L’ultimo miglio per completare le operazioni di trasferimento agevolato dei beni non strumentali ai soci: un quadro ragionato tra norme tributarie, limiti patrimoniali e prassi professionale
Mancano pochi giorni al termine perentorio del 30 settembre 2026 per perfezionare le operazioni di assegnazione, cessione o trasformazione in società semplice a condizioni fiscali di favore.
La Legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 35-41) ha riaperto, per la quarta volta in un decennio, questa finestra temporale: un’occasione che impone al consulente un esame congiunto dei profili tributari, civilistici e contabili. Il presente contributo offre una ricognizione sistematica della disciplina vigente, con particolare attenzione ai limiti patrimoniali per le società di capitali, alle semplificazioni per le società di persone e alla strategia operativa per lo studio professionale.
Aspetti introduttivi
Il trasferimento a condizioni fiscali agevolate di beni dal patrimonio societario alla sfera personale dei soci rappresenta una misura ciclica nel panorama tributario italiano. Il legislatore vi ha fatto ricorso dapprima con la L. 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 29), poi con la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1, commi 115-120), quindi con la L. 29 dicembre 2022, n. 197 (art. 1, commi 100-105) e con la L. 30 dicembre 2024, n. 207 (art. 1, commi 31-36).
La vigente edizione trae il proprio fondamento normativo dall’art. 1, commi da 35 a 41, della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) e fissa al 30 settembre 2026 il termine perentorio entro il quale gli atti di assegnazione, cessione o trasformazione devono risultare giuridicamente perfezionati. Il mancato rispetto di tale data preclude in modo irreversibile l’accesso al regime di favore.
La ratio dell’intervento è duplice: da un lato, favorire il riordino dei patrimoni societari consentendo l’uscita dal regime d’impresa di cespiti non funzionali all’attività; dall’altro, garantire un gettito immediato attraverso l’applicazione di un’imposta sostitutiva sull’eventuale plusvalore emerso.
Per l’interpretazione della disciplina, in assenza di documenti di prassi specificamente dedicati alla riapertura del 2026, conservano piena rilevanza le circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1° giugno 2016 e n. 37/E del 16 settembre 2016, nella misura in cui le disposizioni vigenti riproducono strutture normative sostanzialmente analoghe a quelle previgenti. Sul versante civilistico-contabile, il punto di riferimento rimane lo Studio n. 46-2023/T del Consiglio Nazionale del Notariato (3 maggio 2023), affiancato dallo Studio n. 73-2017/T del 6 luglio 2017 e dal Documento del CNDCEC del marzo 2016.
1) Perimetro soggettivo e oggettivo delle operazioni agevolate
I soggetti legittimati
Rientrano tra i destinatari della disciplina tutte le società commerciali di persone e di capitali residenti nel territorio dello Stato: società in nome collettivo (s.n.c.), in accomandita semplice (s.a.s.), a responsabilità limitata (s.r.l.), per azioni (s.p.a.) e in accomandita per azioni (s.a.p.a.). Sono ammesse anche le società di armamento e quelle di fatto che esercitino attività d’impresa (circ. AdE n. 26/E/2016, Cap. I, Parte I, § 2). La disciplina non si estende, invece, agli enti non commerciali né alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Un requisito essenziale riguarda i destinatari dell’operazione: possono beneficiare dell’agevolazione soltanto i soggetti – persone fisiche o giuridiche, residenti o non residenti – che risultino titolari della partecipazione alla data del 30 settembre 2025. L’iscrizione nel libro dei soci deve essersi perfezionata entro il 31 gennaio 2026, purché il titolo di trasferimento rechi data certa anteriore al 1° ottobre 2025 (art. 1, comma 35, L. 199/2025). Per le s.r.l., in assenza dell’obbligo di tenuta del libro dei soci, il requisito si dimostra mediante le risultanze del Registro delle Imprese.
I beni agevolabili
L’agevolazione opera esclusivamente rispetto a due categorie di cespiti: i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati quali strumenti indispensabili per l’esercizio dell’attività d’impresa.
La distinzione tra strumentalità «per natura» e strumentalità «per destinazione» è decisiva. Gli immobili accatastati nelle categorie del gruppo B, C, D ed E, qualificati come strumentali per natura ai sensi dell’art. 43, comma 2, secondo periodo, del TUIR (D.P.R. 917/1986), rientrano nel perimetro dell’agevolazione anche se concretamente impiegati nell’attività: ciò che rileva è la classificazione catastale, non l’uso effettivo. Restano esclusi, per converso, gli immobili strumentali per destinazione – quelli, cioè, effettivamente utilizzati in modo esclusivo e diretto per lo svolgimento dell’attività – nonché i beni-merce.
Per i beni mobili registrati, la nozione di strumentalità è stata chiarita dalla circolare n. 26/E/2016 (Cap. I, Parte I, § 3.2): risultano esclusi dal beneficio soltanto i veicoli e gli altri mezzi senza i quali l’attività stessa non potrebbe essere esercitata.
Attenzione – La qualificazione di un bene come strumentale o meno va effettuata al momento dell’operazione agevolata. Una variazione di destinazione d’uso realizzata in prossimità della scadenza potrebbe essere contestata sotto il profilo dell’abuso del diritto (art. 10-bis della L. 212/2000), come più volte evidenziato dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria.
Le tre modalità operative: tratti distintivi e differenze
La normativa consente tre distinte modalità di fuoriuscita dei beni dal regime d’impresa, ciascuna con caratteristiche proprie e implicazioni differenti sul piano civilistico, contabile e fiscale.
L’assegnazione ai soci consiste nell’attribuzione diretta di uno o più cespiti aziendali ai titolari delle partecipazioni, a fronte della riduzione di corrispondenti poste del patrimonio netto (riserve o capitale). L’operazione determina l’eliminazione del bene dall’attivo patrimoniale della società, che tuttavia prosegue la propria esistenza e la propria attività.
La cessione agevolata configura invece un ordinario negozio traslativo a titolo oneroso, nel quale il socio corrisponde alla società un prezzo per il bene ricevuto. Il trattamento fiscale di favore risiede nell’assoggettamento della plusvalenza ad imposta sostitutiva anziché alle aliquote ordinarie. A differenza dell’assegnazione, qui non si riduce il patrimonio netto: il bene esce dall’attivo e un credito o disponibilità liquida vi subentra. Alla cessione agevolata risultano applicabili tutte le regole proprie dell’assegnazione, ove compatibili (circ. AdE n. 26/E/2016, Cap. II, Parte I, § 2).
La trasformazione agevolata in società semplice è riservata alle società che abbiano per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni rientranti nel perimetro agevolativo. Con la trasformazione l’ente muta la propria veste giuridica, transitando dal regime d’impresa a quello della società semplice, con la conseguenza che tutti i beni posseduti fuoriescono dal novero dei beni d’impresa. L’imposta sostitutiva è calcolata sulla differenza tra valore normale (o catastale) e costo fiscalmente riconosciuto dell’intero patrimonio al momento della trasformazione.
Cosa fare – La scelta tra le tre opzioni richiede un’analisi caso per caso. L’assegnazione è preferibile quando si intende ridurre il patrimonio sociale senza corrispettivo; la cessione quando il socio dispone di liquidità e desidera acquisire un costo fiscale pieno; la trasformazione quando l’intera struttura societaria è finalizzata alla gestione immobiliare e la forma di società commerciale non è più funzionale.
Il quadro civilistico-contabile: riserve disponibili, capienza del patrimonio netto e tutela dei creditori
Società di persone: nessun vincolo di capienza
Per le società di persone – tanto in regime di contabilità ordinaria quanto in contabilità semplificata – non sussistono vincoli normativi di capienza patrimoniale che precludano l’esecuzione dell’operazione. L’assenza delle disposizioni codicistiche a tutela dell’integrità del capitale sociale tipiche delle società di capitali consente di procedere all’attribuzione dei beni anche in assenza di riserve o utili formalmente accantonati, come evidenziato nei paragrafi B.3 e B.4 dello Studio n. 46-2023/T del Notariato.
Per le s.n.c. e le s.a.s. in contabilità ordinaria, il rispetto del rapporto tra valore contabile del bene e riserve patrimoniali risponde a un’esigenza di quadratura contabile e di prudenza nella gestione, ma non costituisce un obbligo civilistico invalicabile. Ignorare del tutto il parametro contabile sarebbe tuttavia imprudente: il mancato rispetto del parametro contabile potrebbe, in sede di verifica, fornire argomenti per il disconoscimento del beneficio fiscale.
Nelle società in contabilità semplificata, l’operazione è tecnicamente realizzabile anche quando non risultino contabilizzate poste di patrimonio netto. La principale difficoltà pratica risiede nella ricostruzione del costo fiscalmente riconosciuto – tanto del bene in capo alla società, quanto della partecipazione in capo al socio – circostanza che l’Amministrazione finanziaria ha sempre ricondotto all’onere probatorio del contribuente.
Attenzione – Merita particolare cautela la fattispecie della società di persone con patrimonio netto negativo, eventualmente causato anche da prelievi eccedentari dei soci. In tale ipotesi, prima di procedere occorre valutare se la posizione patrimoniale effettiva consenta di escludere profili di responsabilità e di rischio fiscale, tenendo conto della possibile esistenza di perdite pregresse che potrebbero annullare le riserve residue.
Società di capitali: il vincolo della capienza del patrimonio netto
Per le s.r.l. e le s.p.a. il quadro è sensibilmente diverso. La normativa codicistica a protezione dell’integrità del capitale sociale (artt. 2433, comma 2, e 2478-bis, comma 4, c.c.; art. 2627 c.c. in tema di illegale ripartizione di utili) impone una verifica preliminare di compatibilità che, nella sostanza, costituisce una precondizione rispetto all’aspetto fiscale.
Il principio è il seguente: il valore contabile netto del cespite da attribuire al socio non può eccedere l’importo delle poste di patrimonio netto disponibili per la distribuzione. Le riserve utilizzabili devono risultare preesistenti rispetto all’operazione: lo Studio n. 46-2023/T del Notariato ha espressamente escluso la legittimità di rivalutazioni contabili «di comodo» finalizzate unicamente a generare la capienza necessaria per procedere allo stralcio del bene.
Si consideri il seguente esempio: una società possiede un immobile con valore contabile netto di 150.000 euro, a fronte di riserve e capitale disponibili per 100.000 euro. L’attribuzione al socio non è realizzabile, in quanto il patrimonio netto risulta incapiente per 50.000 euro. Neppure una riduzione artificiosa del valore di assegnazione a 100.000 euro sarebbe ammissibile, poiché si configurerebbe come un’operazione al di sotto del dato contabile, non preceduta dalla necessaria svalutazione. L’ostacolo potrebbe tuttavia essere rimosso mediante un versamento in conto capitale di almeno 50.000 euro da parte dei soci.
L’eccezione della fase di liquidazione
Il vincolo di capienza non opera qualora l’attribuzione dei beni ai soci avvenga nell’ambito dell’approvazione del piano di riparto finale della liquidazione. In tale scenario la società cessa di esistere e le norme a presidio del capitale sociale perdono la propria funzione. I beni residui – anche se il patrimonio netto contabile fosse azzerato – possono essere liberamente attribuiti ai soci nell’ambito della ripartizione dell’attivo. Va tuttavia ricordato che, ai sensi dell’art. 2495 c.c., anche dopo la cancellazione della società i beni trasferiti restano soggetti a un vincolo di destinazione a garanzia dei creditori sociali insoddisfatti.
La tutela dei creditori come limite ultimo
Anche quando il parametro contabile è formalmente rispettato, l’operazione non è esente da rischi civilistici. Si pensi al caso in cui il valore di mercato del cespite sia di gran lunga superiore al suo valore contabile: un immobile iscritto a 30.000 euro con un valore reale di 400.000 euro, in presenza di riserve per 36.000 euro, può essere legittimamente assegnato sotto il profilo della capienza del netto, ma la fuoriuscita dal patrimonio sociale priva i creditori di una garanzia patrimoniale rilevante.
In simili circostanze è necessario acquisire il consenso unanime di tutti i soci e valutare attentamente il rischio di azioni revocatorie o risarcitorie da parte dei terzi creditori. L’assenza di un patrimonio netto disponibile, peraltro, sconsiglia anche l’affrancamento di eventuali riserve in sospensione d’imposta: il pagamento dell’imposta sostitutiva libera la riserva dal vincolo fiscale, ma non rimuove le cautele civilistiche previste dagli artt. 2445 e 2482 c.c. in tema di riduzione del capitale.
Per approfondire ed effettuare un’analisi di convenienza ti segnaliamo:
2) Il meccanismo impositivo: base imponibile, aliquote e trattamento delle imposte indirette
La base imponibile dell’imposta sostitutiva
La plusvalenza agevolata è determinata dalla differenza positiva tra il valore di riferimento del bene e il suo costo fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili, il contribuente può optare per il valore normale ai sensi dell’art. 9 del TUIR, ovvero per il valore catastale determinato applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% (o del 25% per i terreni) i moltiplicatori di cui all’art. 52, comma 4, del D.P.R. 131/1986, tenuto conto delle maggiorazioni disposte dal D.L. 168/2004 e, per gli immobili di categoria B, dal D.L. 262/2006.
La scelta tra le due grandezze – valore normale e valore catastale – è irrevocabile e deve essere operata con attenzione: se il valore catastale risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto, la base imponibile è pari a zero e l’operazione resta comunque agevolata, senza che ciò precluda l’accesso al regime (circ. AdE n. 26/E/2016, Cap. III, Parte I, § 2).
Per la cessione agevolata, il corrispettivo pattuito, qualora risulti inferiore sia al valore normale sia al valore catastale, è assunto in misura non inferiore a uno dei due valori (art. 1, comma 36, L. 199/2025).
Le aliquote dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP è stabilita nella misura dell’8%. Per le società che, in almeno due dei tre periodi d’imposta anteriori a quello in corso al momento dell’operazione, risultino considerate «non operative» ai sensi dell’art. 30 della L. 724/1994, l’aliquota è elevata al 10,5%.
Ove per effetto dell’operazione risultino annullate riserve in sospensione d’imposta – tipicamente derivanti da precedenti rivalutazioni di legge – è dovuta un’ulteriore imposta sostitutiva nella misura del 13% sul relativo ammontare.
Imposte indirette: registro, ipotecarie e catastali, IVA
L’aliquota proporzionale dell’imposta di registro è ridotta alla metà rispetto a quella ordinariamente applicabile al trasferimento dei medesimi beni. Le imposte ipotecarie e catastali sono invece dovute in misura fissa, anziché nelle aliquote percentuali ordinarie (rispettivamente 2% e 1%).
Sul fronte dell’IVA, la normativa agevolativa non introduce alcuna deroga: l’operazione segue le regole ordinarie del tributo. L’assegnazione e la cessione rientrano tra le operazioni assimilate alle cessioni di beni ai sensi dell’art. 2, comma 2, nn. 5) e 6), del D.P.R. 633/1972. L’imposta non è dovuta soltanto quando, all’atto dell’acquisto originario, l’IVA non sia stata detratta – circostanza ricorrente per gli immobili abitativi acquistati da privati o in regime di esenzione. In caso contrario, l’imposta è calcolata sul valore normale del bene e deve essere regolarmente liquidata.
Attenzione – La classificazione IVA dell’operazione – fuori campo, esente o imponibile – richiede un’analisi puntuale della storia fiscale di ciascun bene e delle condizioni di acquisto. Un errore nella qualificazione può determinare la perdita integrale del beneficio derivante dalla riduzione delle imposte indirette.
Tempistica dei versamenti e adempimenti formali
Il versamento dell’imposta sostitutiva si effettua mediante modello F24 (D.Lgs. 241/1997), utilizzando i codici tributo ridenominati dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 giugno 2023: codice 1836 per l’imposta sostitutiva sulla plusvalenza (8% o 10,5%); codice 1837 per l’imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione annullate (13%). I codici vanno esposti nella sezione «Erario», con indicazione dell’anno d’imposta nel campo «Anno di riferimento».
La tempistica del versamento è scandita in due tranche: il 60% dell’importo dovuto entro il 30 settembre 2026, contestualmente al perfezionamento dell’operazione; il restante 40% entro il 30 novembre 2026.
Cosa fare – Entro il 30 settembre 2026 devono risultare contestualmente perfezionati: (i) la delibera assembleare e, ove necessario, l’atto notarile di assegnazione, cessione o trasformazione; (ii) il versamento della prima tranche (60%) dell’imposta sostitutiva tramite F24. La registrazione dell’atto ai fini dell’imposta di registro non è invece richiesta entro tale data.
L’istituto della remissione in bonis (art. 2, comma 1, D.L. 16/2012, conv. L. 44/2012) può trovare applicazione nel caso di omissione di adempimenti formali non sostanziali, purché la violazione non sia stata già constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento. La remissione non è tuttavia applicabile alla scadenza sostanziale del 30 settembre per il perfezionamento dell’atto.
3) Profili di convenienza e pianificazione strategica per lo studio
La valutazione di opportunità non può ridursi al mero confronto tra l’aliquota sostitutiva dell’8% e le aliquote ordinarie IRPEF o IRES. Il professionista deve costruire un’analisi integrata che tenga conto di molteplici variabili: il differenziale tra valore catastale (o normale) e costo fiscale del bene, il trattamento in capo al socio del «dividendo in natura» conseguente alla riduzione delle riserve, l’incidenza delle imposte indirette e il costo opportunità di mantenere il bene nel perimetro d’impresa.
Un vantaggio significativo dell’operazione risiede nel riallineamento del costo fiscale in capo al socio: il bene viene acquisito al valore determinato in sede di assegnazione, con la conseguenza che un’eventuale futura rivendita genererà una plusvalenza calcolata su una base di partenza più elevata rispetto al costo storico della società.
La scelta tra il valore normale e il valore catastale come parametro di riferimento per la base imponibile dell’imposta sostitutiva è di regola determinante: il valore catastale, frequentemente inferiore a quello di mercato, consente di minimizzare l’esborso fiscale, ma al contempo riduce il costo fiscale riconosciuto in capo al socio per le successive vicende del bene. Il consulente deve pertanto proiettare lo scenario fiscale non soltanto sull’operazione in sé, ma anche sulle probabili vicende future del cespite nel patrimonio personale del socio.
Non va infine trascurato che la tipologia delle riserve annullate – riserve di utili o riserve di capitale – non incide sulla rappresentazione contabile dell’operazione, ma produce effetti differenti sulla fiscalità del socio: la riduzione di riserve di utili può configurare un dividendo imponibile, mentre la riduzione di riserve di capitale rileva come restituzione degli apporti e non genera tassazione sino a concorrenza del costo fiscale della partecipazione.
Quadro sinottico delle aliquote e degli adempimenti
|
Elemento |
Disciplina applicabile |
|
Imposta sostitutiva sui redditi/IRAP – società operativa |
8% sulla differenza tra valore normale (o catastale) e costo fiscalmente riconosciuto |
|
Imposta sostitutiva – società non operativa (art. 30, L. 724/1994) in almeno 2 dei 3 p.i. precedenti |
10,5% sulla medesima base imponibile |
|
Imposta sostitutiva su riserve in sospensione d’imposta annullate |
13% |
|
Imposta proporzionale di registro |
Aliquota ordinaria ridotta del 50% |
|
Imposte ipotecarie e catastali |
Misura fissa (non percentuale) |
|
IVA |
Regime ordinario – nessuna agevolazione specifica |
|
Versamento – I tranche |
60% entro il 30 settembre 2026 (cod. tributo 1836/1837) |
|
Versamento – II tranche |
40% entro il 30 novembre 2026 |
|
Termine perfezionamento atto |
30 settembre 2026 – perentorio |
|
Iscrizione soci – data limite |
30 settembre 2025 (o 31 gennaio 2026 con titolo ante 1° ottobre 2025) |
Checklist operativa per il professionista
|
Fase |
Verifica / Adempimento |
|
1. Screening soggettivo |
Accertare la forma giuridica della società e la sua ammissibilità. Verificare che i soci destinatari risultino iscritti nel libro soci (o nel Registro Imprese per le s.r.l.) entro il 30 settembre 2025, o entro il 31 gennaio 2026 con titolo di data certa anteriore. |
|
2. Qualificazione dei beni |
Classificare ciascun cespite come strumentale per destinazione, strumentale per natura, bene-merce o bene patrimoniale. Verificare i dati catastali e il costo fiscalmente riconosciuto iscritto nel registro dei beni ammortizzabili. |
|
3. Verifica patrimoniale (solo società di capitali) |
Accertare la capienza del patrimonio netto disponibile rispetto al valore contabile netto dei beni da assegnare. Individuare la natura delle riserve (utili, capitale, sospensione d’imposta). Valutare eventuali versamenti in conto capitale da parte dei soci per integrare la capienza. |
|
4. Analisi di convenienza fiscale |
Calcolare la base imponibile dell’imposta sostitutiva con il doppio parametro (valore normale e valore catastale). Confrontare il costo complessivo dell’operazione agevolata con lo scenario di tassazione ordinaria. Proiettare gli effetti sulla fiscalità del socio (dividendo in natura, costo fiscale della partecipazione). |
|
5. Profilo IVA |
Ricostruire la storia fiscale di ciascun bene ai fini IVA: acquisto con o senza detrazione, regime di esenzione, autoconsumo. Determinare il regime applicabile (fuori campo, esente, imponibile) e l’eventuale obbligo di rettifica della detrazione. |
|
6. Delibera e atto |
Predisporre la delibera assembleare e, ove necessario, l’atto notarile. Acquisire il consenso unanime dei soci se il valore reale del bene eccede sensibilmente quello contabile. Stipulare entro il 30 settembre 2026. |
|
7. Versamento F24 |
Compilare il modello F24 – sezione Erario – con codice tributo 1836 (imposta sostitutiva 8%/10,5%) e/o 1837 (13% riserve in sospensione). Versare il 60% entro il 30 settembre 2026 e il 40% entro il 30 novembre 2026. |
|
8. Adempimenti post-operazione |
Registrare l’atto ai fini dell’imposta di registro (aliquota dimezzata). Aggiornare le scritture contabili della società. Comunicare al socio il valore fiscale del bene acquisito ai fini della determinazione del costo della partecipazione. |
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link













