità dei sostegni di cui necessita.
Il nuovo sistema attribuisce all’INPS un ruolo centrale nell’accertamento medico-legale.
Attenzione: nel 2026 la riforma è ancora in sperimentazione
È importante distinguere la disciplina a regime dalla situazione effettivamente vigente nel settembre 2026.
Il D.Lgs. 62/2024 entrerà integralmente in vigore su tutto il territorio nazionale dal 1° gennaio 2027. Nel frattempo le nuove procedure sono applicate progressivamente, in via sperimentale, in 60 province. (Riforma Disabilità)
Per le province non ancora coinvolte nella sperimentazione continua a essere applicata, fino al 31 dicembre 2026, la procedura precedente. L’INPS conferma espressamente questa fase transitoria. (INPS)
La situazione in Sicilia
Per il pubblico di Aetnanet assume particolare interesse la situazione siciliana.
Palermo è entrata nella sperimentazione dal 30 settembre 2025.
Dal 1° marzo 2026 la nuova procedura è stata estesa anche a:
Caltanissetta – Catania – Messina.
L’INPS ha confermato ufficialmente l’avvio della terza fase sperimentale dal 1° marzo 2026. (INPS)
Nelle restanti province siciliane non interessate dalla sperimentazione continua invece ad applicarsi, fino al termine del 2026, il sistema previgente.
Per le scuole siciliane diventa quindi essenziale verificare in quale provincia risiede o è domiciliata la persona interessata, perché durante questa fase transitoria possono coesistere procedure differenti.
Valutazione di base e valutazione multidimensionale non sono la stessa cosa
È una distinzione fondamentale.
La valutazione di base serve al riconoscimento della condizione di disabilità e all’individuazione delle necessità di sostegno.
La valutazione multidimensionale interviene invece nella costruzione del Progetto di Vita.
Non si limita a considerare la situazione sanitaria. Analizza il funzionamento della persona, le condizioni ambientali, le barriere, i facilitatori, le competenze adattive, i bisogni e soprattutto gli obiettivi, i desideri, le aspettative e le preferenze della persona. (Normattiva)
Si passa dunque da una domanda prevalentemente centrata su “quale menomazione possiede la persona?” a una domanda molto più articolata: “di quali sostegni necessita questa persona per realizzare il proprio progetto di vita nei contesti che desidera frequentare?”
Il vero cuore della riforma: il Progetto di Vita
Il secondo grande pilastro del D.Lgs. 62/2024 è il Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato.
Le tre parole hanno un significato preciso.
Individuale, perché non può essere standardizzato.
Personalizzato, perché gli obiettivi e i sostegni devono essere costruiti sulla specifica persona.
Partecipato, perché la persona con disabilità deve avere un ruolo effettivo nella definizione del proprio percorso. (Riforma Disabilità)
Il progetto parte quindi dai desideri, dalle aspettative, dalle preferenze e dagli obiettivi della persona e individua i sostegni necessari nei diversi ambiti della vita: istruzione, relazioni, abitazione, salute, formazione, lavoro, socialità, autonomia e partecipazione alla comunità. (Riforma Disabilità)
Dalla logica dei singoli servizi a un progetto unitario
Una delle ambizioni maggiori della riforma è superare la frammentazione.
La persona con disabilità può oggi trovarsi al centro di una pluralità di interventi: scuola, servizi sanitari, servizi sociali, Comune, assistenza, formazione, lavoro.
Il Progetto di Vita dovrebbe ricomporre questi interventi attorno a obiettivi comuni, evitando che ciascuna amministrazione operi isolatamente.
È quindi un cambio di prospettiva rilevante anche per la scuola: il percorso educativo non viene considerato come un segmento separato, ma come una parte del progetto complessivo della persona.
Il PEI non viene sostituito
Su questo punto è necessario evitare equivoci.
Il Piano Educativo Individualizzato continua ad esistere e mantiene la propria funzione fondamentale nell’inclusione scolastica.
Il Progetto di Vita non sostituisce il PEI.
La novità consiste nel raccordo tra i diversi strumenti di programmazione. Lo stesso portale istituzionale della riforma dedica specifiche attività formative al tema “PEI e progetto di vita” e al coordinamento dei piani di intervento “dal PEI al progetto di vita”. (Riforma Disabilità)
Ciò significa che la progettazione scolastica deve progressivamente essere letta all’interno di un orizzonte più ampio, che comprenda non soltanto gli apprendimenti dell’anno scolastico, ma anche autonomia, partecipazione, orientamento, relazioni, formazione e prospettive della vita adulta.
Profilo di Funzionamento, PEI e Progetto di Vita
Per il personale scolastico diventano quindi centrali tre strumenti che devono dialogare tra loro:
Profilo di Funzionamento, che descrive il funzionamento della persona secondo una prospettiva bio-psico-sociale;
PEI, che traduce nel contesto scolastico bisogni, obiettivi, interventi educativi e sostegni;
Progetto di Vita, che colloca anche l’esperienza scolastica nell’intero percorso esistenziale della persona.
È proprio il raccordo fra questi strumenti uno dei motivi per cui la riforma interessa direttamente docenti curricolari, docenti di sostegno, referenti inclusione, GLO e dirigenti scolastici. (Orizzonte Scuola)
Il ruolo della persona: progettare “con”, non soltanto “per”
Il principio della partecipazione assume un’importanza particolare.
La persona con disabilità deve essere messa nelle condizioni di esprimere, per quanto possibile, desideri, preferenze, aspettative e scelte.
La normativa prevede anche supporti che consentano alla persona di comprendere le misure disponibili e partecipare alle decisioni.
Per la scuola è un’indicazione pedagogica di grande valore: non limitarsi a progettare per lo studente, ma costruire progressivamente il percorso con lo studente, valorizzandone capacità di scelta, consapevolezza e autodeterminazione. (Riforma Disabilità)
L’accomodamento ragionevole
Il D.Lgs. 62/2024 disciplina in modo generale anche l’accomodamento ragionevole.
Si tratta degli adattamenti e delle modifiche necessari affinché la persona con disabilità possa esercitare concretamente un diritto quando le misure ordinarie non risultino sufficienti, purché l’intervento non comporti un onere sproporzionato o eccessivo.
Il principio riguarda i diversi contesti di vita e completa gli strumenti ordinari di inclusione: non li sostituisce. (Riforma Disabilità)
Per la scuola significa rafforzare ulteriormente la logica secondo cui non è soltanto la persona a doversi adattare all’ambiente, ma è anche l’ambiente che deve essere organizzato per rimuovere le barriere alla partecipazione.
Il budget di progetto: non è un semplice contributo economico
Un’altra innovazione che può generare equivoci è il budget di progetto.
Non si tratta semplicemente di una nuova somma di denaro attribuita alla persona.
L’articolo 28 del D.Lgs. 62/2024 stabilisce che il budget è composto dall’insieme integrato delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private utilizzabili per attuare il Progetto di Vita. (Normattiva)
La logica è quindi quella di mettere in relazione e ricomporre risorse che possono provenire da soggetti e amministrazioni differenti.
Chi costruisce il Progetto di Vita
Il Progetto di Vita non viene redatto dall’INPS.
L’INPS ha un ruolo centrale nella valutazione di base.
La successiva elaborazione del Progetto di Vita avviene attraverso la Unità di Valutazione Multidimensionale, con il coinvolgimento dei servizi interessati e con la partecipazione della persona con disabilità.
Le indicazioni operative della sperimentazione prevedono una sequenza che comprende istanza, avvio del procedimento, valutazione multidimensionale, individuazione degli obiettivi, definizione degli interventi e dei sostegni, predisposizione, sottoscrizione, monitoraggio e aggiornamento del progetto. (Riforma Disabilità)
Un progetto che guarda anche oltre la scuola
È probabilmente questa la conseguenza educativa più importante.
Per uno studente con disabilità, il percorso scolastico non può essere pensato esclusivamente in funzione dell’anno in corso o del passaggio alla classe successiva.
Progressivamente devono assumere maggiore rilievo:
autonomia personale; competenze sociali; orientamento; formazione; partecipazione alla vita della comunità; eventuale inserimento lavorativo; capacità di scelta; prospettive abitative e di vita adulta.
Il Progetto di Vita offre la cornice entro cui collegare questi diversi aspetti.
Cosa cambia concretamente per docenti e dirigenti scolastici
Nell’immediato non significa riscrivere automaticamente tutti i PEI né introdurre un nuovo adempimento scolastico uguale in ogni parte d’Italia.
Significa però che scuole e personale devono prepararsi a lavorare con una prospettiva più integrata.
Per dirigenti scolastici, docenti di sostegno, docenti curricolari, referenti inclusione e GLO diventa particolarmente importante:
conoscere la differenza fra valutazione di base e valutazione multidimensionale; comprendere la funzione del Progetto di Vita; mantenere distinto ma coordinato il PEI; valorizzare la partecipazione dello studente; rafforzare il rapporto con famiglie, servizi sanitari, servizi sociali ed enti territoriali; prestare particolare attenzione alle transizioni fra scuola, formazione, università e lavoro.
La formazione prevista dalla stessa riforma è infatti concepita in modo integrato, coinvolgendo professionalità sociali, sanitarie, educative, persone con disabilità e soggetti che operano nei diversi servizi. (Riforma Disabilità)
I tre webinar da cui nasce questo approfondimento
Lo spunto iniziale per questo Speciale Aetnanet è rappresentato dall’iniziativa formativa segnalata da Orizzonte Scuola.
Sono previsti tre incontri online, rivolti in particolare a docenti curricolari, docenti di sostegno, dirigenti scolastici, referenti inclusione e figure di sistema, dedicati alle novità della riforma e alle conseguenze operative per le scuole.
Il percorso prende come riferimento il manuale “Il Progetto di Vita – Tutto quello che c’è da sapere sulla riforma della disabilità e sul decreto 62/2024”, curato da Gianfranco de Robertis. (Orizzonte Scuola)
Il valore della formazione va però oltre il singolo corso: la complessità della riforma rende necessario per il mondo scolastico acquisire progressivamente un linguaggio comune con servizi sanitari, sociali e territoriali.
Tre errori da evitare
Il primo è affermare che il Progetto di Vita sostituisce il PEI. Non è così.
Il secondo è considerare il budget di progetto come un semplice contributo economico: comprende invece una pluralità di risorse.
Il terzo è ritenere che la nuova procedura sia già identica in tutta Italia: fino al 31 dicembre 2026 permane la fase sperimentale, mentre l’entrata in vigore integrale sul territorio nazionale è prevista dal 1° gennaio 2027. (Riforma Disabilità)
La prospettiva Aetnanet
La portata della riforma va dunque ben oltre una modifica delle certificazioni.
Il D.Lgs. 62/2024 prova a spostare il baricentro dalla prestazione alla persona, dal singolo servizio al progetto, dalla frammentazione degli interventi alla loro integrazione, dall’assistenza passiva alla partecipazione e all’autodeterminazione.
Per la scuola la sfida è particolarmente significativa. L’inclusione non può esaurirsi nell’assegnazione dell’insegnante di sostegno o nella corretta compilazione del PEI. Deve contribuire, insieme agli altri soggetti istituzionali e alla famiglia, alla costruzione di condizioni che consentano alla persona di sviluppare capacità, scelte, relazioni e prospettive per il proprio futuro.
Il Progetto di Vita può diventare, se attuato coerentemente, il punto di collegamento fra il tempo della scuola e il tempo della vita.
A cura della Redazione di Aetnanet
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L’obiettivo è offrire ai dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e a tutta la comunità scolastica un’informazione verificata, contestualizzata e corredata da richiami normativi, precedenti, orientamenti amministrativi e indicazioni utili alla comprensione dei temi trattati.
Fonti principali: Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 nel testo vigente; Presidenza del Consiglio dei Ministri – portale Riforma Disabilità; INPS; documentazione istituzionale sulla sperimentazione; approfondimento Orizzonte Scuola sulla riforma e sulla formazione rivolta ai docenti. (Normattiva)
Precedenti della Banca Dati Aetnanet: “Progetto di vita e disabilità, dalla Toscana il dépliant informativo: diritti, richiesta e ruolo della scuola”, oltre alla precedente acquisizione della notizia dedicata alla riforma e ai webinar per docenti.
Fonti di verifica: Normattiva, INPS, Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, documentazione ufficiale della sperimentazione e materiali formativi istituzionali sul rapporto fra valutazione multidimensionale, PEI e Progetto di Vita.
I contenuti pubblicati da Aetnanet sono frutto di selezione, confronto, verifica e rielaborazione redazionale delle informazioni provenienti dalle diverse fonti consultate, integrate con la documentazione conservata nell’Archivio storico e nella Banca Dati della testata.
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