Il momento più delicato di un infortunio sul lavoro non è quasi mai il primo giorno. È il rientro. È lì che si concentrano gli errori più frequenti: il lavoratore che si presenta in azienda con un certificato che nessuno sa leggere, l’ufficio del personale che chiede un documento che non esiste, il responsabile che rimette la persona sulla stessa mansione senza chiedersi se possa svolgerla in sicurezza, la visita dal medico competente che viene richiesta quando non serve oppure dimenticata quando è obbligatoria.
Con la circolare n. 17 del 29 aprile 2026 l’INAIL ha riordinato le istruzioni operative sulla certificazione medica dell’infortunio e sulle modalità di ripresa dell’attività lavorativa, adeguandole alla trasmissione telematica dei certificati e all’estensione della tutela assicurativa a nuove categorie di soggetti. Le indicazioni valgono anche per le malattie professionali.
Questa guida mette in fila il percorso completo: chi certifica, chi denuncia, entro quando, chi paga, quando si può rientrare e che ruolo ha il medico competente nel giudizio di idoneità. È pensata per i datori di lavoro, per chi gestisce il personale e per i lavoratori che vogliono capire a che punto del percorso si trovano.
Il percorso dell’infortunio, dal primo soccorso alla certificazione
Il punto di partenza è la prestazione di primo soccorso. È quella che fa nascere l’obbligo di certificazione a carico del medico o della struttura sanitaria che interviene.
Chi redige il certificato e come viene trasmesso
Il certificato medico di infortunio è trasmesso all’INAIL per via telematica dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza al lavoratore. Può quindi essere un pronto soccorso ospedaliero, un medico di medicina generale o, più in generale, qualunque medico che presti la prima assistenza, secondo l’ampia formulazione dell’articolo 53 del DPR 1124/1965.
Questo passaggio ha una conseguenza pratica importante: il lavoratore non deve consegnare materialmente il certificato all’INAIL, perché la trasmissione è a carico del sanitario. Deve però comunicare al datore di lavoro i dati identificativi del certificato, perché è da quel momento che decorrono i termini degli obblighi aziendali. Un ritardo nella comunicazione da parte del lavoratore si riflette sui tempi dell’azienda, quindi conviene che la procedura interna lo chiarisca in modo esplicito.
Il modello 1SS e i quattro tipi di certificato
Il modello di riferimento resta il 1SS, che copre le diverse fasi dell’evento:
Il primo certificato attesta l’inizio dell’inabilità temporanea assoluta al lavoro e deve contenere, già in questa fase, la diagnosi, la prognosi di inabilità assoluta con l’indicazione del periodo previsto e, se presente, la presunzione di invalidità permanente.
Il certificato continuativo serve a prorogare la prognosi quando la guarigione non è avvenuta nei tempi inizialmente previsti.
Il certificato definitivo chiude l’infortunio.
La riammissione in temporanea riguarda le ricadute, cioè il riacutizzarsi delle conseguenze dell’infortunio dopo la chiusura.
Un chiarimento utile riguarda la scadenza della prognosi: se non intervengono proroghe, l’ultimo giorno di prognosi indicato nel certificato agli atti coincide con l’ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta. Non è quindi necessario attendere un ulteriore documento perché il periodo si consideri concluso.
Gli obblighi del datore di lavoro
Qui si trova una delle confusioni più comuni. Gli adempimenti sono due, hanno finalità diverse, termini diversi e sanzioni diverse.
La denuncia di infortunio all’INAIL
La denuncia è prevista dall’articolo 53 del DPR 1124/1965 e riguarda gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione sull’indennizzabilità.
Il termine ordinario è di due giorni da quando il datore di lavoro ne ha notizia e decorre dal giorno successivo a quello in cui riceve dal lavoratore i riferimenti del certificato medico. Nelle situazioni in cui l’infortunio inizialmente ricade in franchigia, il termine decorre dal giorno successivo alla ricezione del certificato che accerta la mancata guarigione entro i tre giorni.
Nei casi di infortunio mortale o con pericolo di morte il termine è di ventiquattro ore e, secondo l’articolo 53, comma 2, del DPR 1124/1965, decorre dall’infortunio, non dalla ricezione del certificato. È una differenza che conviene tenere presente, perché comprime i tempi in modo sensibile.
L’omessa o tardiva denuncia è punita con la sanzione amministrativa da 1.290,00 a 7.745,00 euro, importo risultante dalla quintuplicazione disposta dall’articolo 1, comma 1177, della legge 296/2006 e non interessato dalle rivalutazioni che hanno riguardato le sanzioni del D.Lgs. 81/2008. La violazione è soggetta a diffida obbligatoria ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del D.Lgs. 124/2004: la regolarizzazione e il pagamento della sanzione nella misura minima estinguono il procedimento.
La comunicazione a fini statistici e informativi
Si tratta di un obbligo diverso, previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 81/2008, che impone la comunicazione dei dati relativi agli infortuni al sistema informativo nazionale per la prevenzione a fini statistici e informativi.
Qui la soglia è più bassa: la comunicazione riguarda gli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Il termine è di quarantotto ore e decorre dalla ricezione del certificato medico. Per gli infortuni con assenza superiore a tre giorni l’adempimento si considera assolto per mezzo della denuncia prevista dall’articolo 53 del DPR 1124/1965, e in quell’ambito l’applicazione della sanzione per l’omessa comunicazione esclude quella prevista per la violazione dell’articolo 53.
La sanzione è prevista dall’articolo 55, comma 5, lettera g), del D.Lgs. 81/2008 con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni e, per effetto della rivalutazione del 15,9 per cento disposta dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 111 del 20 settembre 2023, va oggi da 1.423,83 a 6.407,28 euro.
Sul piano operativo l’INAIL ha previsto un unico servizio telematico che assolve entrambi gli adempimenti per gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni, il che riduce il rischio di dimenticanze. Resta però la necessità di sapere quale obbligo si sta assolvendo, perché soglie e termini non coincidono.
Che cosa non rientra fra gli obblighi del datore di lavoro
Non spetta al datore di lavoro valutare se l’infortunio sia o meno riconoscibile come tale, né decidere se la dinamica raccontata dal lavoratore sia credibile. La denuncia va trasmessa anche quando l’azienda ha dubbi sulla natura dell’evento, eventualmente dando conto delle proprie osservazioni. L’accertamento spetta all’Istituto.
Non spetta al datore di lavoro accertare la diagnosi. Gli serve sapere che l’assenza è coperta da certificato e quanto durerà la prognosi, non quale sia il quadro clinico. Chiedere al lavoratore la diagnosi, o pretenderne documentazione, espone l’azienda a un problema di trattamento di dati particolari senza aggiungere nulla di utile alla gestione. Resta invece legittimo, e in alcuni casi doveroso, segnalare al medico competente una situazione che merita una valutazione di idoneità, motivandola in termini di rischio lavorativo.
Chi paga durante l’assenza
La ripartizione è stabile e vale la pena conoscerla, perché è oggetto di domande ricorrenti da parte dei lavoratori.
Il giorno in cui si verifica l’infortunio, se comporta astensione dal lavoro, è a carico del datore di lavoro, che corrisponde l’intera retribuzione.
I tre giorni successivi costituiscono il periodo di franchigia e sono a carico del datore di lavoro nella misura del sessanta per cento della retribuzione, salve le integrazioni fino al cento per cento previste da numerosi contratti collettivi.
Dal quarto giorno subentra l’INAIL con l’indennità per inabilità temporanea assoluta, pari al sessanta per cento della retribuzione media giornaliera per i primi novanta giorni e al settantacinque per cento dal novantunesimo giorno fino alla guarigione clinica.
I riferimenti sono gli articoli 68 e 73 del DPR 1124/1965: il primo disciplina l’indennità a carico dell’Istituto e le due percentuali, il secondo la retribuzione del giorno dell’infortunio e il trattamento dei tre giorni di franchigia. L’indennità spetta per tutta la durata dell’inabilità temporanea assoluta. Anche su questo aspetto molti contratti collettivi prevedono integrazioni a carico del datore di lavoro, quindi il trattamento concreto va verificato sul CCNL applicato.
La ripresa dell’attività lavorativa
È la parte su cui la circolare del 29 aprile 2026 porta i chiarimenti più utili nella gestione quotidiana.
Il rientro alla scadenza naturale della prognosi
Il lavoratore può riprendere l’attività alla scadenza della prognosi indicata nell’ultimo certificato agli atti, senza che sia necessario produrre un certificato definitivo di chiusura. È un chiarimento che risolve una prassi diffusa e sbagliata, quella di trattenere il lavoratore fuori dal lavoro in attesa di un documento che la normativa non richiede per il rientro.
Restano possibili, in prossimità della scadenza, la richiesta di un certificato continuativo o di un certificato definitivo, su iniziativa del lavoratore oppure dell’Istituto per le proprie esigenze di accertamento medico legale. Si tratta però di passaggi distinti dalla ripresa del lavoro.
Il rientro anticipato
Il rientro prima della scadenza della prognosi è possibile solo con un certificato che modifichi la durata della prognosi anticipandone il termine. Il certificato può essere rilasciato da qualsiasi medico.
La regola va letta con attenzione: non basta che il lavoratore si senta in grado di tornare, né che l’azienda abbia necessità di coprire un turno. Serve un atto medico che riduca formalmente la prognosi. Far rientrare un lavoratore con prognosi ancora aperta, senza questo passaggio, significa impiegarlo in un periodo in cui è certificato come temporaneamente inabile, con le conseguenze che è facile immaginare se durante quel periodo si verifica un nuovo evento.
Se il certificato continuativo non arriva
Quando alla scadenza della prognosi non viene trasmesso un certificato continuativo, l’INAIL definisce il periodo di inabilità temporanea entro quindici giorni, in modo da non bloccare l’erogazione dell’indennità al lavoratore. È una misura di garanzia sul piano economico e non equivale a un giudizio sull’idoneità al lavoro.
Il ruolo del medico competente: l’idoneità prima del rientro
Il percorso assicurativo e il percorso della sicurezza sul lavoro corrono su binari paralleli e vanno tenuti distinti. La chiusura della prognosi dice che l’inabilità temporanea assoluta è finita. Non dice che il lavoratore può svolgere in sicurezza quella specifica mansione.
Il giudizio sull’idoneità alla mansione specifica spetta al medico competente ai sensi dell’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 e tiene conto del rischio lavorativo, non solo delle condizioni cliniche. Un lavoratore guarito da una frattura può essere perfettamente idoneo a una mansione d’ufficio e non ancora idoneo alla movimentazione manuale dei carichi o al lavoro in quota.
La visita dopo un’assenza superiore a sessanta giorni
L’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), del D.Lgs. 81/2008, nel testo in vigore dal 12 gennaio 2025 dopo le modifiche della legge 203/2024, prevede la visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi “qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente”, al fine di verificare l’idoneità alla mansione, e aggiunge che “qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”.
La differenza rispetto alla formulazione precedente è sostanziale. Il superamento dei sessanta giorni non fa scattare automaticamente una visita: attiva la valutazione del medico competente, che decide se visitare e in ogni caso si pronuncia sull’idoneità. Il passaggio dal medico competente resta quindi obbligato, la visita in senso stretto no.
Due precisazioni emergono dai chiarimenti istituzionali e dalla giurisprudenza. La prima: con l’interpello n. 1/2024, reso nella seduta del 25 gennaio 2024, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha chiarito che l’adempimento riguarda i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e non la generalità dei dipendenti. L’interpello si riferisce alla formulazione allora vigente, quindi la delimitazione della platea resta utile, mentre la parte relativa all’effettuazione della visita va letta alla luce della modifica sopravvenuta. La seconda: la Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7566 del 27 marzo 2020, ha collegato l’adempimento alla ripresa effettiva delle mansioni precedentemente svolte.
Il conteggio dei sessanta giorni si riferisce all’assenza continuativa per motivi di salute. La lettera della norma parla di motivi di salute e non di malattia, e l’interpretazione largamente condivisa fra gli operatori include quindi l’assenza dovuta a infortunio sul lavoro, benché manchi una pronuncia o un interpello che lo affermi espressamente. Un’assenza di settanta giorni per infortunio, per un lavoratore inserito in sorveglianza sanitaria, va dunque gestita attivando il medico competente.
Le assenze più brevi
Sotto la soglia dei sessanta giorni non esiste un obbligo generalizzato di visita, ma esistono diverse strade che nella pratica coprono i casi che contano.
La visita su richiesta del lavoratore, prevista dall’articolo 41, comma 2, lettera c), è dovuta quando il medico competente la ritiene correlata ai rischi professionali o a condizioni di salute suscettibili di peggiorare per effetto dell’attività svolta. È lo strumento corretto quando è il lavoratore a segnalare un problema residuo.
La visita in occasione del cambio della mansione, prevista dalla lettera d), diventa necessaria quando il rientro avviene su compiti diversi da quelli svolti prima dell’evento.
Esiste poi la possibilità che sia l’azienda a segnalare al medico competente una situazione che merita una valutazione, per esempio quando il rientro riguarda una mansione a rischio elevato e l’infortunio ha interessato un distretto corporeo direttamente coinvolto in quella mansione.
Idoneità con limitazioni e prescrizioni
Nella gestione dei rientri da infortunio il giudizio più frequente non è l’idoneità piena né l’inidoneità, ma l’idoneità con limitazioni o prescrizioni, eventualmente temporanee. Può trattarsi dell’esclusione temporanea della movimentazione di carichi oltre un certo peso, del divieto di lavoro in quota per un periodo definito, della limitazione dell’uso di una attrezzatura specifica, della riduzione dell’esposizione a vibrazioni.
Perché la limitazione funzioni deve essere scritta in modo che un responsabile di reparto possa applicarla senza interpretazioni. Un giudizio che indica un limite di peso preciso e una scadenza è utilizzabile; un giudizio che invita genericamente a evitare sforzi non lo è.
Quando la limitazione non è compatibile con la mansione si entra nel campo dell’articolo 42 del D.Lgs. 81/2008, che riguarda testualmente l’inidoneità alla mansione specifica: il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. L’estensione della norma all’idoneità con limitazioni incompatibili con la mansione è una lettura diffusa, non un dato testuale. La ricerca di una collocazione alternativa, pur accompagnata nella norma dall’inciso “ove possibile”, va condotta in modo effettivo e documentato.
Contro il giudizio del medico competente è ammesso ricorso, da parte del lavoratore o del datore di lavoro, entro trenta giorni dalla comunicazione, secondo l’articolo 41, comma 9, del D.Lgs. 81/2008. Dopo le modifiche della legge 203/2024 il ricorso si propone all’azienda sanitaria locale territorialmente competente e riguarda anche i giudizi formulati in fase preassuntiva.
Gli errori che si vedono più spesso
Dalla gestione quotidiana dei rientri emergono alcuni errori ricorrenti, tutti evitabili con una procedura scritta di poche righe.
Chiedere al lavoratore un certificato di chiusura che la normativa non richiede per il rientro, allungando l’assenza senza motivo.
Far rientrare il lavoratore prima della scadenza della prognosi senza il certificato che la modifica.
Trattare la fine della prognosi come un’attestazione di idoneità alla mansione, saltando la valutazione del medico competente quando questa è dovuta.
Richiedere la visita dopo sessanta giorni anche per lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria, con un aggravio di costi e tempi non richiesto dalla norma.
Riportare il lavoratore sulla mansione precedente ignorando limitazioni ancora valide, perché il giudizio di idoneità è rimasto nel fascicolo e non è arrivato a chi organizza il lavoro.
Non aggiornare la valutazione dei rischi quando l’infortunio ha rivelato una criticità organizzativa o tecnica. L’infortunio è anche un’informazione sul sistema di prevenzione, non solo una pratica da chiudere.
Domande frequenti (FAQ)
Quando si può tornare al lavoro dopo un infortunio?
Alla scadenza della prognosi indicata nell’ultimo certificato agli atti, senza che sia necessario un certificato definitivo di chiusura. Se il lavoratore è soggetto a sorveglianza sanitaria e l’assenza ha superato i sessanta giorni continuativi, prima della ripresa va gestita la valutazione del medico competente ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), del D.Lgs. 81/2008.
Serve il certificato definitivo per rientrare al lavoro?
No. Secondo le istruzioni INAIL, il rientro alla scadenza naturale della prognosi non richiede un certificato definitivo. Il certificato definitivo ha la funzione di chiudere l’infortunio ai fini assicurativi.
Si può rientrare prima della fine della prognosi?
Solo con un certificato medico che modifichi la prognosi anticipandone il termine. Il certificato può essere rilasciato da qualsiasi medico. Senza questo passaggio il rientro anticipato non è regolare.
Chi deve inviare il certificato di infortunio all’INAIL?
Il medico o la struttura sanitaria che presta il primo soccorso, per via telematica. Il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro i riferimenti del certificato, perché da quel momento decorrono i termini della denuncia aziendale.
Entro quanto tempo il datore di lavoro deve denunciare un infortunio?
Entro due giorni da quando ne ha notizia per gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni, entro ventiquattro ore nei casi mortali o con pericolo di morte, secondo l’articolo 53 del DPR 1124/1965. La comunicazione a fini statistici prevista dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 81/2008 segue un termine di quarantotto ore.
Quanto paga l’INAIL in caso di infortunio?
Il giorno dell’evento è retribuito per intero dal datore di lavoro. I tre giorni successivi sono a carico del datore di lavoro al sessanta per cento. Dal quarto giorno l’INAIL corrisponde il sessanta per cento della retribuzione media giornaliera per i primi novanta giorni e il settantacinque per cento dal novantunesimo giorno. Molti contratti collettivi prevedono integrazioni fino all’intera retribuzione.
La visita dopo sessanta giorni di assenza vale anche per l’infortunio?
La norma parla di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi e l’interpretazione largamente condivisa include l’assenza per infortunio sul lavoro. Attenzione però al contenuto dell’obbligo: dopo la legge 203/2024 il superamento dei sessanta giorni non impone automaticamente una visita, ma attiva la valutazione del medico competente, che decide se procedere alla visita e in ogni caso esprime il giudizio di idoneità. L’adempimento riguarda i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, secondo l’interpello n. 1/2024 della Commissione per gli interpelli.
Il datore di lavoro può conoscere la diagnosi dell’infortunio?
Il datore di lavoro non deve accertare la diagnosi: gli occorrono gli elementi per gestire l’assenza e, se serve, il giudizio di idoneità. Il dato clinico resta nell’ambito sanitario e nella valutazione del medico competente, che comunica il giudizio senza rivelare la diagnosi.
Che cosa succede se il lavoratore non è idoneo alla mansione dopo l’infortunio?
Il datore di lavoro deve verificare la possibilità di adibirlo, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza, secondo l’articolo 42 del D.Lgs. 81/2008. Il percorso va documentato. Contro il giudizio è ammesso ricorso entro trenta giorni all’azienda sanitaria locale territorialmente competente.
Le regole valgono anche per le malattie professionali?
Sì. Le istruzioni della circolare INAIL n. 17 del 29 aprile 2026 si applicano anche alle malattie professionali.
La gestione dei rientri nelle aziende di Verona e provincia
Il tema ha un peso concreto sul territorio. Secondo le rilevazioni INAIL riferite ai primi due mesi del 2026, nella provincia di Verona sono stati denunciati 2.120 infortuni non mortali, in leggero aumento rispetto ai 2.102 dello stesso periodo del 2025, e tre infortuni mortali. Sono dati provvisori e relativi a un intervallo breve, da leggere con prudenza, ma indicano un volume di eventi che, tradotto in pratica aziendale, significa un numero consistente di rientri da gestire ogni mese nel solo veronese.
La composizione produttiva locale rende la questione ancora più rilevante. L’edilizia e l’impiantistica, la logistica che ruota attorno al Quadrante Europa, la lavorazione del marmo, l’agroalimentare e il vitivinicolo con i picchi stagionali, la metalmeccanica e il comparto sanitario e socio assistenziale concentrano mansioni in cui l’idoneità non è un dato binario: la movimentazione dei carichi, il lavoro in quota, la guida di mezzi, l’assistenza alla persona richiedono capacità funzionali specifiche, che dopo un infortunio possono essere recuperate in tempi diversi da quelli della prognosi assicurativa.
Per le imprese del territorio conviene formalizzare una procedura interna breve, che indichi chi raccoglie i riferimenti del certificato, chi trasmette denuncia e comunicazione e con quali termini, chi verifica la durata dell’assenza e quando attivare il medico competente, chi riceve il giudizio di idoneità e chi ha il compito di applicare limitazioni e prescrizioni nell’organizzazione del lavoro. Una procedura di una pagina, conosciuta da chi la deve usare, previene la maggior parte degli errori descritti in questa guida.
Se gestite personale a Verona o in provincia e volete rivedere il percorso dei rientri da infortunio, oppure state affrontando un caso in cui l’idoneità alla mansione è incerta, il confronto con il medico competente va aperto prima del giorno del rientro e non il mattino stesso. È il modo più semplice per evitare che una pratica amministrativa diventi un problema di sicurezza.
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