#Finsubito news dalla rete – Si può detrarre il bonus casa anche senza essere intestatari della fattura?


Avvocato, direttore responsabile del giornale “La Legge per Tutti”, autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all’università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l’Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo “Tempo e Denaro” tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d’Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers.
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L’interpello 119/2026 confirma: chi sostiene la spesa può detrarla anche se la fattura è a nome di un altro, integrando i documenti con nome e percentuale fin dal primo anno.

Una famiglia avvia lavori di ristrutturazione su un immobile che, al momento dell’inizio dei lavori, non è ancora l’abitazione principale — magari perché ci si trasferirà solo al termine dei lavori. Le fatture vengono emesse a nome di uno solo dei familiari, ma la spesa viene sostenuta da entrambi, con bonifici da conti diversi. Negli anni successivi, poi, la famiglia cambia di nuovo residenza. Tre situazioni diverse, che generano la stessa domanda: il diritto alla detrazione e alla sua misura più favorevole resta intatto?

A questo punto la domanda merita una risposta articolata: si può detrarre il bonus casa anche senza essere intestatari della fattura? La risposta dell’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 119/2026, è sì, a determinate condizioni. La stessa risposta chiarisce anche altri due aspetti rilevanti: cosa succede al requisito dell’abitazione principale, essenziale per la maggiorazione della detrazione dal 36% al 50%, quando questo requisito non esiste all’inizio dei lavori, o viene perso successivamente. Un secondo interpello, il n. 118/2026, affronta invece le agevolazioni per box auto e posti auto.

Cos’è la maggiorazione dal 36% al 50%, e a cosa è legata?

Il bonus casa prevede normalmente una detrazione del

36% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia. Questa percentuale può essere maggiorata al 50% quando l’immobile su cui si interviene è destinato ad abitazione principale.

Il requisito dell’abitazione principale, quindi, non è solo una condizione “di sfondo”: determina direttamente quale percentuale di detrazione si applica alle spese sostenute. La domanda affrontata dall’interpello riguarda il momento in cui questo requisito deve sussistere, e cosa succede se la situazione cambia nel tempo.

Cosa succede se l’immobile diventa abitazione principale solo al termine dei lavori?

L’interpello affronta esattamente questa situazione: l’unità immobiliare

non è adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, ma lo diventa alla loro conclusione.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in questo caso, la maggiorazione spetta comunque per le spese sostenute per quegli interventi, a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori.

In pratica: non conta la situazione al momento in cui si iniziano i lavori — e quindi, presumibilmente, al momento in cui si sostengono le prime spese — ma la situazione finale, una volta che i lavori sono conclusi. Se a quel punto l’immobile è diventato l’abitazione principale del contribuente, la maggiorazione al 50% si applica retroattivamente

anche alle spese sostenute in precedenza, quando l’immobile non aveva ancora questo status.

Si perde la maggiorazione se negli anni successivi si cambia residenza?

No, e questo è un chiarimento importante per chi, dopo aver ottenuto la maggiorazione grazie al requisito dell’abitazione principale al termine dei lavori, si trova poi a cambiare residenza negli anni successivi.

L’interpello chiarisce che, se nel corso dei successivi periodi d’imposta di fruizione della detrazione l’immobile non è più destinato ad abitazione principale, il contribuente può continuare a beneficiare dell’aliquota maggiorata.

La conseguenza pratica è significativa: è possibile cambiare residenza

negli anni successivi alla conclusione dei lavori, senza dover modificare l’aliquota di detrazione applicata. La maggiorazione, una volta acquisita correttamente — verificando il requisito dell’abitazione principale al termine dei lavori — si mantiene per tutta la durata della detrazione, indipendentemente da eventuali cambi di residenza successivi.

Chi ha sostenuto la spesa ma non è intestatario della fattura può detrarre?

Sì. Questo è il terzo punto chiarito dall’interpello, e riguarda una situazione molto frequente: quando più soggetti sono titolari del diritto alla detrazione — ad esempio perché entrambi i coniugi hanno sostenuto le spese per lavori sull’abitazione comune — ma la

fattura risulta intestata a uno solo di essi, come spesso viene consigliato per semplicità.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in questi casi, il beneficio può spettare anche a chi non risulta intestatariodella fattura. Chi ha effettivamente sostenuto le spese può portarle comunque in detrazione, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato ordinato — o meno — da un conto corrente cointestato con il soggetto che invece risulta intestatario dei documenti di spesa.

In altri termini: l’intestazione della fattura a una sola persona non esclude automaticamente l’altra dal diritto alla detrazione, se è dimostrabile che anche quest’ultima ha effettivamente contribuito a sostenere la spesa.

Come si “integra” la fattura per ripartire la spesa tra più soggetti?

Per far valere questo diritto, i documenti di spesa — le fatture — devono essere “appositamente integrati“. L’integrazione deve contenere due elementi: il nominativo del soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, e l’indicazione della relativa percentuale di spesa a lui riferibile.

In pratica: se la fattura è intestata a una sola persona, ma la spesa è stata sostenuta da due persone in proporzioni determinate — ad esempio al 50% ciascuno, o in qualsiasi altra proporzione — questa ripartizione deve essere annotata sul documento stesso, indicando chi ha sostenuto cosa e in che percentuale.

Si può modificare la ripartizione della spesa negli anni successivi?

No. Questo è un punto su cui l’interpello è molto netto. Le integrazioni sui documenti di spesa — il nominativo e la percentuale di chi ha sostenuto la spesa, oltre all’intestatario della fattura —

devono essere effettuate fin dal primo annodi fruizione del beneficio.

È esclusa la possibilità di modificare, nei periodi d’imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta. Questo significa che la scelta su come ripartire la spesa tra i diversi soggetti che hanno diritto alla detrazione deve essere fatta una volta per tutte, fin dall’inizio, e documentata correttamente attraverso l’integrazione della fattura. Una volta stabilita questa ripartizione, resta fissa per tutta la durata della detrazione — che, per il bonus casa, si estende su diversi anni attraverso le rate annuali della detrazione.

Quali sono i requisiti per il bonus su box auto e posti auto?

L’interpello n. 118/2026

affronta un tema diverso ma collegato: le agevolazioni fiscali per la realizzazione di box auto e posti auto di nuova costruzione.

Il requisito centrale, in questi casi, è l’esistenza di un vincolo di pertinenzialità tra il parcheggio di nuova costruzione e l’unità abitativa a cui è collegato. Questo significa che il box o il posto auto non deve essere un’unità autonoma e indipendente, ma deve essere funzionalmente collegato a un’abitazione specifica, come sua pertinenza.

L’aspetto procedurale importante è che questo vincolo di pertinenzialità deve risultare espressamente nella concessione edilizia — il provvedimento amministrativo che autorizza la costruzione. Non basta, quindi, che nella realtà il box auto venga effettivamente usato come pertinenza dell’abitazione: occorre che questo collegamento sia stato

formalizzato già nel titolo edilizio che ha autorizzato la costruzione.

Perché in un caso specifico l’agevolazione è stata negata per una “capanna”?

Nel caso concreto affrontato dall’interpello 118/2026, l’agevolazione veniva richiesta per una capanna, che però non può essere considerata un’autorimessa ai fini di questo beneficio.

La ragione è di natura catastale. La capanna in questione risultava accatastata in categoria C/2, mentre la categoria catastale rilevante per le autorimesse è la C/6 — quella relativa a “stalle, scuderie, rimesse“. La categoria C/2, invece, riguarda tipicamente magazzini e locali di deposito.

Questa discrepanza catastale è risultata decisiva: indipendentemente da come la struttura venisse effettivamente utilizzata, la sua

classificazione catastale non corrispondeva a quella richiesta per accedere all’agevolazione prevista per box auto e autorimesse.

Il punto pratico per chi sta ristrutturando casa

Per le famiglie in cui più persone sostengono le spese di ristrutturazione, ma la fattura viene intestata a una sola di esse — pratica comune e spesso consigliata per semplicità amministrativa — è importante predisporre, fin dal primo anno, l’integrazione del documento di spesa con il nominativo dell’altro soggetto e la relativa percentuale di spesa sostenuta. Rimandare questa integrazione, o pensare di poterla “sistemare” negli anni successivi, comporta il rischio di perdere la possibilità per il secondo soggetto di portare in detrazione la propria quota di spesa.

Per chi sta ristrutturando un immobile che diventerà la propria abitazione principale solo al termine dei lavori, la pronuncia rassicura sulla possibilità di ottenere la maggiorazione al 50% anche per le spese sostenute in precedenza, purché il requisito sia soddisfatto alla fine dei lavori — e questa maggiorazione resta acquisita anche per gli anni successivi, indipendentemente da eventuali cambi di residenza futuri.

Per chi intende realizzare un box auto o un posto auto beneficiando delle agevolazioni fiscali, è essenziale verificare, prima di presentare la richiesta di concessione edilizia, che il vincolo di pertinenzialità con l’unità abitativa sia espressamente indicato nel titolo edilizio, e che la struttura sia — o sarà — correttamente accatastata in categoria C/6, e non in altre categorie come la C/2, che escluderebbero l’accesso al beneficio indipendentemente dall’uso effettivo della struttura.

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