In breve
- Con la circolare n. 107 del 20 ottobre 2026 l’INPS riepiloga le regole per chi chiede la pensione in cumulo e ha lavorato anche all’estero, e aggiunge chiarimenti nuovi su importo soglia, integrazione al minimo e domande presentate dall’estero.
- I periodi esteri contano per il diritto se maturati nell’Unione europea, nello Spazio economico europeo, in Svizzera, nel Regno Unito o in un Paese con convenzione bilaterale che preveda la totalizzazione. Valgono anche se all’estero si prende già una pensione.
- L’INPS paga solo per i contributi italiani, salvo l’eventuale integrazione al trattamento minimo. I periodi esteri servono a raggiungere i requisiti; l’eventuale pensione estera la liquida lo Stato estero secondo le proprie regole.
- I periodi esteri prima del 1996 cambiano il sistema di calcolo e possono aprire le porte al sistema misto e all’integrazione al trattamento minimo, anche se tutti i contributi italiani sono successivi al 1995.
- Per la pensione di vecchiaia in cumulo nel sistema misto, con ultima iscrizione alla Gestione separata e meno di 71 anni, nella verifica dell’importo soglia si somma anche la pensione o il pro-rata estero. Se la soglia si raggiunge dopo, ad esempio quando lo Stato estero liquida la sua pensione, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo.
- L’INPS deve valutare tutte le strade possibili e informare l’interessato prima di liquidare, anche quando la domanda arriva generica dall’ente estero.
Sempre più carriere attraversano più gestioni e più Paesi: qualche anno da dipendente, un periodo da libero professionista in Gestione separata, un lavoro in Germania o in Svizzera. Il cumulo gratuito della legge n. 228 del 2012, ampliato dalla legge n. 232 del 2016, permette di sommare senza costi i contributi delle diverse gestioni italiane. Ma cosa succede quando nella storia contributiva ci sono anche periodi esteri?
La risposta, finora affidata soprattutto alla circolare n. 60 del 2017 e a tre messaggi operativi, è ora riunita nella circolare INPS n. 107 del 20 ottobre 2026, che aggiunge chiarimenti nuovi su punti che nella pratica creavano molti dubbi. Vediamo cosa cambia per chi ha lavorato fuori dall’Italia.
52 settimaneminimo di contributi italiani per la totalizzazione UE
1996i periodi esteri valorizzabili anteriori a questa data concorrono a determinare il sistema di calcolo
3condizioni per usare i periodi esteri nel cumulo
1 sola voltai periodi sovrapposti italiani ed esteri contano una volta
Cumulo in regime internazionale: di cosa si parla
Il cumulo somma i periodi versati nelle diverse gestioni italiane (lavoratori dipendenti, artigiani e commercianti, Gestione separata, gestione pubblica, casse dei professionisti) per raggiungere un’unica pensione. La totalizzazione internazionale somma ai periodi italiani quelli maturati all’estero, in base al regolamento europeo n. 883 del 2004 o alle convenzioni bilaterali.
Quando i due strumenti si combinano si parla di pensione in regime di cumulo liquidata in regime internazionale: i contributi italiani si cumulano tra loro e, insieme, si sommano a quelli esteri per verificare se c’è il diritto alla pensione.
Quali Paesi contano
- Stati dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e la Svizzera.
- Regno Unito.
- Paesi con convenzione bilaterale di sicurezza sociale che preveda la totalizzazione internazionale, come ad esempio Stati Uniti, Canada e Argentina.
Le convenzioni bilaterali non coprono sempre tutte le gestioni italiane e va verificato caso per caso: molte, ad esempio quelle con Canada e Argentina, si applicano solo all’assicurazione generale obbligatoria dei dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi e ai regimi speciali, e non menzionano la Gestione separata né la gestione pubblica.
Le tre condizioni per usare i periodi esteri
I periodi esteri si possono valorizzare nel cumulo, anche se all’estero hanno già dato luogo a una pensione, solo se sono rispettate tre condizioni.
- Un minimo di contributi in Italia
Occorre aver maturato in Italia il periodo minimo richiesto per la totalizzazione internazionale: 52 settimane, cioè un anno, per i Paesi europei, oppure il minimo previsto dalla singola convenzione bilaterale. Vale tutta la contribuzione non coincidente, a qualsiasi titolo versata o accreditata nelle gestioni italiane coinvolte nel cumulo. - Almeno una gestione italiana che accetti i periodi esteri
Tra le gestioni coinvolte nel cumulo ce ne deve essere almeno una in cui, secondo le regole della totalizzazione internazionale, quei periodi esteri sono riconoscibili. - Una convenienza reale
I periodi esteri si usano se sono necessari per raggiungere il diritto, oppure se portano a una pensione più favorevole rispetto al cumulo solo italiano. È il principio del doppio calcolo: l’INPS confronta le due ipotesi.
Attenzione alle convenzioni bilaterali
Con la maggior parte delle convenzioni, se il diritto alla pensione si raggiunge già con i soli periodi italiani, compreso il cumulo, la totalizzazione con i periodi esteri non è necessaria. Fanno eccezione gli accordi con l’Isola di Jersey e le Isole del Canale, con gli Stati nati dalla ex Jugoslavia (per Slovenia e Croazia, entrate nell’Unione europea, vale il regolamento europeo) e con l’Uruguay.
Quando i periodi italiani ed esteri si sovrappongono, contano una sola volta. I periodi esteri non sovrapposti valgono nella misura e nella collocazione temporale certificate dall’ente previdenziale estero, come se fossero periodi italiani.
I periodi esteri prima del 1996 possono cambiare il calcolo
È il punto con le conseguenze più rilevanti. I periodi esteri collocati prima del 1° gennaio 1996 contano per stabilire l’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, e quindi:
- il sistema di calcolo delle quote di pensione INPS: retributivo, misto o contributivo;
- i requisiti di accesso applicabili;
- gli istituti utilizzabili, tra cui l’integrazione al trattamento minimo.
In pratica, se i periodi esteri sono valorizzabili nel cumulo, chi ha iniziato a lavorare all’estero prima del 1996 e ha versato in Italia solo dopo può non essere un “contributivo puro”: l’anzianità al 31 dicembre 1995 comprende anche i periodi esteri e determina il sistema di calcolo delle quote italiane.
L’esempio della circolare
Un lavoratore ha 15 anni di contributi all’estero prima del 1996 e poi lavora in Italia, iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alla gestione pubblica. La sua pensione in cumulo in regime internazionale è integrabile al trattamento minimo, se ci sono le condizioni di reddito, anche se tutti i contributi italiani sono dal 1996 in poi. L’onere resta a carico delle gestioni italiane che prevedono l’integrazione, anche quando le singole quote sono calcolate con il contributivo.
Per verificare il reddito ai fini dell’integrazione al minimo si considerano anche le pensioni e i pro-rata pagati da altri Stati e gli eventuali redditi conseguiti all’estero.
Integrazione al minimo e residenza
Nei rapporti con i Paesi dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo e con la Svizzera l’integrazione al minimo è una prestazione non esportabile: spetta solo a chi risiede in Italia (allegato X del regolamento (CE) n. 883/2004). Per i Paesi in convenzione valgono le regole della singola convenzione.
Chi paga cosa
| Voce | Come funziona |
|---|---|
| Diritto alla pensione | Si verifica sommando contributi italiani di tutte le gestioni del cumulo e periodi esteri. |
| Importo pagato dall’INPS | Si calcola solo sui periodi assicurativi maturati in Italia, con una quota per ciascuna gestione italiana, salvo l’eventuale integrazione al trattamento minimo. |
| Periodi esteri | Non generano importo a carico dell’INPS, ma incidono sul calcolo: se anteriori al 1996 concorrono a determinare il sistema di calcolo delle quote; con più gestioni in convenzione sono valorizzati in quella più favorevole. L’eventuale pensione o pro-rata estero è liquidato dallo Stato estero secondo la propria legislazione, quando ne ricorrono i requisiti. |
| Più gestioni italiane in convenzione | I periodi esteri sono valorizzati nella gestione che assicura il trattamento più favorevole. |
| Ente che istruisce la domanda | La gestione dell’ultima contribuzione italiana; i contributi esteri successivi non contano. |
Gestione separata da ultimo: la verifica dell’importo soglia
Nel cumulo, la pensione di vecchiaia richiede anche gli ulteriori requisiti, diversi da età e contributi, previsti dalla gestione in cui si è iscritti da ultimo (articolo 1, comma 241, della legge n. 228). Per questo, quando la pensione è liquidata nel sistema misto e l’ultima iscrizione è alla Gestione separata, l’INPS verifica l’importo soglia della pensione di vecchiaia se l’interessato ha meno di 71 anni (età da adeguare agli incrementi della speranza di vita dal 1° gennaio 2027).
La circolare chiarisce tre cose per chi ha anche periodi esteri.
- Si somma la pensione estera
Ai fini della soglia, l’importo della pensione italiana si somma alla pensione o al pro-rata esteri derivanti dai contributi in Paesi UE o in convenzione con totalizzazione. È il totale che non deve restare sotto la soglia. - La soglia si può raggiungere anche dopo
Se il requisito viene raggiunto in un secondo momento, quando lo Stato estero liquida la sua pensione o il suo pro-rata, la pensione italiana in cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il requisito è perfezionato. - A volte la verifica non serve
Se dopo l’ultima contribuzione in Gestione separata ci sono periodi esteri valorizzabili in una gestione per la quale la soglia non è richiesta, la verifica non si fa.
Il caso dei Fondi speciali (periodi esteri successivi alla Gestione separata)
Se la contribuzione italiana è solo in un Fondo speciale gestito dall’INPS e, da ultimo, in Gestione separata, conta la natura del lavoro svolto all’estero. Per i Fondi speciali i periodi esteri valgono solo se maturati in un fondo estero per la stessa categoria di lavoratori o, in mancanza, per un’attività che in Italia avrebbe comportato l’iscrizione a quel Fondo speciale. Se il lavoro estero non è assimilabile, l’importo soglia va verificato. Se, oltre al Fondo speciale e alla Gestione separata, nel cumulo ci sono gestioni in cui i periodi esteri successivi si valorizzano a prescindere dalla loro natura, la verifica non serve.
Resta fermo un requisito che spesso si dimentica: alla data di decorrenza della pensione occorre aver cessato l’attività di lavoro dipendente, anche quella svolta all’estero.
Webinar live
Pensioni 2027. Tutto quello che cambia, prima che cambi.
Requisiti, Legge di Bilancio, uscite anticipate, cumulo e isopensione: il 15 dicembre, in diretta, tutto quello che cambia dal 1° gennaio e cosa fare prima. Con casi veri e le domande dal vivo.
Martedì15 dicembre 2026ore 11.00-13.00, online
Slide in PDF al termine. Posti limitati.
Come si presenta la domanda
Dipende da dove si risiede.
Chi risiede in Italia
- Presenta di regola la domanda online all’INPS.
- Può scegliere direttamente il tipo di pensione da chiedere: pensione anticipata, vecchiaia, opzione donna, precoci, pensione in cumulo e così via.
Chi risiede all’estero
- In un Paese UE o in convenzione presenta di regola la domanda all’ente previdenziale del Paese di residenza.
- L’ente estero trasmette all’INPS i moduli di collegamento, ma non sempre indica quale pensione italiana è stata chiesta.
Il chiarimento più utile per chi vive all’estero
Anche se la domanda arriva espressa in modo generico, come “vecchiaia” o “anticipata”, la sede INPS non deve fermarsi lì: deve esaminare l’intera posizione assicurativa, verificare tutte le possibilità di accesso previste dalla legge per garantire il trattamento più favorevole e salvaguardare la decorrenza. Prima di liquidare, deve informare l’interessato delle diverse strade emerse e dei loro effetti, così che possa scegliere consapevolmente.
Cosa conviene fare
- Ricostruire i periodi esteri
Recuperare l’estratto contributivo di ogni Paese, con le date esatte: in particolare quelli prima del 1996, che possono cambiare il sistema di calcolo. - Controllare dove si chiude la carriera
Se l’ultima contribuzione italiana è in Gestione separata, va stimato l’importo soglia sommando la pensione estera attesa. - Fare il doppio calcolo
Confrontare la pensione in cumulo con e senza i periodi esteri, e le alternative come la totalizzazione italiana o la pensione autonoma in una singola gestione. - Coordinare le date
La pensione estera e quella italiana possono avere età e decorrenze diverse: vanno pianificate insieme, anche per non trovarsi con il lavoro all’estero ancora attivo alla decorrenza.
Hai contributi in Italia e all’estero?
Ricostruiamo la tua posizione italiana ed estera, verifichiamo se e come conviene usare i periodi esteri nel cumulo e calcoliamo la pensione e la decorrenza migliore.
Domande frequenti
Prendo già una pensione estera: posso chiedere il cumulo in Italia?
Sì. La titolarità di una pensione estera non impedisce il cumulo, e i periodi esteri che l’hanno generata contano comunque per il diritto alla pensione italiana in cumulo. La titolarità di una pensione diretta a carico di una qualsiasi delle gestioni italiane ammesse al cumulo (assicurazione generale obbligatoria, forme sostitutive ed esclusive, Gestione separata, casse dei professionisti), invece, lo preclude.
L’INPS mi paga anche gli anni lavorati all’estero?
No. I periodi esteri servono per raggiungere i requisiti e, se collocati prima del 1996, per stabilire il sistema di calcolo. L’importo pagato dall’INPS si calcola solo sui contributi italiani, salvo l’eventuale integrazione al minimo; gli anni esteri possono dare diritto a una pensione o a un pro-rata a carico dello Stato estero, secondo le sue regole.
Ho meno di un anno di contributi in Italia: posso usare il cumulo internazionale?
Con i Paesi europei serve un minimo di 52 settimane, cioè un anno, di contribuzione in Italia, sommando tutte le gestioni italiane coinvolte nel cumulo. Per i Paesi in convenzione vale il minimo previsto dalla singola convenzione. Con i Paesi europei, se i periodi italiani restano sotto l’anno, l’Italia non liquida una quota, ma quei periodi sono presi in considerazione dallo Stato estero (articolo 57 del regolamento (CE) n. 883/2004).
Ho iniziato a lavorare all’estero negli anni Ottanta e in Italia solo dal 2000: sono contributivo puro?
Non necessariamente: se i periodi esteri sono valorizzati nel cumulo in regime internazionale, quelli prima del 1996 contano per l’anzianità al 31 dicembre 1995 e determinano il sistema di calcolo delle quote italiane, con i relativi requisiti e istituti, compresa l’eventuale integrazione al minimo.
Il mio ultimo contributo è in Germania: quale ente istruisce la domanda di cumulo?
Conta solo l’ultima contribuzione italiana. Se in Italia l’ultimo versamento è in Gestione separata, ad esempio, l’ente istruttore è individuato su quella gestione, anche se poi si è lavorato all’estero.
Devo smettere di lavorare all’estero per avere la pensione italiana?
Per il lavoro dipendente sì: alla data di decorrenza della pensione in cumulo occorre aver cessato l’attività di lavoro dipendente, anche se svolta all’estero.
Avvertenza
Questo articolo ha finalità divulgative e informative ed è aggiornato alla data di pubblicazione. Riferimenti: circolare INPS n. 107 del 20 ottobre 2026; articolo 1, commi 239 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232; regolamento (CE) n. 883/2004, articoli 6, 52, 57 e allegato X; circolari INPS n. 88 del 2010, n. 95 e n. 126 del 2012, n. 119 del 2012, n. 60 del 2017, n. 140 del 2017 e n. 117 del 2019; messaggi INPS n. 1094 del 2016, n. 2053 del 2020 e n. 2575 del 2021; articolo 6 del decreto-legge n. 463 del 1983; articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011. Le regole sul riconoscimento dei periodi esteri dipendono dal regolamento europeo e dalle singole convenzioni bilaterali: la verifica va fatta sulla posizione individuale.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link






