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Le imprese coinvolte nelle filiere interessate dall’EUDR – deforestazione e degrado forestale – dovranno adeguarsi a un sistema di controlli sulla provenienza dei prodotti, sulla deforestazione e sulla conformità alle norme del Paese di produzione.
Il quadro originario è stato però modificato alla fine del 2025, con nuove semplificazioni, categorie di operatori e un ulteriore rinvio delle date di applicazione.
La disciplina nasce dal Regolamento (UE) 2023/1115 del 31 maggio 2023, successivamente modificato dal Regolamento (UE) 2025/2650 del 19 dicembre 2025.
EUDR: le nuove date di applicazione
Il Regolamento EUDR è stato pubblicato il 9 giugno 2023 ed è entrato in vigore il 29 giugno dello stesso anno. Le disposizioni operative sono state però oggetto di successivi rinvii.
Dopo le modifiche introdotte dal Regolamento UE 2025/2650, gli articoli relativi agli obblighi per operatori, controlli e adempimenti si applicano dal 30 dicembre 2026.
Per le persone fisiche, le microimprese e le piccole imprese già costituite come tali al 31 dicembre 2024, l’applicazione slitta invece al 30 giugno 2027, con l’eccezione dei prodotti che ricadevano nel precedente regolamento sul legno.
Resta ferma la data del 31 dicembre 2020 quale riferimento per verificare il requisito “a deforestazione zero”: le materie prime non devono provenire da terreni soggetti a deforestazione dopo tale data.
Le tre fasi operative della due diligence
Per gli operatori resta centrale il sistema di dovuta diligenza, articolato in tre passaggi.
- La prima fase riguarda la raccolta delle informazioni: descrizione e quantità dei prodotti, Paese di produzione, dati della filiera e localizzazione degli appezzamenti o degli stabilimenti interessati.
- Segue la valutazione del rischio, che deve considerare, tra gli altri fattori, il livello di rischio del Paese di produzione, la presenza di deforestazione o degrado forestale, l’affidabilità dei dati disponibili, la complessità della catena di approvvigionamento e i possibili rischi di elusione.
- Se il rischio non è nullo o trascurabile, occorre procedere con le misure di attenuazione, ad esempio chiedendo documentazione aggiuntiva o effettuando audit e verifiche indipendenti.
Il sistema delineato dal Regolamento UE 2023/1115 resta quindi la base dell’adempimento, anche dopo le modifiche del 2025.
Dichiarazione di due diligence
Prima di immettere sul mercato o esportare i prodotti interessati, l’operatore deve presentare la dichiarazione di dovuta diligenza attraverso il sistema informativo europeo.
Con tale dichiarazione, l’operatore assume la responsabilità della conformità del prodotto e attesta che la due diligence è stata esercitata e che il rischio di non conformità è nullo o trascurabile.
Il Regolamento UE 2025/2650 introduce però un’importante semplificazione per i micro o piccoli operatori primari stabiliti in Paesi classificati a basso rischio e che commercializzano prodotti da essi stessi coltivati, raccolti, ottenuti o allevati.
Per questi soggetti è prevista una dichiarazione semplificata una tantum, dalla quale viene generato un identificativo destinato ad accompagnare i prodotti lungo la filiera. In alcuni casi, la geolocalizzazione può essere sostituita dall’indirizzo postale degli appezzamenti o dello stabilimento.
Operatori a valle e commercianti: meno adempimenti
Una delle principali novità del Regolamento (UE) 2025/2650 del 19 dicembre 2025 riguarda l’introduzione della figura dell’operatore a valle:
- si tratta del soggetto che immette sul mercato o esporta prodotti fabbricati utilizzando prodotti già coperti da una dichiarazione di due diligence o da una dichiarazione semplificata.
Operatori a valle e commercianti non sono più tenuti, in via generale, a effettuare una nuova due diligence né a presentare una nuova dichiarazione. Devono però garantire la tracciabilità della filiera attraverso la raccolta e conservazione delle informazioni previste.
In particolare, il primo operatore a valle o commerciante deve acquisire i riferimenti delle dichiarazioni di due diligence o gli identificativi delle dichiarazioni semplificate relative ai prodotti ricevuti.
Le informazioni devono essere conservate per almeno cinque anni e messe a disposizione delle autorità in caso di controllo.
Gli operatori a valle non PMI e i commercianti non PMI devono inoltre registrarsi nel sistema informativo europeo prima di operare sul mercato.
Obblighi e controlli per le imprese
Il sistema EUDR continua a distinguere gli adempimenti in funzione del ruolo del soggetto nella filiera.
Gli operatori restano responsabili dell’esercizio della due diligence e della conformità dei prodotti. Gli operatori a valle e i commercianti sono invece soggetti soprattutto a obblighi di tracciabilità, conservazione delle informazioni e collaborazione con le autorità.
Il Regolamento UE 2025/2650 conferma inoltre un sistema di controlli basato sul rischio. Le autorità nazionali devono verificare almeno l’1% dei soggetti interessati per i prodotti provenienti da Paesi a basso rischio, il 3% per quelli a rischio standard e il 9% per quelli provenienti da Paesi ad alto rischio.
In caso di violazione possono essere adottate misure correttive, tra cui il ritiro o il richiamo dei prodotti, oltre alle sanzioni previste. Per le persone giuridiche, la sanzione pecuniaria massima deve essere almeno pari al 4% del fatturato annuo nell’Unione, secondo quanto stabilito dal Regolamento modificato.
Il Regolamento UE 2025/2650 non elimina l’obiettivo centrale dell’EUDR: i prodotti interessati devono continuare a essere a deforestazione zero e prodotti nel rispetto della legislazione del Paese di produzione. Le semplificazioni incidono soprattutto sugli adempimenti amministrativi e sulla ripartizione degli obblighi lungo la filiera.
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