#Finsubito news dalla rete – Consulenti del Lavoro – Le Novità Normative della Settimana dal 5 all’11 ottobre 2026



Modifiche alle aliquote di finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2026, il Decreto 1 settembre 2026 con le modifiche alle aliquote di finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni.


 


 


INPS


Imprese artigiane dell’edilizia: limiti dimensionali e codici di autorizzazione


L’INPS, con il messaggio n. 3145 del 5 ottobre 2026, chiarisce i limiti dimensionali applicabili alle imprese artigiane dell’edilizia e alle attività di installazione di impianti. I datori di lavoro che esercitano attività impiantistica non riconducibile in via prevalente alla costruzione di edifici già in possesso di una matricola contributiva contraddistinta dal CA “5G”, a partire dal 23 ottobre 2026 possono trasmettere apposita dichiarazione di responsabilità in ordine alle caratteristiche dell’attività esercitata, utilizzando, all’interno della sezione “Contatti” del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, lo “Smart Task” denominato “Limiti impresa impiantistica artigiana” e indicando come data decorrenza variazione il 01/07/2026 o la data dalla quale decorrono gli effetti della dichiarazione, se successiva.


A seguito della dichiarazione di responsabilità, alla matricola aziendale sarà attribuito il CA “4X”


In ordine alle imprese che esercitano attività plurime, si ricorda che in ipotesi di apertura di più matricole effettuata nel rispetto delle disposizioni dell’Istituto ricorrendone i requisiti, l’inquadramento nel settore Artigianato può essere riconosciuto solo alla matricola riferita all’attività economica esercitata in modo personale e professionale dal titolare dell’impresa o dalla maggioranza dei soci.


 


 


MINISTERO DEL LAVORO


Compatibilità tra le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)


Il Ministero del Lavoro con la risposta all’interpello n. 4/2026 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro chiarisce i limiti alla cumulabilità tra le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Il Ministero precisa che, pur in assenza di un divieto espresso, l’incompatibilità può configurarsi quando la stessa impresa opera direttamente nel cantiere con propri lavoratori, poiché il cumulo dei ruoli può incidere sull’autonomia, sull’indipendenza e sull’imparzialità dell’RLS.


 


Videoterminalisti e postazioni di lavoro: requisiti e tutele


La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n. 3 del 24 settembre 2026, ha chiarito che la disciplina relativa alla salute e sicurezza prevista per i lavoratori addetti ai videoterminali trova applicazione ogni volta che il dipendente utilizza un’attrezzatura munita di schermo in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, al netto delle interruzioni previste dalla normativa. A tal fine non rilevano né la specifica attività svolta dal lavoratore né la natura delle immagini visualizzate sullo schermo.


Con riferimento alla richiesta di chiarimenti concernente i requisiti dei locali destinati a po- stazioni di controllo, si rappresenta che, ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza della medesima accessibile al lavoratore nell’ambito della propria attività, rientrano nella nozione di luogo di lavoro, con conseguente applicazione delle di- sposizioni di cui al Titolo II e all’Allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento ai requisiti concernenti altezza, cubatura, superficie, aerazione, illuminazione e micro- clima, nonché alle previsioni di cui ai richiamati punti 1.2.4. e 1.2.5 del medesimo Allegato.


 


Rapporto di lavoro, via libera ai documenti digitali


Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 2 del 30 settembre 2026, chiarisce le condizioni per assolvere in modalità digitale gli obblighi documentali connessi all’instaurazione del rapporto di lavoro. I documenti che non richiedono dichiarazioni del lavoratore possono essere messi a disposizione in un’area riservata, purché siano garantite identificazione, accessibilità, integrità e tracciabilità. Per le dichiarazioni di scienza o di volontà, invece, la sola identificazione tramite SPID o CIE non equivale alla sottoscrizione: occorre una firma digitale, qualificata o avanzata, oppure un processo conforme all’articolo 20, comma 1-bis, del CAD.


 


 


AGENZIA DELLE ENTRATE


Concordato preventivo biennale: accesso, rinnovo e vantaggi


L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/2026 del 6 ottobre, fornisce una rassegna sistematica degli elementi che disciplinano il concordato preventivo biennale, raccogliendo in maniera unitaria tutti i principi presenti in diverse fonti


La nuova circolare raccoglie in un unico quadro norme, chiarimenti e casi applicativi, illustrando accesso, rinnovo, vantaggi, cause di esclusione e le principali novità del 2026.


 


Anomalie IVA in Redditi 2024: in arrivo lettere di compliance


Con il provvedimento del 5 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate individua le modalità con cui comunicherà preventivamente ai contribuenti titolari di partita Iva eventuali anomalie riscontrate nel periodo d’imposta 2023. Le anomalie riguardano, nello specifico, gli importi di fatture elettroniche emesse e/o corrispettivi telematici regolarmente trasmessi, ma non confluiti nel reddito d’impresa indicato nei quadri RF/RG/LM della dichiarazione modello Redditi 2024. Definite anche le procedure che consentono ai destinatari di fornire chiarimenti o di regolarizzare spontaneamente la propria posizione mediante ravvedimento operoso.


 


 


AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI


Risposta n. 180 del 5 ottobre – Cessione infragruppo dell’eccedenza di IRM di soci residenti all’estero


È possibile trasferire le eccedenze di “credito ulteriore” all’interno del gruppo, tra i soggetti esteri, nonché tra questi ultimi e la stabile organizzazione italiana. Ciò in quanto ciascuna delle entità agisce come sostituto d’imposta in Italia, presenta il modello dichiarativo 770 con il proprio codice fiscale italiano e provvede al versamento dell’IRM. Conseguentemente, ciascuna entità è titolare di un proprio “credito ulteriore” maturato in base all’attività svolta.


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