Il Consiglio della Unione Europea ha adottato il 19 ottobre 2026 la sesta revisione della Direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione (CMRD: Carcinogens, Mutagens or Reprotoxic Substances Directive, ovvero la Direttiva 2004/37/CE), per proteggere i lavoratori dalla esposizione a sostanze pericolose. Il provvedimento introduce nuovi valori limite di esposizione professionale per alcune sostanze chimiche e amplia l’elenco dei processi lavorativi sottoposti a specifiche disposizioni di tutela, includendo i fumi di saldatura. Un ulteriore passo avanti nel percorso europeo di prevenzione delle malattie professionali, con particolare attenzione ai rischi che possono avere conseguenze gravi sulla salute, come il cancro e l’asma.
Per quattro sostanze, nuovi limiti di esposizione professionale
La revisione della normativa europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, introduce valori limite di esposizione professionale, noti con la sigla OEL (Occupational Exposure Limit), per quattro gruppi di sostanze: cobalto e suoi composti inorganici, idrocarburi policiclici aromatici, 1,4-diossano e isoprene.
I limiti di esposizione professionale definiscono le concentrazioni di una sostanza alle quali i lavoratori possono essere esposti nell’ambiente di lavoro, secondo i parametri stabiliti dalla normativa.
Cobalto L’eccesso di cobalto, spesso legato alla inalazione di polveri industriali (lavorazione dei metalli, batterie, ceramiche) può provocare diverse patologie. A livello polmonare: fibrosi polmonare, asma professionale, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e polmonite; danni cardiaci: cardiomiopatia, scompenso e problemi circolatori; reazioni allergiche: dermatite da contatto (prurito, arrossamento, vesciche) e asma allergico; effetti sistemici: policitemia (aumento eccessivo dei globuli rossi), ingrossamento della tiroide e disturbi renali o gastroenterici, in caso di intossicazione acuta; rischio cancerogeno: i composti del cobalto sono classificati come probabili cancerogeni (categoria 1B), con un maggiore rischio di tumori ai polmoni e alla pelle.
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA o PAH (polycyclic aromatic hydrocarbons )
Sono una vasta classe di composti chimici organici costituiti da due o più anelli benzenici condensati tra loro. Il composto più noto e studiato è il benzopirene. Si formano principalmente a causa della combustione incompleta e della pirolisi di materiali organici (legno, carbone, petrolio, derivati del tabacco, rifiuti e cibi grigliati o affumicati). Fonti principali: scarichi dei veicoli, impianti di riscaldamento, incendi, fumo di sigaretta e lavorazioni industriali (catrame, asfalto, coke). Molti IPA sono considerati sostanze tossiche, mutagene e cancerogeni certi (classificati da IARC). Possono penetrare nell’organismo tramite inalazione, ingestione o contatto con la pelle, legandosi al pulviscolo atmosferico, specialmente alle polveri sottili PM2,5.
1,4-diossano
E’ un composto organico eterociclico facente parte della famiglia dei dioli/eteri. E’ completamente idrofilo, ovvero miscibile in acqua e nella maggior parte dei solventi organici. Tende a reagire con l’ossigeno dell’aria formando perossidi esplosivi instabili. Viene ampiamente utilizzato nei laboratori e nelle industrie per sciogliere resine, vernici, adesivi, oli, cere e derivati della cellulosa. E’ una sostanza chimica monitorata attentamente a causa del suo impatto biologico e ambientale. E’ classificato dallo IARC nel gruppo 2B come sospetto cancerogeno per l’uomo ed è sotto costante osservazione delle Agenzie per la sicurezza. Come effetti acuti, i suoi vapori sono altamente irritanti per gli occhi e le vie respiratorie. Una esposizione prolungata o massiccia può danneggiare in modo significativo il fegato e i reni. Ha persistenza ambientale, una volta rilasciato nelle falde acquifere o nel terreno, non si biodegrada facilmente, risultando altamente mobile e persistente nell’ambiente.
Isoprene
Nei luoghi di lavoro in cui l’isoprene viene prodotto o utilizzato, l’esposizione può avvenire principalmente per inalazione di vapori e per contatto cutaneo, ma l’assorbimento cutaneo è considerato trascurabile. Secondo il regolamento CLP (normativa europea che disciplina la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche pericolose), l’isoprene è classificato come cancerogeno di categoria 1B. L’esposizione cronica ed elevata può portare al cancro del fegato come effetto principale, ma anche ad anemia, degenerazione dell’epitelio olfattivo (il tessuto all’interno della cavità nasale coinvolto nella percezione degli odori) e degenerazione della sostanza bianca del midollo spinale. L’isoprene è utilizzato come monomero nella produzione e lavorazione dei polimeri. Inoltre, viene impiegato come intermedio nella sintesi di sostanze chimiche. L’esposizione può verificarsi anche durante la produzione di isoprene o quando viene utilizzato come carburante sostenibile per l’aviazione. I lavoratori impiegati nei settori della produzione di prodotti chimici industriali e della produzione di plastica o gomma sono a rischio di esposizione.
Rafforzare le misure di prevenzione e ridurre i rischi per la salute associati alla esposizione professionale
L’aggiornamento mira a rendere il quadro normativo più aderente alle conoscenze scientifiche e a rafforzare gli strumenti a disposizione per proteggere la salute dei lavoratori. La revisione si inserisce in una strategia europea che punta a ridurre l’esposizione dei lavoratori agli agenti pericolosi e a rafforzare la prevenzione delle patologie correlate alla attività professionale. Il tema è particolarmente rilevante per le malattie che possono svilupparsi dopo esposizioni prolungate, anche quando i loro effetti non sono immediatamente riconoscibili. L’aggiornamento dei limiti e l’inclusione di ulteriori processi lavorativi nella direttiva mirano a favorire una gestione più rigorosa dei rischi negli ambienti professionali. La presenza di un limite di esposizione, non deve essere interpretata come una garanzia di assenza assoluta di rischio. Restano, quindi, centrali la valutazione dei rischi, l’adozione di misure preventive adeguate e l’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione.
La direttiva sarà recepita entro due anni
Entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea. Da quel momento, i Paesi della UE avranno due anni per recepire le nuove regole nella legislazione nazionale. Sarà quindi il recepimento a definire il quadro attraverso cui le disposizioni europee saranno applicate nei diversi contesti nazionali. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la tutela della salute nei luoghi di lavoro attraverso norme aggiornate e coerenti con le conoscenze scientifiche disponibili.
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