#Finsubito news dalla rete – cosa cambia col nuovo Regolamento Ue


Più garanzie quando un volo viene cancellato o arriva in forte ritardo, procedure più semplici per ottenere rimborsi e compensazioni e regole più trasparenti su bagagli, coincidenze e voli alternativi. Ma anche, e finalmente, tutele specifiche per chi viaggia con bambini, persone con disabilità e passeggeri che hanno esigenze particolari.

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Il nuovo Regolamento Ue 2026/2202 aggiorna il sistema europeo dei diritti dei passeggeri aerei, già robusto, ma con alcune falle evidenti, costruito oltre vent’anni fa con il Regolamento 261/2004. Il testo è stato pubblicato lo scorso 2 ottobre 2026 sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrerà formalmente in vigore il 22 ottobre. Per i viaggiatori, però, la data da segnare sul calendario è un’altra: le nuove disposizioni si applicheranno infatti dal 23 ottobre 2027. Fino ad allora continueranno a valere le regole attuali.

Ritardi: resta la soglia delle tre ore

Uno dei punti più importanti riguarda i ritardi dei voli. Quando il passeggero raggiunge la destinazione finale (il ritardo conta dunque all’arrivo, come adesso, non in partenza) con oltre tre ore di ritardo, avrà diritto alla compensazione economica, a meno che la compagnia dimostri che il problema è stato provocato da circostanze straordinarie.

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Gli importi saranno di 250 euro per i voli fino a 1.500 chilometri, 400 euro per i voli all’interno dell’Ue superiori a 1.500 chilometri e per gli altri voli fra 1.500 e 3.500 chilometri, 600 euro negli altri casi.

Con cinque ore di ritardo, ma questa volta alla partenza, invece, il viaggiatore potrà rinunciare al viaggio e chiedere il rimborso del biglietto.

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Cambiano anche gli obblighi informativi: quando matura il diritto alla compensazione per una cancellazione o per un ritardo superiore alle tre ore all’arrivo, la compagnia dovrà informare il passeggero per via elettronica entro 96 ore dalla conclusione del viaggio e spiegargli come presentare la richiesta. L’indennizzo non sarà però automatico: dovrà essere richiesto. Qualche passaggio ricorda i progressi fatti di recente con il sistema italiano di rimborsi ferroviari.

Rimborsi entro sette giorni e più libertà per trovare un altro volo

Più stringenti anche le regole sui rimborsi. Se il passeggero sceglie questa soluzione, il pagamento dovrà essere effettuato automaticamente entro sette giorni di calendario e comprendere, quando previsto, anche le commissioni dell’eventuale intermediario.

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In caso di cancellazione o interruzione del viaggio, inoltre, la compagnia non potrà limitarsi a riproteggere i passeggeri sui propri voli. Per portare il passeggero a destinazione il prima possibile dovrà valutare anche voli di altri vettori, aeroporti differenti e, quando opportuno, mezzi alternativi come treni o autobus.

C’è poi una novità particolarmente utile, la cui assenza fino a oggi tratteneva le persone in aeroporto all’infinito: se il passeggero comunica di voler proseguire il viaggio e la compagnia non propone entro tre ore una soluzione alternativa a condizioni comparabili, potrà organizzarsi autonomamente. Le spese potranno essere rimborsate nei limiti previsti dal regolamento, fino al 400% del prezzo del biglietto o dei biglietti interessati.

Coincidenze perse: attenzione a come sono stati comprati i biglietti

Il regolamento chiarisce anche uno dei casi più delicati, quello delle coincidenze. Se i voli sono compresi in un unico contratto di trasporto, per stabilire il diritto alla compensazione conta il ritardo con cui si raggiunge la destinazione finale. Superate le tre ore, deve quindi come detto scattare l’indennizzo.

Molto diversa la situazione dei voli acquistati con contratti separati, anche quando vengono comprati contemporaneamente attraverso lo stesso sito. In questo caso ciascun volo viene considerato autonomamente, perché avrà un codice di prenotazione univoco, e la perdita della coincidenza a quel punto di responsabilità del passeggero non comporta necessariamente il diritto alla riprotezione fino alla destinazione finale.

Proprio per evitare equivoci, chi vende queste combinazioni dovrà spiegare chiaramente al consumatore, prima dell’acquisto, che si tratta di contratti separati e quali tutele potrebbero non applicarsi.

Acqua, pasti e albergo durante le lunghe attese

Diventano più dettagliati anche gli obblighi di assistenza. Durante l’attesa dovranno essere offerti gratuitamente bevande o altri ristori ogni due ore e un pasto dopo tre ore, con ulteriori pasti ogni cinque ore fino a un massimo di tre al giorno.

Se è necessario trascorrere una o più notti in attesa del nuovo volo, la compagnia dovrà fornire sistemazione alberghiera e trasporto da e verso l’aeroporto. Negli aeroporti Ue con traffico commerciale dovranno inoltre essere disponibili gratuitamente acqua potabile e punti di ricarica per i dispositivi elettronici.

Una disciplina specifica riguarda anche gli aerei fermi a terra con i passeggeri già a bordo, alcuni casi drammatici ne leggiamo frequentemente dagli scali di mezza Italia: dopo due ore di attesa dovrà essere consentito lo sbarco, salvo impedimenti legati per esempio alla sicurezza, ai controlli di frontiera o al traffico aereo.

Bagaglio a mano: più chiarezza sui prezzi

Un altro capitolo riguarda uno dei temi più controversi degli ultimi anni. Ogni passeggero potrà portare gratuitamente in cabina un piccolo oggetto personale, con dimensioni massime di 40 x 30 x 15 centimetri oppure comunque collocabile sotto il sedile anteriore. Più o meno com’è al momento.

Il normale trolley, e su questo punto i consumatori si sono fatti sentire, potrà invece continuare a essere escluso dalle tariffe base. La novità è che, prima di iniziare la prenotazione, dovrà essere mostrato per impostazione predefinita anche il prezzo della tariffa che comprende un bagaglio a mano, così da rendere più semplice il confronto del costo reale dei voli. Insomma, stop alle tariffe civetta.

Dimensioni, peso, numero dei colli e maggiorazioni dovranno inoltre essere indicati chiaramente. E se un bagaglio regolarmente ammesso in cabina dovesse essere trasferito in stiva per mancanza di spazio o per esigenze operative o di sicurezza, non potranno essere applicati costi aggiuntivi.

Voucher solo se il passeggero li accetta

Le compagnie non potranno imporre un voucher al posto di un rimborso o di una compensazione. Il passeggero dovrà accettarlo espressamente e le diverse possibilità dovranno essere illustrate senza meccanismi che lo indirizzino automaticamente verso il buono.

I voucher avranno una validità massima di 12 mesi, prorogabile una sola volta per altri 12 con il consenso del viaggiatore. L’eventuale somma rimasta inutilizzata alla scadenza dovrà essere restituita automaticamente entro sette giorni.

Bambini e persone con esigenze specifiche: posti vicini senza supplemento

Nuove garanzie sono previste per persone con disabilità o mobilità ridotta, donne incinte, neonati, minori non accompagnati e persone che necessitano di particolare assistenza.

Chi accompagna una persona con esigenze specifiche o un bambino compreso nello stesso contratto di trasporto dovrà poter avere gratuitamente un posto adiacente, quando disponibile. Basta insomma alla scelta dei posti a pagamento per poter sedere vicino al proprio figlio. Sono inoltre previste priorità all’imbarco e maggiori tutele per passeggini, ausili alla mobilità e cani da assistenza.

I bambini potranno utilizzare gratuitamente il passeggino fino al gate o alla porta dell’aereo e, salvo impedimenti operativi o di sicurezza, dovranno poterlo ritirare nuovamente alla porta dell’aeromobile. Ma anche su questo, le novità non sembrano clamorose.

Carta d’imbarco cartacea gratis e correzione del nome senza costi

Il nuovo regolamento interviene anche su alcuni costi accessori. Dopo il check-in, il passeggero potrà chiedere una copia cartacea della carta d’imbarco senza pagare un supplemento. Non potrà inoltre essere obbligato a utilizzare una determinata app o a creare un account per ottenere la carta d’imbarco.

Arriva anche una regola per gli errori nel nome: se la richiesta viene presentata almeno 48 ore prima della partenza, la compagnia dovrà consentire almeno una correzione gratuita degli errori ortografici. La norma non consentirà naturalmente di utilizzare la modifica per trasferire il biglietto a un’altra persona.

Tempi più precisi anche per reclami e compensazioni

Il passeggero avrà nove mesi dalla data effettiva di partenza per presentare la richiesta di compensazione. La compagnia dovrà confermare subito la ricezione e, entro 30 giorni di calendario, pagare oppure motivare il rifiuto.

Se il vettore sostiene che il disservizio sia stato provocato da una circostanza straordinaria – questa è un’altra novità – non potrà limitarsi a una spiegazione generica: dovrà indicare l’evento, dimostrare il rapporto diretto con il problema e spiegare perché non avrebbe potuto evitarlo adottando tutte le misure ragionevoli.

Per i reclami viene invece previsto un termine che può arrivare a 12 mesi dal giorno in cui il volo è stato effettuato o avrebbe dovuto esserlo. Compagnie e intermediari dovranno confermarne la ricezione entro sette giorni lavorativi e fornire normalmente una risposta motivata entro un mese.

Il risultato è un sistema più dettagliato, che prova soprattutto a ridurre quelle zone grigie nelle quali il passeggero spesso non sa quali siano i propri diritti o come farli valere. Con una precisazione fondamentale che vale la pena ripetere: per vedere concretamente applicate queste nuove tutele bisognerà aspettare il 23 ottobre 2027.


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